26 agosto 2013

Prezzi, allarme dei consumatori: “Nel 2013 stangata da 1.500 euro a famiglia”

Aumenti ”insostenibili”, dal cibo ai trasporti, dai prodotti per la casa ai pedaggi, che si tradurranno a fine anno in una stangata di 1.500 euro a famiglia, determinata soprattutto dalle ricadute dell’Imu. I consumatori lanciano l’allarme e chiedono al Governo un piano di rilancio per l’economia, anche perché in due anni i consumi sono crollati del 7,3%. Con tagli pesanti soprattutto sulla spesa alimentare: un terzo delle famiglie non riesce più ad acquistare il cibo di cui ha bisogno, con il risultato che i consumi alimentari pro capite sono tornati ai livelli di fine anni ’70.
Con gli italiani alle prese con il rientro dalle vacanze estive, Adusbef e Federconsumatori fanno il bilancio dei rincari di questo 2013 che sarà molto salato per le famiglie, nonostante il calo delle bollette di luce e gas. L’aumento più consistente in termini assoluti è quello della della spesa per gli alimentari: 299 euro a famiglia in più rispetto al 2012. Ma nel carrello pesano anche detersivi e prodotti per la casa (+153 euro). Non va molto meglio per la scuola (+62 euro tra libri, materiale scolastico e mense). Sul fronte tariffe, solo gas e luce diminuiranno rispettivamente di 41 e 5 euro, ma tutte le altre registrano aumenti: +113 euro per trasporti ferroviari e locali; +118 euro per servizi bancari, bolli e mutui; +38 euro per pedaggi autostradali; +31 euro per tariffe aeroportuali; +49 euro per la tassa rifiuti. Su tutto, spiegano le associazioni, pesa come una tegola l’Imu, le cui ricadute sono distribuite su tutti i settori.
Scoraggiati dai rincari, gli italiani comprano sempre di meno. E questo ha determinato una crisi ”profonda e prolungata” dei consumi: fra 2012 e 2013 il calo e’ stato del 7,3%, con una contrazione della spesa complessiva delle famiglie di 52 miliardi. Crolla in particolare la spesa alimentare. Le famiglie – secondo un’analisi di Coldiretti – nei primi sei mesi dell’anno hanno tagliato gli acquisti di cibo del 4%: e si rinuncia un po’ a tutto, dall’olio extravergine (-10%) al pesce (-13%), dalla pasta (-10%) al latte (-7%), dall’ortofrutta (-3%) alla carne (-2%).
Un dato drammatico, osserva il Codacons, ricordando che i consumi alimentari stanno scendendo ininterrottamente dal 2007 e la spesa procapite è ai livelli di fine anni ’70: ormai il 12,3% della popolazione – sostiene l’associazione – non riesce più a fare un pasto adeguato almeno ogni due giorni. Dai consumatori è un coro unanime per chiedere di scongiurare nuovi aumenti delle tasse. ”E’ ora che il Governo si dia da fare concretamente per un serio piano di rilancio economico, in grado di avviare una ripresa della domanda di mercato e degli investimenti per il lavoro e l’occupazione”, chiedono Adusbef e Federconsumatori, sottolineando che, per evitare un ulteriore calo dei consumi, ”disastroso” per l’economia, è indispensabile eliminare definitivamente sia l’Imu sulla prima casa (tranne che per le dimore di lusso) che l’aumento dell’Iva.

25 agosto 2013

Congedo straordinario anche ai parenti entro il 3° grado

Il disabile ha diritto ad essere assistito dai familiari, e per questo il congedo straordinario va esteso ai parenti conviventi entro il terzo grado. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 203 afferma il contrasto con la Carta dell'art. 42 del Dlgs 53/2000 per la parte in cui, in caso di mancanza o decesso o malattie invalidanti dei soggetti, non include tra i soggetti legittimati a usufruire del congedo anche i parenti conviventi o gli affini entro il terzo grado.
Secondo la Corte infatti è incomprensibile che l'apporto di questi ultimi sia circoscritto e riconosciuto solo per quanto riguarda i permessi previsti dalla legge 104/92, mentre non è contemplato per ottenere i congedi straordinari.
"La famiglia - dice la Corte - deve costituire l'ambito privilegiato di assistenza del disabile, al quale come soggetto debole vanno garantite "oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e, soprattutto la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana".
Del resto la Corte ha affermato da tempo la necessità di adottare gli interventi economici integrativi a sostegno delle famiglie, che rivestono un ruolo fondamentale nella cura dei disabili la cui gravità sia accertata. Il congedo rientra tra questi strumenti.

Femminicidio, cosa prevede il decreto approvato dal Cdm

Prevenire la violenza di genere, proteggere le vittime e punire severamente i colpevoli. Sono questi i tre obiettivi del decreto legge contro il femminicidio e la violenza sulle donne approvato quest'oggi dal Consiglio dei ministri. Il documento, composto da 12 punti, è stato orgogliosamente presentato alla stampa dal premier Enrico Letta e dal ministro dell'Interno Angelino Alfano come un «testo agile» che «interviene sui temi essenziali». Un provvedimento che punta a «dare un chiarissimo segnale di contrastro e di lotta senza quartiere al fenomeno del femminicidio» e della violenza sulle donne. Ecco, in sintesi, le norme più importanti contenute nel decreto legge.

Arresto obbligatorio in flagranza
È previsto l'arresto obbligatorio in caso di flagranza per reati di maltrattamento familiare e stalking. Ciò significa che le forze dell'ordine saranno obbligate al fermo di colui che viene sorpreso in un atto di violenza domestica o di stalking.

Allontanamento del coniuge violento da casa
Alle forze di polizia viene data la possibilità di buttare fuori di casa il coniuge (o compagno) violento se c'è un rischio per l'integrità fisica della donna. «Dal punto di vista della prevenzione è importante» - ha spiegato il ministro Alfano - «perché viene impedito a chi è violento in casa di avvicinarsi ai luoghi domestici».

