Chiarimento su art. 23 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni.
Con la presente, le scriventi Segreterie Nazionali evidenziano che la NOTA A VERBALE di cui all’art. 23 lettera B (declaratorie, profili professionali e esemplificazioni) del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi
di telecomunicazione (siglato il 23 ottobre 2009) recita testualmente che il “livello di inserimento dell’addetto al call center è il terzo livello della scala inquadramentale” e che l’assunzione dell’addetto al call center al secondo livello è possibile
esclusivamente se il dipendente risulti “privo di esperienza lavorativa nella mansione”. Il riferimento è per tanto esclusivamente alla mansione e a null’altro.
Per tanto lavoratori che, indipendentemente dal CCNL di riferimento applicato alle proprie prestazioni precedenti o alla tipologia del contratto individuale di lavoro passato, hanno avuto esperienza lavorativa nella mansione di addetto al
call center, devono essere assunti e/o inquadrati al terzo livello della scala inquadramentale del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni. Questo che siano lavoratori a tempo indeterminato, a termine, in contratto di somministrazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizione di legge e contrattuali collettive.
Saluti,
Le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL
Le Segreterie Nazionali di NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, CPO-UIL