30 dicembre 2015

Licenziamento per soppressione posti anche senza crisi aziendale

Fonte: www.laleggepertutti.it
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo valido anche se finalizzato a un maggior profitto e non a tagliare i costi aziendali. 
Perché il licenziamento per riduzione del personale possa essere valido (cosiddetto “giustificato motivo soggettivo”) non è necessario che il datore di lavoro dimostri la crisi e, quindi, la necessità di tagliare i posti per ridurre le perdite; si può, al contrario, licenziare anche per una precisa scelta aziendale di rendere più efficiente la produzione e, quindi, aumentare i profitti. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. Secondo l’orientamento più elastico dei giudici di legittimità, il lavoratore deve andare via anche quando non serve più.
Sbaglia dunque il dipendente che ritenga nullo il licenziamento solo perché l’azienda non riesce a provare la sussistenza di una crisi aziendale tale da rendere necessaria la soppressione della sua posizione.
Per esempio, potrebbe essere ritenuta una valida ragione di licenziamento la sopraggiunta necessità di assumere un dipendente con una più specifica formazione e competenza, con conseguente sopravvenuta inutilità delle mansioni affidate al precedente addetto, e sempre che sia impossibile ricollocare quest’ultimo (cosiddetto “ripescaggio”) in altri compiti. Nel caso di specie l’ASL aveva licenziato una dipendente per la necessità, imposta dalla Regione, di assumere per il laboratorio di analisi un direttore laureato in biologia o in chimica.

La Cassazione
La Suprema Corte ricorda che al datore di lavoro spetta il potere direttivo e di indirizzo della propria attività, potere che il giudice non può sindacare e giudicare. L’imprenditore deve cioè essere libero di procedere a licenziamento per ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Sebbene non vi sia piena coincidenza di opinioni, tra i giudici, di cosa rientri o meno nelle suddette “ragioni tecniche, organizzative o produttive” che possono giustificare il licenziamento per crisi aziendale [2], una cosa però è certa: le ragioni addotte dal datore di lavoro devono essere oggettivamente verificabili, cioè non pretestuose. Spetta, quindi, allo stesso datore di lavoro dimostrare la fondatezza e la veridicità delle giustificazioni da lui poste a base del licenziamento. Tanto più labili saranno tali motivi, tanto più difficile sarà la sua difesa in un eventuale ricorso proposto dal lavoratore contro il licenziamento.
Se, infatti, il datore di lavoro non fornisce tale dimostrazione, l’esercizio del potere organizzativo si considera illegittimo per sviamento.
In definitiva, secondo la nuova sentenza della Cassazione, il contratto di lavoro può essere sciolto non solo per contrarre la produzione, ma anche a seguito di una onerosità non prevista al momento della sua instaurazione e sorta in momento successivo. Tale onerosità, secondo la Cassazione, può anche consistere “in una valutazione dell’imprenditore che, in base all’andamento economico dell’impresa rilevato dopo la conclusione del contratto, ravvisi la possibilità di sostituire personale meno qualificato con dipendenti maggiormente dotati di conoscenze e di esperienze e quindi di attitudini produttive”. Esercizio valutativo questo, sempre secondo la Suprema corte, non sindacabile dal giudice.
Il magistrato non po’ ritenere legittimo, quindi, il licenziamento il cui scopo sia quello di un “non impoverimento” dell’azienda e, invece, illegittimo quello motivato da un “arricchimento”. Ciò in quanto “un aumento di profitto si traduce non, o non solo, in un vantaggio per il suo patrimonio individuale ma principalmente in un incremento degli utili dell’impresa, ossia in un beneficio per la comunità dei lavoratori”.
In ogni caso, tale orientamento non è univoco e, in passato, si sono registrate sentenze di segno opposto.

Giustificato motivo oggettivo: i casi
Alla luce di quelle che sono state, sino ad oggi, le pronunce dei giudici della Cassazione è possibile così ritenere definiti i contorni del licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” ossia giustificato da ragioni produttive. Esso è legittimo se il datore di lavoro:
– opera un riassetto organizzativo effettivo e non pretestuoso [3], fondato su circostanze realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non riguardante circostanze future ed eventuali. È legittimo il licenziamento giustificato da una riorganizzazione aziendale finalizzata ad una più economica gestione dell’impresa, anche se il riassetto sopravviene nel corso o al termine del periodo di preavviso [4];
– verifica la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni (cosiddetto repechage o ripescaggio), anche nell’ambito delle società del medesimo gruppo (se le relazioni all’interno del gruppo sono tali da dar vita ad un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici);
– sceglie il dipendente da licenziare osservando le regole di correttezza e buona fede e non pone in essere atti discriminatori. A tal fine è possibile fare riferimento ai criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi.
L’onere di provare la sussistenza delle condizioni sopra indicate ricade sul datore di lavoro.
Come appena detto, il datore deve provare anche l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni (ripescaggio) ad esempio dimostrando che:
– i residui posti di lavoro al tempo del recesso erano stabilmente occupati;
– dopo il licenziamento non è stata effettuata alcuna nuova assunzione a tempo indeterminato (quelle a termine non contano).

In caso di successive assunzioni
Se nel breve periodo immediatamente successivo al licenziamento l’azienda procede a nuove assunzioni per ricoprire mansioni equivalenti a quelle svolte dal dipendente licenziato, opera una presunzione di illegittimità del licenziamento stesso. Tuttavia, nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, è possibile licenziare dei dipendenti per soppressione delle posizioni da questi ricoperte e assumerne di nuovi, qualora i nuovi assunti non vadano a ricoprire le posizioni lasciate vacanti dai dipendenti licenziati [5].

I precedenti contrari della Cassazione
La sentenza qui in commento si discosta da altri precedenti di segno opposto. In passato, la Cassazione ha infatti detto che la ragione del licenziamento non può essere costituita da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore: essa non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti [6]. È stato, per esempio, considerato illegittimo perché sproporzionato, un licenziamento intimato in ragione di una ristrutturazione resasi necessaria per il costante peggioramento della situazione economica societaria e per la sensibile diminuzione delle commesse degli ultimi anni, quando dai dati rilevati non era stato dimostrato alcun calo di fatturato o altro elemento che evidenziasse l’effettiva soppressione del posto di lavoro [7].
Ai fini della configurabilità delle ipotesi di soppressione del posto non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni svolte dal lavoratore licenziato: le stesse possono essere soltanto diversamente ripartite e attribuite al personale già esistente [8].
Il licenziamento può rendersi necessario anche per motivi tecnologici (ad esempio: nuovi macchinari che necessitano di un minor numero di addetti o di addetti che abbiano una professionalità specifica) o per ragioni imprenditoriali diverse di carattere stabile, fondate anche solo sulla decisione del datore di lavoro di distribuire diversamente all’interno dell’azienda determinate mansioni [9] o di affidare le stesse a soggetti esterni [10].