Querela irrevocabile
Una volta sporta querela per violenza e maltrattamenti, quella querela sarà irrevocabile. «Sottraiamo noi la vittima al rischio di una nuova intimidazione tendente a farle ritirare la querela», ha spiegato Alfano.

Pene più severe
Il decreto prevede l'aumento di un terzo della pena se alla violenza assiste un minore e/o se la vittima è in gravidanza e/o se la violenza è commessa dal coniuge (anche se separato) e dal compagno (anche se non convivente).

Corsia giudiziaria preferenziale
Con questo decreto, i tribunali potranno adottare delle corsie preferenziali per i processi per femminicidio e per maltrattamenti

Patrocinio gratuito
Per chi è vittima di stalking o maltrattamenti e non si può permettere un avvocato, è ora previsto il patrocinio legale gratuito.

Permesso di soggiorno alle vittime straniere
«Abbiamo deciso di concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari agli stranieri che subiscono violenze», ha spiegato Alfano.

Vittime informate sull'iter giudiziario
La vittima di violenza o maltrattamenti sarà costantemente informata sulla condizione giudiziaria del colpevole (se si trova in carcere o in libertà, se è stato condannato, ecc...). «Cerchiamo di correggere un punto di vulnerabilità del sistema normativo», ha spiegato il ministro dell'Interno. «Spesso la vittima non sapeva che fine aveva fatto il processo a carico dell'autore delle violenze. Ora la vittima sarà informata, ad esempio, della scarcerazione del denunciato».

Cyberbullismo
Il decreto contiene infine alcune norme per contrastrare il cyberbullismo.


In vigore il decreto del fare, le novità in materia di lavoro

Dal 21 agosto, entra in vigore la l. nr. 98/2013, di conversione  del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, a tutti conosciuto come Decreto del fare. Avevamo già elencato le novità introdotte nel decreto, contenente misure di semplificazione e di riduzione degli oneri burocratici per cittadini e imprese.
Oltre a interventi di carattere generale, indispensabili per dare certezza ai tempi di conclusione delle pratiche, quali l’indennizzo automatico e forfetario, vi sono numerose misure che, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea, consentiranno di ridurre i costi burocratici, di contribuire a rimettere in moto gli investimenti e di agevolare la ripresa in settori chiave quali, ad esempio, l’edilizia.
Leggi anche: decreto del fare, il testo integrale pubblicato in gazzetta
Il decreto del Fare interviene, infatti, su adempimenti burocratici che hanno un costo stimato (sulla base della misurazione degli oneri realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con l’assistenza tecnica dell’ISTAT) in circa 7,7 miliardi di euro all’anno per le PMI. Sono già stati quantificati risparmi stimati in circa 500 milioni di euro all’anno. La stima preliminare dei risparmi sarà integrata con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali attraverso approfondimenti mirati, anche sulla base dell’esperienza attuativa.  Il dipartimento della funzione pubblica ha messo on line una breve guida alle semplificazione da cui traiamo spunto per questo post; ovviamente non analizzeremo nel dettaglio tutte le norme ma, solo quelle relative al mondo del lavoro.

Semplificazioni in materia di DURC (art.31)
La validità del DURC passa da 90 a 120 giorni. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. La disposizione ribadisce che il DURC è sempre acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
Più semplici e veloci i rapporti tra amministrazione e imprese: in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi , sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Semplificazioni degli adempimenti formali in materia di lavoro
Sono previste delle semplificazioni in materia di oneri amministrativi connessi agli adempimenti formali in tema di sicurezza sul lavoro. Le misure di semplificazione agevoleranno le imprese
nell’individuazione degli elementi essenziali da indicare nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali per le imprese che operano nei settori a basso rischio infortunistico e agevolando, nel contempo, il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze:
semplificazioni per attività a basso rischio infortuni;
semplificazioni in materia di duvri;
notifiche preliminari per l’avvio di nuove attività;
verifiche periodiche di attrezzature da lavoro;
semplificazioni di cantieri temporanei e mobili;
Denuncia infortuni
in merito a quest’ultimo punto, la nuova disposizione contenuta nel decreto del fare, prevede che l’INAIL trasmetta le denunce per via telematica all’autorità di pubblica sicurezza, all’ASL e le altre autorità competenti. La disposizione diventerà operativa sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto che prevede le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.

Trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza (art. 34)
Il certificato medico che indica la data presunta del parto, il certificato di parto e il certificato di interruzione di gravidanza sono trasmessi dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, esclusivamente per via telematica, con le modalità definite da apposito decreto interministeriale.
In questo modo, la lavoratrice non è più obbligata alla trasmissione dei certificati e si consente una gestione semplificata dell’iter amministrativo dei dati relativi alla maternità.

Semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata
E’ prevista l’individuazione, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute di semplificazioni della documentazione per dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione, quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell’anno solare.
Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.
Ultima nota è dato dall’indennizzo automatico e forfettario in caso di mancato rispetto, da parte della PA, dei tempi per concludere le pratiche; in tutti questi casi, l’amministrazione è tenuta a corrispondere una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.
La disposizione sarà immediatamente operativa per le domande riguardanti l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa, presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69 del 2013. Entro 18 mesi, sulla base della prima sperimentazione, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio, sentite le Regioni e i Comuni, verrà stabilita la conferma dell’indennizzo, la sua rimodulazione o estensione, anche graduale, agli altri procedimenti.
La guida completa la trovate sotto. Per le ulteriori semplificazione contenute nel decreto potrete accedere a questo link

Poste Italiane assume nuovi portalettere-postini per il 2013.

Poste Italiane, che si occupa da anni della corrispondenza italiana, sta attraversando un periodo di grande crescita: l’aumento di introiti è dovuto ad una politica di espansione della nota società che si è introdotta nel mercato e-commerce e in quello della telefonia mobile con ottimi risultati.

Proprio per questo motivo, il gruppo è alla ricerca di nuovi postini-portalettere da inserire all’interno del team: per poter essere assunti bisogna avere un’ età inferiore ai 35 anni e un diploma di maturità conseguito con voto di almeno 70/100 o 42/60. E’ richiesta disponibilità di lavoro dal lunedì al sabato ore 8.00-14.00.

