04 dicembre 2010

Telecomunicazioni - Chiarimenti contrattuali su livello assunzione addetti call center

Chiarimento su art. 23 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni.

Con la presente, le scriventi Segreterie Nazionali evidenziano che la NOTA A VERBALE di cui all’art. 23 lettera B (declaratorie, profili professionali e esemplificazioni) del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi

di telecomunicazione (siglato il 23 ottobre 2009) recita testualmente che il “livello di inserimento dell’addetto al call center è il terzo livello della scala inquadramentale” e che l’assunzione dell’addetto al call center al secondo livello è possibile

esclusivamente se il dipendente risulti “privo di esperienza lavorativa nella mansione”. Il riferimento è per tanto esclusivamente alla mansione e a null’altro.

Per tanto lavoratori che, indipendentemente dal CCNL di riferimento applicato alle proprie prestazioni precedenti o alla tipologia del contratto individuale di lavoro passato, hanno avuto esperienza lavorativa nella mansione di addetto al

call center, devono essere assunti e/o inquadrati al terzo livello della scala inquadramentale del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni. Questo che siano lavoratori a tempo indeterminato, a termine, in contratto di somministrazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizione di legge e contrattuali collettive.

Saluti,

Le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL


Le Segreterie Nazionali di NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, CPO-UIL