[1] Cass. sent. n. 23620/2015.
[2] Art. 3 legge n. 604/1966.
[3] Cass. sent. n. 8237/2010; n. 17887/2007.
[4] Cass. sent. n. 5301/2000, n. 3848/2005.
[5] Cass. sent. n. 12548/1997, n. 7832/2005.
[6] Cass. sent. n. 19616/2011, n. 14215/2005.
[7] Cass. sent. n. 22696/2014.
[8] Cass. sent. n. 19616/2011; n. 6245/2005.
[9] Cass. sent. n. 28/2004.
[10] Cass. sent. n. 6346/2013.

22 dicembre 2015

TELECOM ITALIA QUANDO IL SINDACATO GIOISCE PER LE VITTORIE DELL’AZIENDA...

Nella giornata di ieri ‐ come abbiamo immediatamente comunicato a strutture e lavoratori ‐ il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 28 legge 300/70 presentato da SLC CGIL sulle procedure di mobilità del personale, procedure che hanno certificato 330 esuberi a cui vanno sommati i 2600 gestiti con la solidarietà. Contro tale decisione SLC CGIL presenterà opposizione, mentre attende di conoscere i pronunciamenti degli altri tribunali coinvolti dall’azione di SLC CGIL, ovvero Milano, Bari e Catanzaro.
Il ricorso presentato da SLC CGIL è basato unicamente sulla violazione delle procedure per l’identificazione degli esuberi, cioè sul fatto che Telecom Italia si è sempre rifiutata di analizzare le motivazioni e le conseguenze che hanno determinato gli esuberi, ai sensi di quanto previsto dalla legge.
Su questo aspetto il giudice di Roma non ha speso una sola parola.
Il magistrato si è rifiutato di ascoltare gli informatori coinvolti, assecondando la forte opposizione all’ascolto dei testimoni da parte degli avvocati aziendali; ha evitato di entrare nel merito del carteggio intercorso con il Ministero dello Sviluppo Economico, cioè le lettere con cui SLC CGIL ha contestato l’indeterminatezza degli esuberi denunciati; ha ignorato l’assenza di risposta alle richieste avanzate da SLC CGIL all’azienda con la lettera formale del 11 settembre, in cui si chiedevano spiegazioni su natura, collocazione e impatti derivanti dalla dichiarazione di esubero.
È evidente che questa triste vicenda legata agli esuberi di Telecom Italia non è ancora finita, sia perché il Ministero del Lavoro non ha ancora firmato il decreto che autorizza la solidarietà sia perché l’iter presso i tribunali è ancora in corso.
L’unica certezza è che nessuno sa dove siano collocati gli esuberi né da cosa siano stati determinati. Nel frattempo però l’azienda continua allegramente ad assumere personale, anche in quei settori pesantemente impattati dai finti esuberi.
L’unico obiettivo di SLC CGIL è quello di fare emergere una cosa che tutti i dipendenti di Telecom Italia già sanno: gli esuberi sono inventati ad arte per esercitare pressioni sulle istituzioni e ottenere sovvenzioni statali. Questo è il vero dato politico sul quale i lavoratori di Telecom dovranno esprimersi per evitare che simili cose abbiano a ripetersi.
Che l’azienda sia soddisfatta dalla prima sentenza a lei favorevole è del tutto ovvio, visto che l’azione di SLC CGIL era e è rivolta a contrastare le sue politiche sul personale.
Meno ovvio è che anche le altre Organizzazioni Sindacali inneggino alla vittoria, come è accaduto con un recente comunicato.
Alcune domande ci sorgono spontanee: che tipo di sindacato festeggia quando un giudice si pronuncia a favore degli esuberi? Forse lo stesso che istiga l’azienda ad aprire procedure di licenziamento perché non riesce a firmare ulteriori esuberi nelle aziende controllate? Probabilmente la subalternità nei confronti di Telecom Italia ha raggiunto livelli tali da provocare pericolose crisi di identità.
Noi eravamo, siamo e saremo dalla parte dei lavoratori, provando a evitare che le scelte sbagliate di un’azienda finiscano per essere pagate sempre dai lavoratori.
Telecom Italia è e resta l’operatore europeo di telecomunicazioni con il miglior EBIDTA – ovvero gli incassi meno i costi per produrli ‐ eppure continua a far pagare un prezzo altissimo ai suoi dipendenti. Sarà un caso che il nuovo azionista abbia voluto segnare una distanza dalle decisioni assunte dal CDA?
Chiediamo che l’azienda inizi a guardare agli sprechi, alle regalie, alla gestione spregiudicata del potere e del denaro che la contraddistingue, invece di caricare le proprie incapacità sui lavoratori e sulle casse dello Stato.

La Segreteria Nazionale SLC CGIL

18 dicembre 2015

Contratti di solidarietà Almaviva e lo stop dell'Inps, una "pezza" sino a maggio grazie all'accordo di oggi

da http://www.cgilct.it
Un accordo di solidarietà tipo B in deroga sino al 2016 consentirà ai lavoratori di Almaviva, di tamponare la questione dello "stop" ai contratti di solidarietà decisi dall'Inps a seguito della riclassificazione dell’azienda dal settore Industria ai Servizi. È questo il risultato del faccia a faccia romano tenutosi oggi tra le RSU nazionali e l' azienda. A rischiare, in queste settimane, sono soprattutto le migliaia di lavoratori delle sedi di Catania (con 1200 dipendenti più 600 precari), Palermo, Roma, Milano, Napoli e Rende. L'accordo consentirà dunque di allungare i tempi sino al maggio 2016, ma già a gennaio i sindacati accenderanno una vertenza che punta ad ottenere su 2 risultati: ammortizzatori sociali ordinari e non in deroga, e rispetto del art.24 bis mai applicata dal 2012 che regola le delocalizzazioni delle attività tramite obbligatorietà di comunicazione da parte delle aziende ai ministeri di competenza di spostamenti di lavoro all'estero.