E’ necessario sapere guidare il Liberty Piaggio 125 a pieno carico e non bisogna aver mai lavorato in passato per Poste Italiane.  Le assunzioni sono a tempo determinato con possibilità di proroghe. I contratti durano tre 3 mesi con retribuzione di 1.190 euro al mese, TFR, la 13 e la 14 mensilità. Inoltre è necessario fornire la disponibilità per lavorare nelle festività natalizie e fine anno.

Si cerca personale in quasi tutta Italia (ad esempio Nord Est, Nord Ovest Lombardia, Umbria, Toscana, Campania, Lazio,Puglia, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Calabria), per cui è necessario fornire il proprio curriculum vitae sul sito Internet per poter essere ricontattati in caso di colloquio/assunzione.


IMPORTANTISSIMO: Poste Italiane, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, ha comunicato che non vengono più accettate le candidature per lavorare come Postini-Portalettere alle Poste spedite tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno alle varie sedi:

- POSTE ITALIANE SPA, responsabile HRO NORD-OVEST, via Alfieri 10, 10121 Torino (per le regioni Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte);

- POSTE ITALIANE SPA, responsabile HRO LOMBARDIA, via Orefici 15, 20144 Milano (per la regione Lombardia);

- POSTE ITALIANE SPA, responsabile HRO NORD-EST, via Torino 88,30172 Mestre (per le regioni del Veneto, Friuli e Trentino);

- POSTE ITALIANE SPA, responsabile HRO CENTRO NORD, via Zanardi 28, 40131 Bologna (per l’Emilia e le Marche);

- POSTE ITALIANE SPA, responsabile HRO CENTRO 1, via Pellicceria 3, 50123 Firenze (per Toscana e Umbria);

-POSTE ITALIANE SPA, responsabile HRO CENTRO, P.za Dante 25, 00185 Roma (per Lazio, Sardegna e Abruzzo)

L’unico modo per poter proporre la propria candidatura è agire esclusivamente online: per poter inserire il proprio cv basta cliccare qua e attendere qualche secondo affinchè la pagina si carichi correttamente.
Successivamente fate click su “Inserisci cv” e registratevi al sito.

06 agosto 2013

Scarso rendimento sul posto di lavoro. Non può essere licenziato il dipendente che non raggiunge gli obiettivi

Fantozzi alla riscossa! È il titolo di una celeberrima commedia all’italiana, ma anche di ciò che può accadere al dipendente accusato di scarso rendimento se viene licenziato dopo la lettura della sentenza della Cassazione numero17371/13, pubblicata il 16 luglio. La sezione lavoro della Suprema Corte, rileva Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ha infatti ribadito il principio secondo cui il lavoratore non può essere licenziato per scarso rendimento se non raggiunge gli obiettivi previsti, anche se i risultati risultano eventualmente esigibili da parte del datore. Ai fini della validità del recesso, al contrario, l’azienda deve comunque dimostrare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; anche perché il dipendente resta pur sempre obbligato solo a un facere nei confronti del datore. Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso con condanna alle spese di causa dell’amministrazione provinciale della provincia autonoma di Bolzano avverso la sentenza della corte d’appello dello stesso capoluogo, con conseguente conferma del mantenimento del posto di lavoro per un tecnico informatico, nonostante il capo dell’ufficio abbia dato una valutazione di insufficienza su ben sei incarichi, rilevando un inadeguato svolgimento delle mansioni rispetto alla qualifica professionale rivestita. Dev’essere specificato, infatti, che tale valutazione negativa da parte del superiore risulta insufficiente al fine di giustificare il licenziamento del dipendente senza valorizzare alcun precedente significativo ai fini della recidiva. Non è sufficiente, inoltre, per il datore provare l’inadeguatezza della prestazione lavorativa rispetto al minimo contrattuale esigibile: è al contrario necessario per l’azienda, in questo caso l’ente, dimostrare  la «persistenza» del comportamento inadempiente del (presunto) lavativo. Gli ermellini sottolineano in tal senso sulla scia di altri autorevoli precedenti giurisprudenziali di legittimità, che il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra di per sé l’inesatto adempimento che a norma dell’articolo 1218 del codice civile si presume imputabile a colpa del debitore fino a prova contraria: è vero, sono previsti limiti contrattuali, ma l’obbligazione costituita in capo al dipendente resta in qualche modo di mezzi e non di risultato, mentre l’inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell'impresa o, comunque, a fattori non dipendenti dal lavoratore. Nella valutazione del notevole inadempimento da parte del giudice del merito devono poi rientrare anche elementi concreti rilevabili caso per caso, come il grado di diligenza richiesto dal compito e quello utilizzato dal dipendente oltre che l’incidenza dell’organizzazione d’impresa e i fattori socio-ambientali. -

La Cassazione sulla differenza tra lavoro operaio ed impiegatizio

Sentenza n. 17215/2013: è decisivo il grado di collaborazione con l'imprenditore più che il carattere delle mansioni:
La Cassazione civile, sez. Lavoro, 15 luglio 2013, n. 17315 ha stabilito che al fine della distinzione tra la categoria operaia e quella impiegatizia non è decisivo il carattere intellettuale o manuale dell'attività lavorativa svolta, ma il grado di collaborazione del lavoratore con l'imprenditore; pertanto rientra nella categoria operaia la prestazione che inerisce al processo produttivo e che si mantenga nell'ambito della semplice esecuzione senza esercizio di discrezionalità o di poteri decisionali, ancorchési tratti di attività non manuale, che involga compiti di vigilanza o di controllo su altri operai in ordine ad aspetti meramente esecutivi del lavoro.

Cassazione: il datore di lavoro non può esaminare il pc del dipendente

PALERMO - Il datore di lavoro non può esaminare il computer di un proprio dipendente per accertare eventuali violazioni disciplinari. Lo ha sancito la Cassazione (sentenza 18442/13) rigettando il ricorso di una casa di cura siciliana che voleva utilizzare contro l'addetto all'accettazione della struttura i dati del suo stesso pc.

