07 ottobre 2010

Circolare ministero del lavoro su mobilità e relativa indennità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Lettera protocollo n. 514/08.01 del 31 gennaio 2000
Oggetto: Iscrizione nelle liste di mobilità. Sentenza Corte Costituzionale n. 6 del 18-21 gennaio 1999.
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Sono pervenuti alla scrivente quesiti in merito alla iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per cessazione di attività senza che il datore di lavoro abbia esperito la procedura di cui all'art.4, commi 2 e seguenti, della legge 23 luglio 1991, n.223. Al riguardo e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo di competenza, si precisa quanto segue.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.6/99, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4, commi 4 e 9, della legge in combinato disposto con gli artt.6, comma 1, e 7, comma 1, della legge 223/91 sollevata dal giudice a quo nella parte in cui condiziona la procedura di iscrizione nelle liste di mobilità esclusivamente al comportamento del datore di lavoro, ha già affermato che l'art.4, comma 1, del decreto legge 148/93 convertito con legge 236/93 e successive proroghe debba applicarsi anche a tutte le ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività cioè anche alle ipotesi in cui, se pur possibile, la procedura di mobilità non sia stata attivata.

Nel ricordare il disposto del citato art.4 della legge 236/93, che consente ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nella disciplina della mobilità, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, di richiedere l'iscrizione alla sezione circoscrizionale per l'impiego entro sessanta giorni dalla comunicazione dal licenziamento e nel ribadire l'auto applicatività della sentenza della Corte Costituzionale, si fa presente che qualora il licenziamento collettivo avvenga in violazione delle procedure di cui all'art.4, comma 2 e seguenti, della legge 223/91 il recesso stesso è inefficace con la conseguente applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro.
Pur tuttavia tale tutela postula l'esistenza dell'impresa, per cui l'effettiva cessazione dell'attività aziendale non potrebbe poi comportare la reintegrazione, stante l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali circa la continuazione o meno dell'esercizio dell'impresa.