Il contratto di solidarietà di tipo b prevede un trattamento di integrazione del 50 per cento (invece del 70 per cento) da dicembre. Per i mesi di dicembre e gennaio saranno invece garantiti stipendi e tredicesima. "È di certo un punto a nostro favore ma non è la soluzione. Gennaio sarà il mese della lotta e dello sciopero nazionale per i lavoratori di Almaviva, compresi dunque quelli di Catania - commenta il segretario generale della Slc Cgil di Catania, Davide Foti- protesteremo davanti il ministero e chiederemo l'apertura di un apposito 'tavolo' su regole e applicazioni delle leggi nel settore. Stigmatizziamo, sindacati e lavoratori, la presa di posizione dell'Inps e ribadiamo la latitanza della Regione Sicilia, ma anche del Comune di Catania, rispetto ad una crisi di una delle aziende più importanti e grandi del nostro territorio. Non si possono ignorare quasi duemila famiglie coinvolte in un caso che rivela come il diritto al lavoro nel nostro Paese diventi sempre più un terreno di lotta anziché un dato di fatto vigente in una normale democrazia ".

17 dicembre 2015

TELECOM: NON DEMORDE SU SOLIDARIETA' ESPANSIVA, ANCORA PRESSING SU GOVERNO

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia non demorde nella battaglia per ottenere dal Governo i fondi per la solidarieta' espansiva, strumento che permetterebbe di realizzare il piano di assunzioni massiccio di circa 4mila dipendenti annunciato in passato. Ieri l'ad Marco Patuano in assemblea ha affermato che sara' difficile che l'ammortizzatore sociale "sia inserito nella legge di Stabilita'", ma intanto i rappresentanti dell'azienda, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, sono al lavoro per trovare in futuro una soluzione. Telecom vuole dimostrare che il costo per le casse dello Stato della solidarieta' difensiva, che dovrebbe iniziare il 4 gennaio, per gran parte dei dipendenti del gruppo, sarebbe uguale a quello della solidarieta' espansiva. Una strada potrebbe essere quella di chiedere al Governo di sovvenzionare la solidarieta' espansiva per le sole aziende che hanno gia' concluso accordi per quella difensiva, concedendo un periodo di prova di 6 mesi.
 In mancanza di solidarieta' espansiva, Patuano in assemblea ha spiegato che c'e' comunque una strategia pronta e che le assunzioni andranno avanti nei settori dell'azienda che non utilizzeranno la difensiva. Telecom nei mesi scorsi aveva annunciato il piano da 4mila assunzioni naufragato a causa del mancato inserimento della solidarieta' espansiva nei decreti attuativi del Jobs act. Nei mesi scorsi ha firmato un accordo con i sindacati (contraria la Cgil) sulla solidarieta' difensiva che dovrebbe partire il 4 gennaio e durare due anni per evitare le migliaia di esuberi annunciati.

Pensioni: per il pagamento resta tetto 1.000 euro contanti


Pensioni: per il pagamento in contanti resta il tetto dei mille euro. Niente innalzamento a 3.000 euro, così come per tutte le altre forme di pagamento. Lo prevede un emendamento alla legge di Stabilità approvata il 15 dicembre. “Si mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati superiori a mille euro esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici”, si legge nel testo. Accolta dunque la richiesta avanzata – fra gli altri – dal presidente dell’Inps Tito Boeri che aveva chiesto un passo indietro al governo sull’innalzamento a 3000 euro del tetto per il pagamento in contanti: “Il rischio è di avere pensionati che vengono truffati nel prelievo del contante” aveva detto. Dopo il passaggio in commissione Bilancio della Camera, la legge di Stabilità contiene misure per oltre 30 miliardi di euro. Sul fronte coperture la voce principale è l’aumento dell’indebitamento netto dall’1,4 al 2,4% del Pil, quasi 18 miliardi in valore assoluto. La commissione europea ha finora autorizzato l’Italia ad alzare il deficit solo fino all’1,8% del Pil e si esprimerà sugli ulteriori margini di flessibilità richiesti in primavera. Dal lato delle maggiori entrate spiccano il comparto dei giochi (oltre 1 miliardo) e la voluntary disclosure, cioè la sanatoria sui capitali nascosti al fisco italiano (2 miliardi).

Canone Rai 2016

Canone Rai 2016: come si paga, come fare per ottenere l’esenzione. Dal 2016, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, in canone Rai si pagherà con la bolletta della luce. Il canone sarà di 100 euro invece di 113, e si potrà pagare in 10 rate a partire da luglio 2016. (Il governo ha dato sei mesi di tempo ai gestori dell’energia elettrica per adeguarsi alla novità).
Cambia il metodo di pagamento e cambiano anche alcuni dei criteri per essere esentati dal pagamento. Nel 2016 si potrà ancora dichiarare all’Agenzia delle Entrate di avere i requisiti per l’esenzione dal canone Rai.
Tra le novità introdotte da uno degli emendamenti alla Legge di Stabilità, approvati dalla Commissione Bilancio della Camera, l’esclusione a partire dal 2016 della possibilità di denunciare la cessazione dell’abbonamento per suggellamento, impacchettando il televisore e dimostrando in questo modo di non usufruire del servizio. Questo perché il canone RAI il tributo deve essere versato in tutti i casi in cui si sia in possesso di un apparecchio che abilita alla visione dei contenuti televisivi, indipendentemente dal fatto che se ne faccia o meno uso.
Qualora si voglia dichiarare di rientrare in uno dei casi di esenzione dal canone RAI è necessario presentare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale I di Torino, da sempre deputata alla gestione del canone televisivo. In alternativa la dichiarazione può essere presentata a mano presso l’Ufficio delle Entrate più vicino al luogo della propria residenza. Per presentare tale dichiarazione sarà necessario utilizzare il modello predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate:
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
1) Spettabile. Agenzia delle Entrate, ufficio Torino 1, SAT Sportello Abbonamento TV
Cas. Postale n. 22, 10121 Torino
2) Spett.le Società dell’Energia Elettrica ………………
Oggetto: autocertificazione di non possesso del televisore; esenzione dal pagamento del canone Rai
La/Il sottoscritta/o ……………… residente in ………………, (cap) ………………, (città/Prov.) ………………, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di non avere il possesso di alcuna televisione con riferimento all’utenza di energia elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ………………
oppure:
che l’utenza di energia elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ……………… si riferisce a [a seconda del caso]:
– immobile adibito a seconda casa
– residenza estiva
– immobile dato in locazione
e che, pertanto, non è dovuto alcun canone Rai, essendo lo stesso già collegato al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ………………
Casi di esenzione
Tra le cause che esentano dal versamento del canone RAI rientrano i seguenti casi:

i soggetti con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro l’anno, non convivente con altri soggetti;
soggetti il cui canone sia già stato versato dall’altro coniuge;
casa data in affitto in cui la disponibilità del televisore sia solo degli inquilini anche se l’utenza della luce è rimasta intestata al titolare dell’immobile;
immobile privo di televisione;
seconda casa, il canone RAI dovrebbe essere addebitato automaticamente solo sulle bollette elettriche relative ad abitazioni principali adibite a residenza del nucleo familiare, ricordando che il tributo è dovuto una sola volta per ciascuna famiglia, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi o di immobili posseduti.