I giudici hanno sottolineato che il personal computer contiene dati sensibili il cui tracciamento viola la riservatezza del lavoratore e l'attività di scandagliamento travalica la proporzionalità che deve essere comunque rispettata tra l'infrazione commessa e la tutela della privacy della persona.

Licenziato perché guardava video hot a lavoro, ma la cassazione precisa: "Non è reato"

Guardare video hard sul posto di lavoro "non è reato". Lo ha stabilito la I sezione civile della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso fatto da una società, che gestisce una casa di riposo nel palermitano, che si era "scagliata" contro il proprio dipendente. L'azienda aveva effettuato un controllo nel computer dell'addetto all'accettazione dopo essersi allarmata per via di un virus riscontrato nel sistema informatico. Salvo scoprire successivamente l'accesso ad alcuni siti religiosi e pornografici nella cronologia. Dopo la curiosa scoperta, la dirigenza dell'azienda aveva deciso, carte alla mano, di querelare, punire e licenziare il dipendente.

L'uomo però, infastidito dalla situazione, si è rivolto al Garante della privacy per esporre le proprie rimostranze. La vicenda è così giunta nelle mani del Tribunale di Palermo - come spiega lanotiziagiornale.it - che ha precisato come la "pornografia sia la trattazione o rappresentazione di soggetti o immagini ritenuti osceni, fatta con lo scopo di stimolare eroticamente il lettore o lo spettatore, e l’erotismo sia l’insieme delle manifestazioni dell’istinto sessuale sia sul piano psicologico e affettivo sia su quello comportamentale. Secondo le sezioni penali di questa Corte la pornografia è compresa nel più ampio concetto di oscenità e si identifica con la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità".“

L'estate rovente delle Tlc: è scontro aperto fra Telecom e Vodafone

di Mila Fiordalisi
Si era appena “sopita” la battaglia a colpi di j’accuse sulle tariffe di unbundling, a seguito del nuovo listino presentato dall'Agcom, che subito un’altra “bomba” si è abbattuta sul mercato italiano delle Tlc. Oltre un miliardo di euro: tanto vale il maxi-risarcimento che Vodafone Italia ha calcolato per i “danni” che avrebbe subito a seguito di “una serie di condotte abusive” portate avanti da Telecom Italia nel mercato del fisso nel quinquennio 2008-2013. Un maxi-risarcimento che sarà oggetto di un’azione legale – già presentata presso il Tribunale di Milano - e che farà leva anche e soprattutto sulla delibera dell’Antitrust dello scorso 10 maggio che ha messo nero su bianco la condanna, e la conseguente richiesta di 103 milioni di euro, a carico di Telecom Italia per gestione anticoncorrenziale dell'accesso alla rete fissa alias abuso di posizione dominante. Ma a inizio luglio i legali di Telecom Italia hanno sollecitato i giudici amministrativi a fissare al più presto la discussione nel merito sulla sanzione inflitta dall'Antitrust.

“Telecom Italia riuscirà a dimostrare l’assoluta correttezza dei propri comportamenti”, ha fatto intanto prontamente sapere l’azienda presieduta da Franco Bernabè non appena comunicato il ricorso da parte di Vodafone, aggiungendo che “Vodafone non è nuova ad iniziative di competition by litigation; una simile pretestuosa iniziativa avviata negli anni scorsi con richieste economiche roboanti - oltre 800 milioni - si è poi definita con un nulla di fatto e nessun esborso per la società".

Secondo Vodafone il principale concorrente avrebbe ingegnato "un'articolata strategia per proteggere la propria posizione dominante nel mercato del fisso ed impedire l'espansione di Vodafone e dei concorrenti: ostacolando sistematicamente l'accesso di Vodafone all'infrastruttura di rete impedendole di competere nell'offerta di servizi di telefonia fissa e di accesso ad Internet; facendo pagare a Vodafone prezzi eccessivi e discriminatori per i servizi all'ingrosso di accesso alla rete; avvalendosi di pratiche commerciali volte al recupero dei clienti passati a Vodafone con offerte mirate e selettive e attraverso l'illecito sfruttamento di informazioni in proprio possesso”. Il tutto a danno anche del Paese - sostiene Vodafone - poiché il comportamento di Telecom Italia avrebbe provocato “il ritardo dell'Italia nella banda larga”, con danni anche per “i consumatori che non hanno potuto beneficiare dell'effetto della competizione sui prezzi né di servizi Internet avanzati”.  Rivolgendosi al Tribunale di Milano, Vodafone Italia sostiene di aver subito "ingenti danni", non solo economici ma anche in termini di “perdita di clientela effettiva e potenziale”, di mancata crescita “nei mercati di rete fissa in cui l'azienda ha fortemente investito”, e di costi da sostenere per restare sul mercato incrementati “artificiosamente”.

Intanto la battaglia fra i due principali attori del mercato delle Tlc non si fermerà al mercato del fisso. Nel presentare i risultati della semestrale,  Bernabè ha detto a chiare lettere che ''Telecom non è più disposta a perdere quote di mercato del mobile per non disturbare. Partiamo con durezza per mettere fine a questa guerra dei prezzi''. Secondo l'azienda nel lungo termine in Italia il mercato può accogliere solo tre player infrastrutturali". ''Non abbiamo come scopo una guerra dei prezzi ma non siamo disposti a lasciare la tavola imbandita per tutti'' ha puntualizzato l’Ad Marco Patuano. Dopo mesi di "un approccio che non ha pagato, abbiamo deciso di reagire con forza con un 'tolleranza zero' davanti al rischio di perdere ulteriori quote di mercato nel corso della stagione della campagna estiva. Abbiamo dimostrato ai nostri concorrenti la nostra determinazione nel prevenire ulteriori quote di erosione di mercato. Non ero alla ricerca di una guerra dei prezzi. E non sono contento di giocare a questo. Faremo quanto necessario per fermarla''.

