05 dicembre 2014

Quando la violazione di una norma del contratto collettivo pone in essere un comportamento antisindacale

Non tutte le disposizioni di un contratto collettivo dispongono diritti e obblighi tra il datore di lavoro e il sindacato: accanto a queste disposizioni, dette obbligatorie, ve ne sono altre, dette normative, che disciplinano il rapporto di lavoro e, dunque, i diritti e gli obblighi del datore di lavoro direttamente nei confronti dei singoli lavoratori.

Naturalmente, nel caso di violazione di una norma contrattuale di tipo obbligatorio, il datore di lavoro porrebbe in essere una condotta antisindacale, in quanto – così facendo – violerebbe un diritto del sindacato. Per esempio, questo si verifica quando il datore di lavoro viola l’obbligo, specificamente previsto dal contratto collettivo, di informare o di consultare il sindacato, o di disciplinare una determinata materia solo previo accordo con il sindacato e non unilateralmente.

In casi come questi, dunque, il sindacato potrebbe agire in giudizio al fine di ottenere l’accertamento della natura antisindacale di quella condotta e la rimozione degli effetti che ne conseguono.
Al contrario, la violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni contrattuali a contenuto normativo non configura ipotesi di condotta antisindacale.
Infatti, in casi come questi il diritto leso non appartiene al sindacato, ma al singolo lavoratore che, naturalmente, potrà rivolgersi al giudice del lavoro nelle forme ordinarie per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una simile violazione.

Tuttavia, in alcune ipotesi è stata ritenuta antisindacale anche la violazione di una disposizione normativa del contratto collettivo.

Naturalmente, la causa per comportamento antisindacale, consistente nella violazione di un contratto collettivo, può essere promossa solamente dal sindacato che aveva sottoscritto quell’accordo.
Infatti, in caso contrario, il sindacato non può lamentare la violazione di un proprio diritto, dal momento che le norme obbligatorie del contratto non sono applicabili nei suoi confronti, né può lamentare una perdita di credibilità per la violazione di un accordo che non aveva sottoscritto.

La battaglia nella quale saremo impegnati in questi giorni è dirimente per il futuro dei lavoratori e la tutela dei diritti in Telecom Italia ed in tutto il settore dei Call Center.
Il testo proposto da Telecom Italia viola:
Art- 57 del CCNL delle TLC che permette l’estrapolazione dei dati solo a livello di modulo, gruppo o aggregato;

Art-4 L. 300/ che vieta esplicitamente il controllo a distanza.