Sanzioni. A chi non pagherà il canone RAI, pur non rientrando nei casi di esenzione e quindi rientrando nei casi di evasione fiscale, non potrà essere imposta l’interruzione della fornitura del servizio elettrico. L’evasore che paghi la bolletta elettrica scorporando l’importo dovuto a titolo di canone RAI potrà tuttavia essere sottoposto ad accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente previo controllo da parte della Guardia di Finanza. Nel caso in cui venga confermata l’evasione fiscale, potrà essere applicata una sanzione pari a cinque volte il canone stesso e, in caso di ulteriore inadempimento, l’importo viene iscritto a ruolo e la riscossione affidata a Equitalia.
Quest’ultima potrà procedere con i consueti metodi di riscossione come il pignoramento dello stipendio, della pensione, del conto corrente, ecc. e/o il fermo auto.

Poste Italiane: Ministro Guidi e Francesco Caio firmano contratto di programma 2015 - 2019


Martedì, 15 Dicembre 2015
Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi e l’amministratore delegato di Poste Italiane Francesco Caio hanno firmato oggi il contratto di programma 2015-2019 che regola i rapporti tra lo Stato e la società per la fornitura del servizio postale universale.

Il contratto, che entra in vigore il primo gennaio 2016 e che ha ottenuto nei giorni scorsi il via libera della Commissione europea,  regola altresì i rapporti tra lo Stato e Poste Italiane nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica che prevedono la fornitura di servizi al cittadino, alle imprese e alle Pubbliche amministrazioni mediante l’utilizzo della rete postale della società.

Il contributo per l’onere del servizio postale universale è pari a 262,4 milioni all’anno e viene erogato entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto, con cadenza mensile.

Secondo il Ministro Guidi, “Poste è un asset per il Paese: e lo è a prescindere dalla composizione del suo azionariato. Lo è per quello che è e per quello che fa. Questo spiega l’attenzione e la determinazione con cui siamo arrivati alla sottoscrizione del contratto che costituisce l’architrave del forte progetto di valorizzazione e rinnovamento di Poste Italiane e, parimenti, il necessario strumento per il conseguimento dell’obiettivo di coesione sociale e territoriale che la legislazione europea e nazionale ascrivono al servizio universale postale”, ha detto il Ministro Guidi.

Lavoratori in cassa integrazione? Indicare i criteri

La Corte di Cassazione (sentenza n. 22284 del 30 ottobre 2015) ha confermato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta applicati per l’individuazione dei lavoratori coinvolti nella cassa integrazione guadagni straordinaria.

Obblighi datoriali
La sentenza riguarda un caso esaminato dalla Corte d’Appello di Torino, relativo all’illegittima collocazione in CIGS di una lavoratrice: la Corte territoriale ha ribadito l’obbligo di esplicitazione, nella comunicazione di apertura della procedura, dei:

«criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità di rotazione».

La stessa Corte ha inoltre sottolineato la genericità e indeterminatezza dei criteri (consistenti nelle “esigenze tecniche, organizzative e produttive” e nelle “esigenze professionali”) indicati nella comunicazione iniziale del datore di lavoro, che si è quindi rivolto alla Cassazione.

Sentenza
I giudici hanno respinto il ricorso, sostenendo che nel richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale, per l’imprenditore vige sempre l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali:

«In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, la L. 223/1991, art. 1 prescrive al co. 7 da parte del datore di lavoro, a seguito della sua ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, la comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dalla L. 164/1975. Tale disposizione, che pone a carico del datore di lavoro un preciso onere, va osservata come tutte le restanti disposizioni della L. 223/1991, volte a tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali, anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 (contenente norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale».


Controllo a distanza dei lavoratori: guida alle novità


L’analisi dei Consulenti del Lavoro sul controllo a distanza dei lavoratori così come riformato dal Jobs Act. è contenuta nella circolare 20/2015 della Fondazione Studi dell’associazione professionale, con la puntuale indicazione delle novità rispetto al vecchio impianto normativo in termini di strumenti di monitoraggio e vincoli di privacy.

Accordo sindacale

L’articolo 23 del Dlgs 151/2015 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese) attuativo del Jobs Act, modifica l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori ma, in linea generale ne conferma i principi fondanti: impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza possono essere installati:
«esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale», e comunque in base a specifico accordo sindacale.
In pratica, spiegano i Consulenti del Lavoro:
«la dignità e la riservatezza del lavoratore permangono quali diritti la cui tutela è primaria, da contemperare con le esigenze produttive ed organizzative o della sicurezza del lavoro».

Impianti di controllo

In realtà, un’importante novità rispetto alla norma precedente è che adesso, accanto ai requisiti oggettivi, per l’installazione di audiovisivi o apparecchi di controllo a distanza si aggiungono le esigenze di tutela del patrimonio aziendale. Si tratta dunque dei controlli difensivi, diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa: la legge di fatto recepisce un orientamento giurisprudenziale espresso in diverse sentenze.
Per l’installazione, tuttavia, resta confermato l’obbligo di accordo sindacale o autorizzazione del Direzione Territoriale del Lavoro competente, su istanza dell’impresa.

Sedi staccate

Una novità operativa riguarda il caso dell‘impresa con più unità produttive in diverse province o regioni: in questo caso è necessario un accordo con le associazioni sindacali nazionali oppure l’autorizzazione del Ministero del Lavoro. Commentano i Consulenti del Lavoro:
«questa introduzione consente di ovviare alle criticità rappresentate dalla normativa previgente che, in assenza di indicazioni specifiche, imponeva il ricorso alle diverse realtà locali, sindacali o amministrative».

Strumenti di lavoro

La vera novità del decreto riguarda la completa esclusione dai criteri appena descritti nel caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (come il pc o lo smartphone) e quelli per la registrazione di accessi e presenze: in questi casi l’installazione è libera e non richiede accordo sindacale.
Questa eccezione «è strettamente limitata a quegli strumenti che immediatamente servono al lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate», per i quali:
«non è necessario alcun accordo né autorizzazione preventiva, e l’installazione dell’impianto o la dotazione dello strumento al dipendente è di per sé legittima, ricorrendone i requisiti di legge».