Questa mattina è però arrivata l'ennesima doccia fredda per l'azienda: Fitch ha abbassato il rating di lungo termine di Telecom Italia a 'BBB-' da 'BBB', con outlook negativo, anche se in realtà il taglio era atteso e per questa ragione il titolo non ha subito particolari oscillazioni in Borsa. Si tratta dell'ultimo gradino dell'investment grade. Il taglio - spiega l'agenzia in una nota - riflette il peggioramento delle condizioni operative nel mercato domestico a causa della pressione normativa, della guerra dei prezzi nel settore mobile e della debolezza del contesto economico. Secondo Fitch l'erosione della generazione di cash flow sembra destinata a continuare nel 2014.

Equita Sim ha ridotto il target price a 0,6 euro in seguito ad una revisione delle previsioni e al maggiore profilo di rischio. La stima di Ebitda di fine anno è stata tagliata del 2% principalmente a causa del taglio delle attese sul business domestico, per azione Autorità e per la strategia di Tim di porsi come "offender" del mercato, investendo parte dei margini nella difesa della base clienti. "Stimiamo quindi un minor recupero di top line e margini nel secondo semestre 2013 rispetto a quanto preventivato in precedenza. La presentazione - si legge nella nota degli esperti - ha illustrato che Telecom ha un obiettivo di abbassare il debito sotto i 27 mld e contestualmente centrare un rapporto D/Ebitda ratio di 2,4. Crediamo che il primo target sia decisamente realistico anche grazie ad azioni extra da 800 milioni illustrate dal Cfo (ottimizzazione WC e capex principalmente). Il secondo obiettivo però ci pare almeno sfidante e se fosse necessario per difendere l'attuale rating troveremmo Telecom più fragile".

Più alto il target di Kepler Cheureux, limato oggi a 0,8 euro da 0,85 euro. Gli esperti giudicano i conti deboli ma continuano a mantenere un giudizio positivo sul titolo (buy) alla luce dell'attraente profilo di rischio/rendimento in vista di due possibili cambiamenti strutturali: lo spin-off della rete e il consolidamento nel segmento mobile delle tlc.

Barclays invece ha confermato sul titolo la raccomandazione neutral e il target price a 0,57 euro. Secondo gli analisti Telecom resta legata operativamente al contesto nazionale e alle soluzioni per risolvere il problema dell'indebitamento. "La nostra analisi di pricing a livello italiano sottolinea che le tariffe sono state spinte giu' da forti sconti e dai lunghi periodi di promozione, lasciando la stabilizzazione dei prezzi in Italia piuttosto lontana", sottolineano. Tra le possibili soluzioni evidenziate per fare fronte al debito, sfumata l'operazione con 3 Italia, le alternative possono essere la vendita di Tim Brazil (15% dell'Enterprise Value) o un aumento di capitale (già escluso dall'azienda però). Secondo gli esperti sebbene l'outlook rimane difficile, "Telecom resta il più conveniente operatore europeo e per questo lasciamo invariata la nostra raccomandazione".

01 agosto 2013

Call center: Accordo che regola e disciplina i rapporti di lavoro per i lavoratori a progetto

Dichiarazione di Massimo Cestaro
Segretario generale Slc Cgil
Per la prima volta si è stipulato un accordo, nell’ambito del contratto delle Telecomunicazioni, che fissa regole chiare per l’impiego dei “Lavoratori a progetto” nelle attività di call center, stabilendo retribuzione, diritti e garanzie.
L’accordo definisce un quadro di certezze per una platea di circa 40.000 lavoratori, prevalentemente giovani e a maggioranza femminile, che spesso si affacciano al mondo del lavoro in uno dei pochi settori che ancora offre occupazione al mondo
giovanile e dove spesso incontrano situazioni al di fuori della legalità, come testimoniano anche le ultime notizie di cronaca.
Oltre a definire il livello retributivo minimo, fondamentale è stata la disponibilità ad offrire a questi lavoratori un orizzonte e una speranza grazie all’introduzione di una graduatoria nella quale le aziende dovranno individuare il personale da assumere sia
per nuovi contratti a progetto che per assunzioni a tempo indeterminato, evitando così discrezionalità aziendali.
Inoltre, l’accordo prevede un’integrazione al reddito per maternità e malattie lunghe riconoscendo così, finalmente, a questi lavoratori diritti essenziali finora negati, consentendo di fare un importante passo in avanti e introducendo elementi minimi
ma importanti di civiltà.
Chi, ancora in questi giorni, denuncia l’impossibilità di “fare industria” nel nostro Paese dovrebbe interrogarsi piuttosto sui propri errori a partire dalla pretesa di voler piegare le regole alle proprie esigenze invece di concentrare gli sforzi per trovare
soluzioni condivise tra le parti sociali.
Roma, 1 Agosto 2013

31 luglio 2013

Palermo: al lavoro per 2 euro l'ora nel call center

www.rassegna.it
Guadagnavano tra i 2 e i 3 euro per ogni ora di lavoro, trascorsa davanti ad un computer, con cuffie collegate ad una postazione telefonica. La loro azienda, un call center di Palermo, che opera nel settore delle vendite di depuratori d'acqua, li aveva inquadrati con un finto contratto a progetto, basato sulla vendita di un quantitativo minimo di prodotti che ciascun operatore telefonico avrebbe dovuto garantire all'azienda ogni bimestre.

In queste condizioni operavano 37 lavoratori, 22 dei quali sono stati individuati nel call center dalle Fiamme Gialle che poi sono risalite agli altri 15 che non erano più in azienda, ma che vi avevano lavorato in nero nel 2012. Il titolare del call center - che aveva iniziato l'attività il 3 maggio 2012 - utilizzava un escamotage per pagare i dipendenti: a ciascuno, dopo “l'assunzione”, veniva data o veniva richiesto di procurarsi una carta prepagata - del tipo post pay - sulla quale poi, mensilmente, venivano fatti confluire i salari “in nero”.

Gli accertamenti – comunica la Gdf - “hanno permesso di ricostruire l'erogazione di somme verso i lavoratori per un ammontare superiore agli 80mila euro in soli sei mesi. A fronte di questo, i lavoratori non hanno mai ricevuto una lettera di assunzione, né sottoscritto un contratto di lavoro o firmato quietanze di pagamento”.

