08 giugno 2016

Pensioni: Inps, le modalità di accesso per il part time agevolato



A partire da giugno i lavoratori del settore privato, prossimi alla pensione, potranno presentare la domanda per ottenere il part time agevolato. La misura, introdotta dalla legge di stabilità 2016 è destinata ai dipendenti del settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e abbiano maturato almeno 20 anni di contribuzione.
In particolare, il lavoratore titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato può concordare con il datore di lavoro la riduzione dell’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60 per cento per un periodo massimo di 3 anni, intercorrente tra la data di accesso al part time e il raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Dal punto di vista operativo, per poterne beneficiare, la legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso sia autorizzato dall’Inps, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito decreto.
La circolare 90 del 26 maggio 2016 dell'Inps descrive i requisiti e le condizioni per usufruire del beneficio, fornisce inoltre le istruzioni operative per la presentazione dell’istanza. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, l'Istituto previdenziale precisa che il diritto all’accesso al “part-time agevolato”, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni: sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima; maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda,  del relativo requisito contributivo.

In particolare, per ciò che concerne la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato del settore privato, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nella circolare, l'Inps precisa che sono da considerarsi dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, il part time agevolato è previsto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori (sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..) e da datori di lavoro imprenditori.
Al riguardo, l'Inps ricorda che, sulla base dell’orientamento consolidato adottato dall’Istituto sulla disciplina attuativa dell’esonero contributivo triennale introdotto dalle legge di stabilità 2015, rientrano in questa categoria i dipendenti di enti pubblici economici, posto che gli EPE, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore e su un piano paritetico con i medesimi.

In proposito, l'Inps rammenta che già il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’individuare i “dipendenti del settore privato” destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento (di cui alla legge n. 243/2004, art. 1, commi da 12 a 17), aveva escluso unicamente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001), il cui rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo, e delle Autorità Amministrative Indipendenti.

L'Inps precisa, inoltre, che la tipologia contrattuale del “rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” deve essere compatibile con la sua trasformazione a tempo parziale; pertanto, sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro che prevedano prestazioni lavorative in forme giuridiche diverse, quali, per esempio, le collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio, mentre potranno rientrare nella disciplina dde part time il contratto di somministrazione e i rapporti di lavoro agricoli.

Per quanto riguarda l'iscrizione all’AGO o alle forme sostitutive o esclusive della previdenza, la norma prevede come ulteriore requisito soggettivo che si tratti di lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima (gestioni ex Inpdap, etc.).

Per tutte le categorie ammesse al part time agevolato, la maturazione dei requisiti deve avvenire entro il 31 dicembre 2018. Questi lavoratori, al momento della presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, devono perfezionare, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, adeguato alla speranza di vita. Inoltre, nei casi in cui il richiedente non sia in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della pensione calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile non sia  inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

Non è di per sé causa di esclusione dal beneficio la titolarità o il possesso, alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, rispettivamente, di un trattamento pensionistico o dei  requisiti per il diritto alla pensione anticipata.

Il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time-agevolato” non comporta di per sé la decadenza dal beneficio; mentre il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time agevolato” comporta la decadenza dal predetto beneficio.

Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro in “part-time agevolato”, si applica l’articolo 41, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, pertanto, non si terrà conto nel calcolo della retribuzione pensionabile delle retribuzioni relative alle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

La decorrenza della pensione di vecchiaia, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente  e presentazione della relativa domanda,  è stabilita sulla base delle norme vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Da ultimo, l'Inps sottolinea che il beneficio presuppone, ai fini del riconoscimento e del suo mantenimento, oltre ai requisiti espressamente previsti dalla legge di Stabilità, l’assenza di contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa -diversa dal part-time agevolato - con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Ciò a prescindere dalla misura della predetta copertura obbligatoria dovuta per l’attività lavorativa diversa dal part-time agevolato. Quanto precisato, avverte l'Inps, discende dai principi generali in materia, secondo i quali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione (Cass. civ. Sez. lavoro, 03-07-2004, n. 12218).

La disciplina dettata dal legislatore prevede che l’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata e la corresponsione al dipendente di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Con riguardo alla contribuzione figurativa previdenziale, la stima del contributo IVS sarà effettuata, in fase di ammissione al beneficio, assumendo a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell’anno o sua frazione non percepita in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata.

Detta retribuzione deve essere comprensiva anche dei ratei relativi alle gratificazioni annuali e periodiche afferenti al periodo di part-time agevolato. Queste ultime competenze retributive (rateo tredicesima e quattordicesima mensilità), infatti, spetterebbero al lavoratore se il medesimo svolgesse attività lavorativa a tempo pieno e, pertanto, incidono nella stima del contributo da accreditare. Sulla retribuzione così determinata sarà applicata l’aliquota contributiva ordinaria prevista dalle norme vigenti che, per la generalità dei lavoratori, è allo stato, fissata nella misura del 33%.