Uso dei dati

Tutto questo comporta la possibilità di acquisire informazioni sull’attività lavorativa, suscettibili di valutazioni anche sotto il profilo disciplinare. E’ uno dei nodi più complessi e controversi del decreto. Per i Consulenti del Lavoro, ai sensi del terzo ed ultimo comma del nuovo articolo 4 dello Statuto, le informazioni raccolte in conseguenza dell’installazione legittima di un impianto possono essere  utilizzate per qualsiasi fine connesso al rapporto di lavoro (anche per i rilievi di natura disciplinare). Al lavoratore deve comunque essere data adeguata informazione sulle modalità d’uso da parte dell’azienda degli strumenti tecnologici e sull’effettuazione di controlli, rispettando le indicazioni del codice privacy.
Ricordiamo a questo proposito una posizione del Ministero del Lavoro, che ha chiarito: se il pc o lo smartphone o lo strumento di lavoro fornito al dipendente viene modificato (ad esempio, con l’istallazione di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall’ambito della disposizione perché
«da strumento che serve al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione»
Di conseguenza, in questi casi devono intervenire i paletti relativi agli strumenti di controllo: ricorrenza di particolari esigenze, l’accordo sindacale o l’autorizzazione.
Fonte: circolare consulenti del lavoro

Licenziamento per uso improprio del pc aziendale

Non sempre è punibile con il licenziamento il lavoratore che fa uso personale della casella email aziendale e della navigazione su Internet durante l’orario di lavoro: la Corte di Cassazione si è espressa a riguardo con la sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015. La vicenda prende le mosse da una precedente sentenza del 2010, che confermava la decisione del Tribunale di ritenere illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore a causa dell’uso improprio di strumenti informatici aziendali.

Secondo i giudici gli addebiti rientravano nella previsione dell’articolo 53 del contratto collettivo, che prevede solo una sanzione conservativa se l’uso personale di posta elettronica e browser non determinano una significativa sottrazione di tempo all’attività di lavoro, con grave danno per l’attività produttiva.

Secondo l’azienda, la Corte d’appello avrebbe ignorato la lettera di contestazione, che richiamava l’elusione delle informative e dei preavvisi su un uso attento della strumentazione aziendale. La condotta avrebbe quindi integrato anche la violazione del dovere di obbedienza previsto dall’articolo 2104 del Codice Civile. Inoltre, l’installazione di programmi coperti da copyright e di software non fornito dall’azienda comportava un utilizzo illegittimo oltre che improprio.


Nel respingere il ricorso la Cassazione ha spiegato che le allegazioni della società ricorrente non dimostrano infrazioni disciplinari diverse e più gravi rispetto alla fattispecie di uso. Il riferimento a preavvisi non prospetta una violazione di obblighi contrattuali, rilevando solo ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento. La contestazione, infine, non sanciva la violazione di limiti di utilizzo di programmi coperti da copyright, con conseguenti profili di responsabilità per l’azienda. Viene pertanto esclusa la particolare gravità del comportamento addebitato sotto il profilo della sussistenza della giusta causa.

Almaviva, stop a contratti di solidarietà per lavoratori

DI ROSSANA LO CASTRO
 16 DICEMBRE 2015
La nuova tegola per i lavoratori Almaviva arriva dall’Inps. E porta la data di ieri. L’Istituto di previdenza in una nota ha comunicato lo stop retroattivo (a partire già dall'1 dicembre) ai contratti di solidarietà, che tra Palermo e Catania interessano circa 5mila lavoratori. Una decisione che segue il cambio di classificazione aziendale del colosso dei call center dal settore industria al terziario. Una rivoluzione che, denunciano adesso le parti sociali, «modifica in peggio le ricadute sui lavoratori dell’intero gruppo».

Da tempo gli operatori sono in stato di agitazione e, dopo una serie di assemblee nei due siti di via Marcellini e di via Cordova, i sindacati hanno proclamato tre giornate di sciopero. La prima, venerdì scorso, ha visto scendere in piazza migliaia lavoratori per riportare la vertenza al centro dell’attenzione dei governi nazionale e regionale. Sul tappeto le tante questioni aperte dalla necessità di una politica industriale che contempli l’applicazione della normativa già esistente come il 24 bis e clausole sui cambi di appalto per arrivare ai percorsi di riqualificazione del personale. Davanti la prefettura insieme a dipendenti e parti sociali erano arrivati anche il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alle Attività produttive, Giovanna Marano. Da entrambi l’impegno a portare la vertenza all’attenzione dell’esecutivo Renzi.

Adesso la nuova doccia fredda. «L’accesso agli ex ammortizzatori sociali in deroga, confluiti nel fondo residuale, costituisce un’ulteriore incertezza per migliaia di famiglie coinvolte da tale processo» dicono Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl. Che nutrono più di un dubbio. «Non abbiamo alcuna certezza che Almaviva non abbia alcuna responsabilità nei confronti dell’intervento dell’Inps, dal momento che durante ogni incontro effettuato al Mise questo argomento è stato prontamente affrontato dall’azienda stessa». Un atteggiamento su cui adesso i sindacati puntano il dito. Perché rivendicare che «le regole debbano essere uguali per tutti è un dato oggettivo, ma non si possono confondere aziende che occupano migliaia di lavoratori e muovono fatturati con tanti zeri e aziende che occupano poche centinaia di addetti con indici economici medio/bassi».

Dietro l’angolo lo spettro di una nuova Termini Imerese siciliana. Un timore reso più forte dall’ampliarsi del divario tra Nord e Sud in termini di occupazione e sviluppo industriale. «Il venire meno di uno strumento così importante di accesso agli ammortizzatori sociali ordinari – dicono le sigle sindacali - aumenta le preoccupazioni dei lavoratori palermitani e rischia di gettare nel baratro l’intera economia che ruota attorno a questo importante complesso industriale. Almaviva è un’azienda fondamentale per Palermo, un’azienda di cui la città non può fare a meno perché è l’industria del futuro». L’auspicio è che «un intervento urgente del ministero del Lavoro» possa mettere in sicurezza l’attuale perimetro occupazionale. Soprattutto davanti al silenzio della Regione siciliana che «continua ad essere la grande assente in questa vertenza».

Al tempo stesso i sindacati lanciano un appello all’azienda perché «si faccia carico delle conseguenze derivanti da tale modifica». Gli occhi sono puntati a venerdì prossimo, quando a Roma, alle 11 nella sede dell’Unione industriali è in programma un incontro tra lo stesso colosso dei call center, le segreterie nazionali e le Rsu. «Speriamo che la riunione sia risolutiva – dice Massimiliano Fiduccia della Slc Cgil – e che si possa trovare una soluzione per scongiurare un dramma sociale». L’ennesimo.