Il sistema - sostengono gli inquirenti - ha consentito all'imprenditore sia di aggirare i contratti nazionali di settore risparmiando, in soli termini di contrattualizzazione nazionale minima, oltre 40mila euro, sia di ottenere illeciti risparmi in termini di contribuzione assistenziale e previdenziale. Per le 2.400 giornate lavorative ricostruite dai finanzieri per tutti i lavoratori individuati nell'arco di un semestre, il titolare del call center avrebbe dovuto versare contributi pari a 20mila euro.

Le Fiamme Gialle stanno esaminando nei dettagli la contabilità dell'azienda, per contestare le sanzioni amministrative previste che vanno da un minimo di 72.725 ad un massimo di 644.330, e per la ricostruzione dei ricavi sottratti al fisco, dai quali sono state tratte le provviste per pagare in nero di dipendenti.

Cresce ancora la disoccupazione tra i giovani


Si ferma a giugno la corsa del tasso di disoccupazione generale in Italia, ma continua a crescere invece la disoccupazione giovanile.

Secondo gli ultimi dati Istat, la disoccupazione a giugno si ferma al 12,1%, con un piccolo passo indietro su maggio, in calo di 0,1 punti percentuali, anche se resta in aumento su base annua, con un rialzo di 1,2 punti. Con giugno la disoccupazione varca comunque la soglia del 12% per la terza volta consecutiva.

Continua il suo aumento invece il tasso di disoccupazione giovanile (15-24anni) che a giugno sale al 39,1%, in crescita di 0,8 punti percentuali su maggio e di 4,6 punti su base annua. Tra gli under 25 ci sono 642 mila ragazzi alla ricerca di un lavoro, pari al 10,7% della popolazione in questa fascia d'età.

Aumenta anche il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni, +0,3% rispetto al mese precedente (+39 mila unità) e +0,4% rispetto a dodici mesi prima (+51 mila). Il tasso di inattività si attesta così al 36,4%, in aumento di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,2 punti su base annua.

Negativo il dato sugli occupati: a giugno diminuiscono dello 0,1% rispetto a maggio, con 21mila persone in meno al
lavoro, e dell'1,8% su base annua, con 414mila occupati in meno. Il tasso di occupazione, pari al 55,8%, risulta, guadando alle serie trimestrali, un minimo dal terzo trimestre del 2000.

Onorevole Raia: ‘NO’ a norme UE che bloccano finanziamenti pubblici alle Autorità portuali


La commissione UE dell’Ars vota una risoluzione che sarà inviata al Comitato delle Regioni

“La Sicilia dice ‘no’ alle nuove norme sui servizi portuali proposte da Bruxelles, che bloccano di fatto i finanziamenti pubblici alle Autorità portuali e rischiano di soffocare le attività dei porti siciliani”. E’ la posizione della commissione sull’attività dell’Unione Europea dell’Ars in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un nuovo quadro normativo per l’accesso al mercato dei servizi portuali ed alla regolamentazione finanziaria dei porti.

“In base alle indicazioni della Comunità Europea – dice Concetta Raia, vicepresidente vicario della commissione UE all’Ars - le Autorità portuali vengono considerate alla stregua di altre attività di impresa: questo porterebbe allo stop dei finanziamenti pubblici. Ma in Italia i porti funzionano in maniera del tutto differente rispetto a molti altri Paesi comunitari, ed è superfluo sottolineare che in Sicilia le attività portuali hanno un ruolo particolarmente rilevante nel panorama sociale ed economico. Insomma, se passasse la linea voluta dall’Europa, si strozzerebbe qualunque possibilità di sviluppo dei porti siciliani”.

“Oltretutto – aggiunge Raia - le proposte dell’Unione Europea rischiano di ottenere l’effetto opposto rispetto a quello prefissato: più che snellire, si appesantiranno gli aspetti burocratici che regolano le attività delle Autorità portuali. Si tratta di norme ‘eccessive e non necessarie’, calibrate forse su realtà portuali di altri Paesi europei, ma che non tengono conto delle necessità specifiche dei porti siciliani. Sulla stessa posizione si è già espresso il Senato della Repubblica, attraverso una risoluzione della commissione Lavori pubblici”.

Secondo la commissione UE all’Ars, il regolamento proposto da Bruxelles “non consente di graduare a sufficienza l’intervento normativo in modo da tenere in giusta considerazione le notevoli differenze esistenti a livello operativo e strutturale tra i vari sistemi portuali dell’Unione europea: si rischia, infatti, di introdurre effetti distorsivi e controproducenti sul funzionamento delle economie e delle infrastrutture dei territori coinvolti”.

In Sicilia sono considerati porti principali della rete Ten-T Core quelli di Palermo, Catania, Termini Imerese ed Augusta; mentre Messina, Siracusa, Trapani e Milazzo sono nella rete Ten-T “Comprehensive”, cioè porti secondari.

Le osservazioni della Commissione dell’Ars verranno trasmesse al Comitato delle Regioni, organo consultivo della Commissione europea, attraverso la Rete di monitoraggio sul rispetto del principio di sussidiarietà negli atti europei, Rete di cui l’Assemblea Regionale è partner.
da www.concettaraia.com

