12 febbraio 2015

Assenza dal lavoro per malattia

Il datore di lavoro non deve poter indagare sulla malattia del proprio dipendente: deve fidarsi solo di quanto gli viene attestato nel certificato medico rilasciato dalla struttura pubblica. Così, nelle certificazioni rilasciate ai pazienti (o ai loro accompagnatori), per attestare la presenza in ospedale e giustificare l’assenza dal lavoro, non devono risultare:
né informazioni sullo stato di salute del paziente stesso;
né elementi della struttura ospedaliera presso la quale è stata erogata la prestazione, onde evitare che il datore di lavoro possa risalire al dettaglio dello stato di salute del dipendente.
Il principio è stato ribadito dal Garante della privacy  a seguito della segnalazione di un paziente che ha rilevato una violazione della privacy nella presenza di informazioni sulla sua salute. La vicenda Un paziente era stato ricoverato presso un policlinico e, all’atto delle dimissioni, il certificato indicava il reparto di ricovero e il timbro con la specializzazione del medico che lo aveva avuto in cura: dati, questi ultimi, dai quali era facilmente intuibile la patologia sofferta. Solo attestazioni generiche Il Garante raccomanda alle strutture ospedaliere di rilasciare attestazioni di carattere generico.

Già nel 2005, l’Authority aveva emesso un provvedimento generale con le prescrizioni per l’adozione di specifiche procedure per prevenire la conoscenza, da parte di estranei, dello stato di salute di un paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l’indicazione della struttura o del reparto in cui è stato visitato o ricoverato.