Intanto ai lavoratori arriva la solidarietà di Simone Di Trapani, segretario provinciale di Sel Palermo, ed Erasmo Palazzotto, deputato di Sinistra Italiana. «Una situazione gravissima che rischia di sfociare nel licenziamento di gran parte degli operatori del call center». Per entrambi di tratta di un provvedimento che «avrà conseguenze non solo su Almaviva, ma anche sulle centinaia di call center che in Sicilia, come in tutta Italia, fanno ricorso ai contratti di solidarietà per evitare gli esuberi». Nell’Isola quello dei call center è il primo settore produttivo, che dà lavoro a oltre 20mila persone, 10mila nella sola Palermo.


15 dicembre 2015

Telecom Italia: bocciata la conversione azioni. Sì all’ingresso in cda dei 4 rappresentanti Vivendi


di Alessandra Talarico
Passano le principali proposte di Vivendi nella ‘giornata campale’ dell’assemblea Telecom Italia: gli azionisti hanno infatti bocciato la conversione delle azioni di risparmio in ordinarie e approvato l’allargamento del cda da 13 a 17 membri, per fare spazio a 4 rappresentanti del gruppo francese. L’assemblea degli azionisti ha bocciato però la quarta proposta di Vivendi relativa allo  svincolo dal divieto di concorrenza per gli Amministratori nominati nel cda Telecom e che quindi non potrebbero proseguire le attività indicate nei rispettivi curriculum vitae.

La proposta di conversione delle azioni di risparmio in ordinarie ha registrato l’astensione del 36% del capitale presente, mentre l’1,4% ha espresso voto contrario e il 62,5% ha votato a favore: la proposta è stata quindi bocciata, dal momento che l’approvazione necessitava dei due terzi dei voti.
L’ingresso dei 4 rappresentanti Vivendi nel board – l’Ad Arnaud de Puyfontaine, il cfo Hervè Philippe, il coo Stephane Rousell e l’indipendente Felicité Herzog – per la quale serviva il superamento della soglia del 50% dei voti è quindi passato con il voto favorevole del 52,9% del capitale.I contrari sono stati il 45,7%.


Giuseppe Recchi: non è da escludere scadenza anticipata del board
Il presidente Giuseppe Recchi, rispondendo a un’azionista, non ha escluso una scadenza anticipata del board della compagnia telefonica, prevista con l’approvazione del bilancio del 2016, quindi nella primavera 2017. “E’ una valutazione che potrà fare il cda”, ha affermato, precisando che non spetta in ogni caso al presidente di valutare questa eventualità.
“Ogni consigliere, una volta in cda, e’ tenuto a decidere nell’interesse dell’azienda e non in base a chi a lui ha dato mandato”, ha precisato Recchi.


Vivendi: qui per restare
Nonostante la decisione di astenersi dal voto sulla conversione dei titoli di risparmio in azioni ordinarie – operazione che avrebbe diluito la quota di Vivendi al 14% circa – il Ceo Arnaud de Puyfontaine ha ribadito nel suo intervento che il gruppo francese è determinato a restare azionista Telecom e investitore industriale – non solo finanziario – a lungo termine.
“Abbiamo grande rispetto per un gruppo di grande rilevanza nel panorama italiano e internazionale e che per svilupparsi ha bisogno di un azionariato stabile, in sintonia con gli azionisti, gli stakeholder e il governo italiano”, ha detto, parlando in italiano, per poi aggiungere, in inglese, che è necessario “lavorare in piena sintonia su obiettivi comuni e condivisi”.
Ribadendo, poi, che Vivendi non agisce per conto terzi, de Puyfontaine ha aggiunto:”Noi crediamo in Telecom Italia, ma crediamo che ci sia spazio per crescere, per migliorare ancora”.
Per poter votare sulla conversione delle azioni, però – ha ribadito De Puyfontaine – sarebbero servite più informazioni.
Quel che è certo è che Vivendi – che in Telecom ha investito 3 miliardi di euro – intende porsi come ‘unità di comando’ di Telecom Italia e dare, così, le regole del gioco. Ripetendo quanto già dichiarato nei giorni scorsi alla stampa, De Puyfontaine ha sottolineato in assemblea che Telecom “ha bisogno di un’unità di comando tra il board, il suo presidente e l’equipe dei manager per potere realizzare progetti chiave per il Paese”.

Il dietrofront del primo azionista
Il dietrofront di Vivendi sulla conversione delle azioni ha fatto gridare alla ‘resa dei conti’, anche se l’ad De Puyfontaine, oggi presente a Rozzano, ha precisato che Vivendi non è contraria per principio all’operazione: non concorda coi termini proposti dalla società, penalizzanti sia per il mercato che per gli azionisti.
Non si tratta dunque di una ‘vendetta’ verso i fondi e la loro levata di scudi contro la proposta di allargare il cda: decisione che molti considerano un ‘commissariamento’ e che ha fatto sollevare il sopracciglio anche a un osservatore autorevole come il Financial Times che sottolinea che per essere credibile Vivendi avrebbe dovuto presentare le sue obiezioni settimane, non ore prima dell’assemblea.
Il quotidiano finanziario della City non risparmia le critiche al gruppo francese, denunciando l’ipocrisia del suo slogan aziendale ‘Vivons ensemble’ (viviamo insieme), visto l’atteggiamento di sfida assunto in questa occasione.
“La decisione di Vivendi sa di arroganza non di prudenza e questa stupidità comporterà una perdita di tempo per il board di Telecom Italia per non parlare dei soldi degli azionisti. Così, tanto per andare d’accordo”.
E già, perché nel caso in cui i 4 consiglieri (o anche due, visto che de Puyfontaine si è detto pronto a trattare su un minor numero di rappresentanti nel board in caso di diluizione della partecipazione con la conversione delle risparmio) la convivenza non si preannuncia proprio idilliaca.