Il rifiuto a svolgere mansioni superiori non legittima il licenziamento


La Cassazione, con sentenza nr. 17713 dello scorso 19 luglio, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni superiori, qualora queste ultime esulano dalla sua qualifica e, comportano notevoli responsabilità anche di carattere penale.
Il caso ha riguardato un lavoratore di una società che si occupa di vendita e commercio di alimentari e bevande che, si rifiutava di svolgere il servizio di “permanenza di direzione” (quindi di passare dalla qualifica di quadro a quello di direttore), soprattutto per l’elevata responsabilità anche penale che ne comportava. Il datore di lavoro, intimava quindi il licenziamento per insubordinazione.
Gli Ermellini cassano la sentenza di secondo grado e rinviano per una nuova decisione che dovrà prendere in considerazione il principio sotto esposto. Infatti, precisa la Suprema Corte, il Tribunale di secondo grado, pur muovendo dall’esatta premessa per cui, in applicazione del principio di autotutela del contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1460 c.c., è legittimo il rifiuto del lavoratore di essere adibito a mansioni che non gli spettano, sempre che tale rifiuto sia sorretto da buona fede e proporzionato all’illegittimo comportamento del datore, non ha poi applicato i corollari che ne derivano sempre sulla base della giurisprudenza della Cassazione.
Per la Cassazione “Il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’articolo 1460 cod. civ., sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede (Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304)”.
“Ne consegue che deve considerarsi legittimo il rifiuto opposto da un dipendente di una società che si occupa del commercio e della vendita di alimenti e bevande, e che è articolata sul territorio in più punti vendita, di svolgere il ‘servizio di permanenza di direzione’ di uno di questi punti vendita – servizio che comporta l’assunzione del ruolo di responsabile del punto vendita stesso, nei suoi riflessi anche penalistici – se non è dimostrato che si tratta di un compito rientrante nella qualifica di competenza del lavoratore e che questi ha conoscenze adeguate per il relativo svolgimento”.

Mobbing: la Cassazione riconosce anche lo “straining”

Qualora nel luogo di lavoro si verifichino situazioni relazionali o organizzative non corrette si parla di disfunzioni nei rapporti di lavoro.
Tra tali disfunzioni troviamo il cd. “mobbing”, ovvero ciò che viene comunemente definito come il terrore psicologico sul luogo di lavoro, consistente in comunicazione ostile e contraria ai principi etici, perpetrata in modo sistematico da una o più persone principalmente contro un singolo individuo che viene per questo spinto in una posizione di impotenza e impossibilità di difesa e qui relegato da reiterate attività ostili. Queste azioni, che danno spesso luogo a seri disagi psicologici, psicosomatici e sociali per la vittima, rientrano nella definizione di mobbing, qualora siano caratterizzate da un’alta frequenza (almeno una volta alla settimana) e da una durata significativa (almeno sei mesi).
Una forma più attenuata di mobbing è il cd. “Straining” ovvero una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. Affinché si possa parlare di straining è dunque sufficiente una singola azione stressante cui seguano effetti negativi duraturi nel tempo (come nel caso di gravissimo demansionamento o di svuotamento di mansioni). La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (strainer).
La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 28603 del 03 luglio 2013 interviene sul tema del mobbing qualificando i comportamenti ed episodi di emarginazione come straining ossia mobbing attenuato.
Questa significativa ed interessante pronuncia della Cassazione, che ha riconosciuto ad un dipendente di banca, “messo all’angolo” fino a essere relegato a lavorare in uno «sgabuzzino, spoglio e sporco», con «mansioni dequalificanti» e «meramente esecutive e ripetitive»: comportamenti complessivamente ritenuti idonei a dequalificarne la professionalità, comportandone il passaggio da mansioni contrassegnate da una marcata autonomia decisionale a ruoli caratterizzati, per contro, da “bassa e/o nessuna autonomia”, e dunque tali da marginalizzarne, in definitiva, l’attività lavorativa, con un reale svuotamento delle mansioni da lui espletate.
I giudici di legittimità precisano che nelle grandi aziende è difficile parlare di mobbing: infatti, tale fattispecie è costruita a livello giurisprudenziale (infatti non vi è riscontro nel diritto positivo del fenomeno del mobbing) tramite il rinvio all’articolo 572 del codice penale, norma che incrimina il reato di maltrattamenti in famiglia. Ma ciò non toglie che, escluso il delitto di maltrattamenti, non possano configurarsi comunque altri reati.
Gli Ermellini hanno in maniera innovativa qualificato tali comportamenti non come “mobbing”, bensì come “straining”, ossia una sorta di mobbing attenuato.


Minaccia il capo per mobbing, niente licenziamento

Non solo non può essere licenziato il dipendente che aggredisce il superiore minacciandolo con una sbarra metallica, dopo aver subìto sistematiche e continue vessazioni tali da ledere la capacità di autocontrollo, ma dev’essere anche risarcito per il danno morale. A stabilirlo è stata la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 18093/13 pubblicata il 25 luglio scorso che, come rileva Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ha preso in esame il fatto, non raro sui luoghi di lavoro, del capo che mobbizza il sottoposto mentre l’aggressione del dipendente avviene dopo una sistematica condotta di bossing che l’azienda conosce e non impedisce.
Nel caso in questione preso in esame dalla Suprema Corte che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Torino nella quale erano state decisive le testimonianze dei colleghi del licenziato acquisite in sede penale sulle continue vessazioni alle quali l’incolpato risulta sottoposto dal suo responsabile, tant’è che era stato ritenuto correttamente sproporzionato il provvedimento espulsivo adottato nei confronti del dipendente “incensurato”, che si ispira al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro. Per di più, quindi, oltre alla reintegra, sul posto va anche dato atto del riconoscimento del danno morale per le violenze subite dal lavoratore per cui l’azienda è responsabile ai sensi dell’art. 2087 del codice civile anche se la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla stessa corte di merito in diversa composizione per quantificare l’aliunde perceptum del lavoratore che va detratto dal risarcimento.
Se viene accolto come unico motivo di ricorso dell’azienda la questione di quanto percepito dal lavoratore nelle more del giudizio, infatti, per il resto i giudici di legittimità hanno confermato integralmente la sentenza d’appello che aveva ordinato la reintegra e il risarcimento al dipendente per il licenziamento illegittimo oltre che la rifusione del danno morale liquidato in via equitativa. Dev’essere specificato che a causa del mobbing verso il sottoposto, il superiore era stato già condannato in sede penale in entrambi i gradi di giudizio per il reato di maltrattamenti di cui all’articolo 570 del codice penale. È evidente, quindi, il quadro probatorio che era emerso in sede penale a seguito delle testimonianze degli altri dipendenti con il malcapitato licenziato descritto come un elemento preparato e gioviale, tecnicamente preparato ed esperto nel suo lavoro. E il capo, forse proprio per tali ragioni, l’aveva preso di mira con continue mortificazioni professionali e umane, oltre offese gratuite.
In poche parole il ”boss” aveva reso la vita impossibile al sottoposto che un giorno aveva reagito (per disperazione) brandendo una sbarra. Il licenziamento, quindi, si era rivelato alla stregua di un provvedimento eccessivo e sproporzionato se si fosse tenuto in debito conto i torti subiti dall’incolpato “non potendosi ritenere la reazione avuta… costituisse elemento di per sè idoneo e sufficiente ad inficiare irrimediabilmente il rapporto fiduciario da tempo esistente. Ciò nell’ottica della correttezza e della buona fede alla luce delle quali andava letta ed interpretata la dinamica di un rapporto contrattuale quale quello in esame”.
Non vi sono dubbi,  quindi, neanche per la Suprema Corte che nel caso di specie si possa configurare il mobbing nella condotta del datore di fronte a una persistente persecuzione e emarginazione del dipendente: il prestatore d’opera si ritrova leso nella sua sfera personale e lavorativa. Il tutto in violazione dell’articolo 2087 Cc che impone al datore di garantire la sicurezza sul lavoro. E nessun dubbio che sia lo stesso datore a dover rispondere anche in termini di risarcimento per il bossing posto in essere dal suo dipendente con incarico di responsabilità: a nulla vale il tardivo intervento di pacificazione da parte dell’azienda. Nella fattispecie, non può far finta di niente dato che il lavoratore denuncia il mobbing del capo anche nelle giustificazioni presentate nell’ambito del procedimento disciplinare.

