03 gennaio 2015

Permessi 104: frazionabili e senza effetto sul pensionamento

I permessi consentiti dalla famosa “legge 104/92”, sia i tre giorni mensili, sia i due anni retribuiti, non comportano conseguenze sull’importo della pensione e sulla data di pensionamento. Tali periodi di congedo, infatti, essendo coperti da contribuzione, sono valutabili per intero ai fini della maturazione del diritto a pensione.   Ricordiamo che l’indennità corrisposta durante il periodo di congedo straordinario di 2 anni corrisponde all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e fino a un importo complessivo massimo di 43.579,06 euro annui” (importo riferito all’anno 2010), da rivalutarsi annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. A tal proposito, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha specificato che “l’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita, cioè quella del’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con esclusione degli elementi variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo”.   Inoltre, i due anni retribuiti possono essere utilizzati anche in maniera frazionata, in modo da essere distribuiti su più di due annualità. Il frazionamento, però, è fruibile a giorni interi e non ad ore.