Recchi: CdA unito e compatto
Agli azionisti, il presidente Giuseppe Recchi ha ricordato che i vertici sono oggi soltanto spettatori, “attenti al rispetto delle regole e all’interesse della società, ma rimaniamo pur sempre spettatori”.
 “Oggi – ha aggiunto – è la giornata in cui siete chiamati ad esprimervi voi azionisti. Siete voi che, con le vostre decisioni, indicherete quale essere il percorso migliore per il gruppo”.
Nel ribadire la validità della proposta della conversione dei titoli di risparmio in azioni ordinarie, messa a punto con il supporto “di due advisor di indiscusso standing, Citi ed Equita” e gradita anche dai consiglieri indipendenti, Recchi ha quindi spiegato che l’operazione, oltre a rafforzare il patrimonio della società “si andrebbe a inquadrare in una più ampia linea d’azione che il Cda ha intrapreso per dotare il nostro gruppo delle risorse finanziarie necessarie per dare ulteriore impulso al piano di sviluppo delle reti a banda ultra-larga, sia fissa che mobile, e contribuire ulteriormente alle nostre strategie per la creazione di valore”.

Quanto al cda, il presidente ha difeso i risultati ottenuti dal suo insediamento, con il titolo della società che si è rivalutato di oltre il 40%. E’ un consiglio, ha detto Recchi, “…unito e compatto, che valuta accuratamente ogni tema attraverso una dialettica aperta e profonda, che è l’elemento fondamentale per decisioni efficaci”.

“Ogni decisione – ha aggiunto – viene valutata esclusivamente sui principi di sostenibilità finanziaria e industriale di lungo termine, che è il pilastro della buona governance di ogni impresa”.

14 dicembre 2015

Legge di Stabilità, accantonati alla Camera gli emendamenti per le tv locali

Accantonati tutti gli emendamenti della Legge di Stabilità a favore delle tv locali. Oggi il ddl è approdato in Aula a Montecitorio e in Commissione Bilancio della Camera è in corso l’esame degli emendamenti.
Tutti quelli che però riguardano le emittenti televisive locali sono stati accantonati per essere esaminati successivamente.
Le tv locali stanno attraverso un periodo di difficoltà. Secondo gli ultimi dati presentati dal Censis, devono fare i conti con l’esplosione dello streaming, che ha ampliato l’offerta di contenuti e spostato la domanda dalla tv a internet, con la grave flessione dei ricavi pubblicitari (287 milioni nel 2013), la consistente riduzione dei contributi pubblici (56,9 milioni di euro nel 2013, -20,4% rispetto all’anno precedente) e il rilevante calo degli ascolti.
I ricavi complessivi hanno subito un crollo: 409 milioni del 2013 con un calo del 15% rispetto all’esercizio precedente.
La situazione è problematica.
Va intanto avanti l’intera procedura prevista per la rottamazione volontaria delle frequenze interferenti. Il primo dicembre è scaduto, infatti, il termine per poter presentare al Ministero dello Sviluppo economico le domande per accedere ai compensi previsti.
Il MiSE deve però ancora emanare i bandi regionali per l’assegnazione delle frequenze dell’ex beauty-contest, pianificate dall’Agcom con la delibera n. 402/15/CONS la cui capacità trasmissiva dovrà essere interamente destinata alle tv locali.
In tutto questo, le emittenti sperano ancora in quegli emendamenti alla Legge di Stabilità di interesse per il comparto radiofonico e televisivo locale.
In particolare, numerose proposte emendative sono finalizzate al finanziamento dell’emittenza anche mediante il prelevamento di una quota-parte dell’extra gettito del Canone Rai.
Vi sono poi emendamenti finalizzati all’attribuzione al MiSE della potestà di determinare, mediante decreto, l’importo dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale.
Sono, infatti, state presentate diverse proposte che chiedono l’istituzione presso il Ministero di un Fondo di sostegno economico dell’emittenza radiotv locale per il servizio svolto in ambito territoriale a cui andrebbe il 10% delle risorse derivanti dal pagamento del canone di abbonamento televisivo. Il 30% andrebbe alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500 mila euro.
Ma c’è anche chi vorrebbe che i proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso privato fossero versati per il 90% alle regioni e ripartiti poi tra le emittenti locali su base di un regolamento MiSE.

Al momento però queste proposte emendative sono state accantonate in Commissione Bilancio in attesa d’essere riesaminate.

Telecom Italia: per il WSJ ‘cresce l’insofferenza di Vivendi verso i vertici’

di Alessandra Talarico
Frustrato ma responsabile e non per niente convinto che tutto sia perduto perché ‘Poche chance non vuole dire zero chance’: riassume così lo stato d’animo dell’azionista Vivendi nei confronti di Telecom Italia l’ad del gruppo media francese Arnaud de Puyfontaine, in attesa dell’assemblea di domani, che oltre alla conversione delle azioni risparmio (dalla cui votazione Vivendi ha deciso di astenersi) è chiamata anche ad approvare l’ingresso di 4 rappresentanti del gruppo francese nel cda, così da avere un board che rifletta effettivamente l’azionariato dell’azienda.
Senza questa condizione, infatti, “sarebbe come avere una nave senza guida” ha detto l’ad in un’intervista al Corriere della Sera, bollando poi come ‘illegittima’ una situazione in cui Vivendi, che ha speso 3 miliardi di euro per il 20% del capitale, non fosse rappresentata in Consiglio.

“Telecom Italia ha bisogno di un’unità di comando tra il board, il suo presidente e l’equipe dei manager per potere realizzare progetti chiave per il Paese. Primo fra tutti, la banda larga, un tema sul quale siamo allineati con il governo di Matteo Renzi. E Vivendi, socio sopra il 20%, chiede di avere un ruolo”, come del resto è suo diritto, ha detto De Puyfontaine, che domani sarà presente all’assemblea.
Quanto all’operazione di conversione delle azioni risparmio, che  pure determinerebbe una diluizione di tutti gli azionisti di circa il 30%, Vivendi si dice favorevole, ma non alle condizioni proposte dal management di Telecom Italia visto che c’è spazio per una proposta migliore “per il mercato e per il bilancio Telecom”.

In un’altra intervista, stavolta al Wall Street Journal, l’ad di Vivendi spiega che un premio di 9,5 centesimi di euro agli azionisti di risparmio per convertire le proprie azioni è troppo basso e serve pertanto un parere di congruità per conto dei titolari di azioni ordinarie.
Secondo i calcoli del francese, quindi, dalla conversione – con un premio di 15 centesimi anziché 9,5 come proposto – Telecom potrebbe arrivare a incassare 900 milioni di euro e non 570.

Perché accelerare, dunque, quando si può perfezionare la proposta?