Licenziamento collettivo e comunicazione

La Cassazione civile sez. lavoro del 25 luglio 2013, n. 18094 ha ritenuto che in tema di procedura di mobilità e di licenziamento collettivo, per valutare compiutamente la presenza dei caratteri di certezza e trasparenza, cui deve rispondere la comunicazione prevista dall'art. 4 della L. 223/1991 - ai fini di garantire al singolo lavoratore la conoscibilità e la razionalità delle scelte operate dal datore di lavoro - bisogna tener conto anche dell'ambito applicativo dei criteri di scelta di riduzione del personale, e più precisamente delle modalità attraverso le quali deve attuarsi la riorganizzazione aziendale e la specifica area della struttura imprenditoriale interessata - sulla base degli accordi sindacali - da detta ristrutturazione nonché delle categorie dei dipendenti che - sempre a seguito di preventivi accordi tra le parti sociali - risultino destinatarie della messa in mobilità o della riduzione di personale.


Le ferie non godute dal lavoratore vanno sempre retribuite. Lo ha stabilito la Cassazione

Anche se il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede il contrario, le ferie non godute per qualsiasi ragione dal lavoratore vanno sempre retribuite. A stabilirlo è stata la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013 (Pres. Roselli, Rel. Marotta).

La decisione degli Ermellini di piazza Cavour pone fine a una annosa diatriba tra dipendenti e datori di lavoro della pubblica amministrazione che, fino a oggi, aveva visto sempre soccombere i primi, a meno che la mancata fruizione non fosse dipesa da “esigenze di servizio”, previamente riconosciute dal datore di lavoro.

Tesi, questa, suffragata da una precisa disposizione contrattuale che, nel caso degli enti di ricerca, è contenuta nel comma 9 dell’art. 6 del ccnl 1998-2001.

Norma che, d’ora in poi, non potrà più impedire la monetizzazione delle ferie non godute fino alla loro scadenza.

Per la Cassazione, infatti, “va richiamato il principio secondo cui, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano state effettivamente fruite, anche senza la responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificatamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse”.

La Cassazione conclude affermando che “dovendo, quindi, farsi applicazione del principio secondo cui dal mancato godimento delle ferie – una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza colpa, adempiere l’obbligo di consentire la fruizione – deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, le clausole del ccnl, che pur prevedono che le ferie non sono monetizzabili, vanno interpretate – in considerazione dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto – nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest’ultimo all’indennità sostitutiva”.

29 luglio 2013

SOSTEGNO AL REDDITO PER I LAVORATORI A PROGETTO

Con l’approssimarsi della pausa estiva si avvicina il termine di scadenza per molti contratti di Collaborazione a Progetto.
Ai Lavoratori a Progetto ricordiamo che, qualora il contratto non fosse rinnovato, per effetto della normativa disciplinata dalla Legge 92/12 (v. art. 2, commi 51-56) potrebbero maturare il requisito utile all’Indennità di Disoccupazione Una Tantum.
Detto requisito matura quando, oltre allo stato di disoccupazione, si verificano tutti i seguenti cinque parametri:
1)     Aver lavorato per un solo committente nell’anno precedente (anche con più contratti successivi);
2)     Aver dichiarato per il 2012 (denuncia 2013) non più di 20.000 € e non meno di 5.000 €;
3)     Avere un periodo continuativo di disoccupazione di almeno 2 mesi nel 2012;
4)     Vantare almeno 3 mensilità di contribuzione nella gestione separata nel 2012;
5)     Avere almeno 1 mensilità di contribuzione nella gestione separata nel 2013 (aliquota 27,72%).
L’importo dell’Indennità sarà pari al 7% del reddito minimo soggetto a tassazione per il 2013 (15.357 €) moltiplicato per il numero inferiore tra i mesi con contributi versati o senza contributi versati nel 2012 e comunque per un fino a un tetto massimo di 4 mensilità.
Schema esemplificativo dell’importo massimo:
15.357:100x7=1.074,99
1.074,99x4=4.299,96
L’importo spettante sarà liquidato dall’Inps entro 120 giorni dalla presentazione della domanda in una soluzione unica se inferiore a 1.000 € altrimenti sarà mensilizzata, cioè 4 rate da 1000 € e la quinta da 299,96.
Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2013 a condizione di poter riscontrare l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro che il lavoratore deve obbligatoriamente comunicare entro 5 giorni dalla risoluzione.
Le Strutture territoriali del Slc-Cgil e dell’Inca Cgil saranno a disposizione per informare, orientare ed assistere i Lavoratori a Progetto.

SEGRETERIA NAZIONALE SLC-CGIL