Per l'Inps, qualora le norme relative all’assicurazione gestita dal fondo di appartenenza del lavoratore (in relazione alla qualifica posseduta dal lavoratore, alla natura dell’attività esercitata, etc.) prevedano una diversa aliquota si dovrà fare riferimento a quella stabilita dalla legge (es. per i lavoratori iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici l’aliquota è fissata nella misura del 32,65%; per i tersicorei e ballerini, coreografi e assistenti coreografi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo successivamente al 31/12/1995, l’aliquota è pari al 35,70%).

Considerato l’assetto normativo del beneficio di cui si tratta, laddove il datore di lavoro fruisca, in relazione al rapporto di lavoro oggetto dell’istanza di accesso al part-time agevolato, di benefici contributivi/sgravi afferenti al rapporto di lavoro, sarà tenuto a quantificare la contribuzione figurativa applicando alla retribuzione lorda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata l’aliquota ordinaria e non quella ridotta (es. esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 1, comma 178 e segg., L. n. 208/2015, etc.). Ugualmente, ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato che caratterizza specifiche fattispecie con una aliquota stabilita in misura fissa dalla legge (es. per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015), si farà riferimento all’aliquota ordinaria (33,00%) e non a quella speciale.

La quantificazione effettiva del contributo figurativo a carico della finanza pubblica sarà successivamente determinata tenendo conto degli elementi informativi trasmessi nelle dichiarazioni retributive e contributive dal datore di lavoro.

Con riguardo alla corresponsione, al dipendente, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata, si fa preliminarmente presente che, per espressa previsione di legge, detta somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai fini della determinazione dell’importo della somma da corrispondere in busta paga al lavoratore, il datore di lavoro deve tenere conto dell’onere contributivo che avrebbe sostenuto mantenendo il lavoratore in rapporto full-time a regime contributivo “ordinario”. Pertanto, a tal fine, il datore di lavoro determinerà la contribuzione a suo carico in misura piena, applicando l’aliquota IVS ordinaria ancorché egli fruisca di incentivi economici o sgravi contributivi inerenti allo specifico rapporto di lavoro; ovvero determinerà la contribuzione a suo carico in misura ridotta ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato.

Per quantificare il “bonus” da erogare in busta paga, il datore di lavoro, sulla base di quanto precisato, terrà conto dell’assetto contributivo relativo all’ultimo periodo di paga del rapporto di lavoro full-time. Resta fermo che nel caso in cui si verifichino variazioni relative a detto assetto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (ad es. per progressioni di carriera), anche la misura del predetto “bonus” va adeguata.

La durata del beneficio è pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al medesimo e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Pertanto, il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo.

L'Inps rammenta che il presupposto per l’ammissione al beneficio è la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse necessarie per il riconoscimento del contributo figurativo. Il legislatore ha, infatti, stabilito il limite massimo delle risorse destinate a finanziare il beneficio nella seguente misura: 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.

Pertanto, qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa, risulti superato anche per una sola annualità, la soglia dell’importo stanziato, l’Inps respingerà le istanze per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno.

Con l’ammissione al beneficio l’Istituto provvede ad accantonare le somme relative alla contribuzione figurativa da accreditare per l’intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato; ciò comporterà la contestuale riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili.

Resta fermo che l’importo dell’onere della contribuzione figurativa sarà effettivamente calcolato sulla base degli elementi informativi trasmessi, tempo per tempo, attraverso le dichiarazioni retributive e contributive periodiche.

Pertanto, avverte l'Inps, posto che il fisiologico incremento dei livelli retributivi dei lavoratori nel corso del periodo di fruizione del beneficio comporta generalmente un aumento dell’importo della contribuzione figurativa fruita rispetto a quanto calcolato in sede di istanza telematica, allo scopo di favorire il rispetto del tetto di spesa fissato dalle richiamate disposizioni di legge, l’Istituto impegna le risorse entro un limite inferiore rispetto a quello di legge, allo stato prudenzialmente fissato in misura pari al 95 per cento dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità. Detta misura, alla luce dell’effettivo andamento dell’onere, potrà essere opportunamente adeguata sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'Inps precisa, inoltre, che la fruizione del beneficio viene mantenuta in caso di vicende che determinano il trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro senza soluzioni di continuità. Pertanto, sia nella ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, sia in caso di trasferimento di azienda (da cedente a cessionario), il beneficio, già riconosciuto al lavoratore  viene mantenuto per il periodo residuo non goduto, in quanto nel primo caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario e nel secondo caso, ai sensi dell’art. 2112 c.c.,  il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Invece, per i casi di cessazione dell’appalto di servizi, cui sono adibiti i dipendenti, ancorché la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti preveda una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi da parte dell’impresa subentrante, la fruizione del benefico cessa venendosi a costituire ex novo un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.