Con il management italiano – dice de Puyfontaine – ‘i rapporti sono buoni’ e, no, non c’è nessuna connessione tra la decisione di astenersi dal voto e la contrarietà dei fondi azionisti Telecom all’ingresso di 4 suoi rappresentanti in cda.
Come mai, allora, verrebbe da chiedersi, dall’Italia non una parola sul progetto di conversione prima che fosse ufficialmente reso pubblico? Anche De Puyfontaine ha ammesso che no, “non siamo stati consultati prima dal consiglio”.
Ma proprio perché azionista responsabile, Vivendi ha comunque comunicato con largo anticipo, e non direttamente in assemblea come avrebbe potuto benissimo fare, l’intenzione di astenersi dal voto sulla conversione delle risparmio, mettendo a rischio l’operazione che per essere approvata ha bisogno del sostegno dei due terzi del capitale presente in assemblea (al momento si è registrato per partecipare il 55,62%).

Toni un po’ meno benigni verso i vertici del gruppo nell’intervista al Wall Street Journal, in cui De Puyfontaine ammette che c’è una “crescente frustrazione” nei confronti del management e  altri investitori dell’ex monopolista italiano.
“Quello che vogliamo è l’allineamento tra CEO, presidente, azionisti, team di gestione e consiglio. E non è sempre stato così”, dice de Puyfontaine al WSJ, con malcelata insofferenza verso i vertici del gruppo, considerati forse non proprio all’altezza dell’importante obiettivo di garantire una direzione adeguata all’azienda, fortemente indebitata e schiacciata dal peso di un’agguerrita concorrenza sul mercato interno.

Secondo il WSJ, infatti, l’obiettivo dell’ingresso in forze in Telecom Italia del gruppo presieduto dal manager bretone Vincent Bollorè – che è anche secondo maggiore azionista di Mediobanca – è infatti proprio quello di dare “una direzione migliore” alla società italiana alla quale, a un certo punto, De Puyfontaine pare tendere la mano, affermando che Vivendi sarebbe ‘pragmatica’ per quanto riguarda la questione della rappresentanza in cda e potrebbe anche decidere di accettare un minor numero di sedie nel board in caso di diluizione della partecipazione con la conversione delle risparmio.
“Se non ci fosse un accordo saremmo molto felici di vedere ciò che il consiglio vorrebbe fare per risolvere l’impasse. Restiamo molto disponibili”, ha affermato l’ad di Vivendi.


L’impressione è, però, che se lo stato delle cose resterà così cristallizzato, dopo anni senza una direzione strategica e una leadership convincente Telecom Italia rischia – come spiega anche il WSJ – ancora una volta di trovarsi impantanata nelle sabbie mobili di una lotta interna tra il cda e l’azionista di riferimento.

Call Center, danno irreversibile alle corde vocali

Una donna torinese di 44 anni che lavorava come telefonista in un call center ha portato in tribunale l’amministratore delegato della società Voice Care di Chivasso, il responsabile della sicurezza e tre medici del lavoro per il reato di lesioni colpose. La donna, dipendente dal 2003 al 2012, dopo nove anni di attività come operatrice telefonica è rimasta colpita da “cordite cronica” ,un danno irreversibile di deficit vocale provocato da una cisti sulla corda vocale sinistra. La donna che, parlava al telefono 40 minuti ogni ora, nonostante avesse accusato una disfonia, era stata ritenuta idonea al lavoro e secondo  i risultati scaturiti da un’ispezione dell’Asl. L’azienda aveva preparato un documento di valutazione dei rischi che tuttavia non prendeva in considerazione la possibilità di questo tipo di disturbo per i telefonisti. In attesa del processo che inizierà nel 2017, il Procuratore Guarinello ha rinviato a giudizio le cinque persone per non aver tempestivamente allontanato la dipendente all’insorgere dei primi sintomi e per non aver fatto corretta prevenzione del rischio da sforzo delle corde vocali.

01 dicembre 2015

Lavorare durante il periodo di malattia viola l’obbligo di fedeltà

di Andrea Rosana
In tema di licenziamento, la prestazione di attività lavorativa in favore di terzi da parte del dipendente che goda di un periodo di malattia viola gli obblighi di correttezza e buona fede che sono alla base del rapporto di lavoro, in cui assume un peculiare rilievo l’obbligo di fedeltà del lavoratore, violazione che può ritenersi integrata da qualsiasi attività che si appalesi in conflitto con l’interesse del datore di lavoro medesimo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10627 del 22 maggio 2015.

IL FATTO
Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d’Appello di L’Aquila, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha respinto la domanda proposta da un lavoratore nei confronti della società ex datrice di lavoro, intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa con tutte le conseguenziali statuizioni ripristinatorie e risarcitorie sancite dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
A fondamento della decisione, la Corte distrettuale ha osservato che il provvedimento espulsivo risultava basato sulla relazione stilata da una Agenzia Investigativa assunta dalla società da cui era emerso che il ricorrente, nel periodo in cui risultava assente per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, era stato sorpreso a svolgere attività lavorativa, in qualità di addetto alle pulizie, in favore di una Università degli Studi per conto di altra società; che, in definitiva, le circostanze addebitate al lavoratore integravano fattispecie di assoluta gravità sotto il profilo disciplinare, arrecando un evidente vulnus ai doveri di lealtà, fedeltà e collaborazione cui la condotta del lavoratore dipendente deve essere informata.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, in particolare dolendosi degli approdi ai quali era pervenuta la Corte d’Appello in tema di esegesi dei dati istruttori acquisiti, omettendo di considerare gli esiti dei procedimenti penali per falsa testimonianza instaurati nei confronti di taluni dei testi escussi nel giudizio di primo grado (archiviazione o assoluzione), trascurando le evidenti contraddizioni emerse nelle deposizioni rese dagli investigatori, e reputando inattendibili le deposizioni dei testi di parte, nonostante la coerenza e la spontaneità che le connotava, non inficiata dall’accertamento di alcuna fattispecie di rilievo penale.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dal lavoratore. Osservano, sul punto, gli Ermellini come correttamente la Corte territoriale abbia accertato (facendo leva, in particolare, sugli accertamenti ispettivi espletati dalla Agenzia investigativa incaricata dalla società e corroborati dalle testimonianze raccolte) che il dipendente, nell’arco temporale di cui è causa, si fosse recato con l’auto della moglie ed un collega della stessa, presso l’Università degli Studi ove operava, quale aggiudicataria dell’appalto di pulizia dei locali, la Cooperativa di lavoro di cui faceva parte la consorte. Il lavoratore, tuttavia, si era limitato a criticare gli approdi ai quali era pervenuta la Corte d’Appello, facendo leva su considerazioni attinenti alla attendibilità dei testimoni e all’esito di connessi giudizi penali, ovvero alla efficacia probante dei rilievi fotografici acquisiti. Operazione, questa, non consentita in Cassazione.