21 settembre 2013

Rendete effettivo il congedo parentale ad ore!

Gentile On. Boldrini,
mi chiamo Gloria e sono una donna e una mamma. Ho deciso di scriverLe avendo notato che sul suo sito personale vengono messe in evidenza le problematiche legate alle diseguaglianze di genere ed alla condizione femminile in Italia.
Sono una madre lavoratrice, una delle "fortunate", considerato che le donne lavoratrici nella penisola sono una minoranza (ebbene si, meno del 50% di coloro che potrebbero farlo!). Tra queste il 50% circa è senza figli, l'altro 50, di cui io faccio parte, vive la propria esistenza alla stregua di un equilibrista a causa di una cronica mancanza di servizi dedicati all'infanzia e di una scarsa attenzione alle esigenze di conciliazione tra i tempi di lavoro ed impegni familiari.
Sempre più spesso mi capita di conoscere madri come me che hanno dovuto scegliere tra lavoro e maternità, tra occuparsi dei propri figli ed avere una vita lavorativa accettabile. Una situazione sconosciuta nei Paesi che io definisco più civili dell'Italia, come quelli nordici, nei quali fin dagli anni ‘70 la conciliazione è stata un cavallo di battaglia, anche per assicurare una maggior parità tra i sessi.
A fine 2012 è stato introdotto in Italia, con il decreto Salvainfrazioni (d.l 216/2012), il congedo parentale ad ore, che è stato sbandierato dal Governo di allora come una grande conquista per le donne ed il tema della conciliazione. Il ministro con delega delle pari opportunità di allora - Elsa Fornero - ne aveva parlato in modo molto positivo omettendo che per la fruizione, nonostante la legge sia operativa dal 1/1/2013, si sarebbe dovuto aspettare il rinnovo dei contratti di categoria.
Infatti nel decreto si stabilisce che:
"1-bis: La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa...".
Nella maggior parte dei casi, come nel mio (CCNL bancari) non è assolutamente possibile fruire di questi permessi ad ore, pechè il contratto collettivo scade nel 2015. Anche gli uffici dell'Inps confermano che è necessario il via libera del contratto di categoria.
Io mi chiedo allora: perchè viene detto che è stato introdotto il congedo parentale ad ore se poi la realtà in pratica non lo permette?
Le chiedo di fare qualcosa affinchè venga subito resa effettiva la modalità di fruizione a prescindere dai Contratti di Categoria.
Cordialmente
Gloria Unida

NOTA A MARGINE
Ho 38 anni, sono sposata e madre di una splendida bimba di 3 anni. Vivo a Cagliari e da 12 anni lavoro nel settore bancario. Da quando è nata mia figlia ho iniziato ad occuparmi del tema della conciliazione tra tempi di vita familiari e vita lavorativa. È sempre difficile più difficile, soprattuto negli ambienti lavorativi, avere una vita professionale soddisfacente senza penalizzare i propri affetti. Negli altri paesi d'Europa, in particolare in quelli nordici, ho notato delle abissali differenze rispetto all'Italia. Alla fine mi è stato chiaro capire il motivo della bassa natalità nel nostro paese. Non ci sono degli adeguati strumenti legislativi che favoriscano la conciliazione, il part-time o il telelavoro. La mancanza di un congedo obbligatorio per i neo-papà comporta una discriminazione al momento dell'assunzione da parte di qualsiasi datore di lavoro. E' sempre più frequente che le madri debbano scegliere tra lavoro o famiglia.
Gloria Unida

Trasferimento del ramo di azienda: il rapporto di lavoro dipendente prosegue con il cedente

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 20728 del 10 settembre 2013. Deve ritenersi che il rapporto di lavoro del lavoratore prosegua con il cedente laddove l'asserito trasferimento d'azienda risulta attuato in violazione di norme imperative dal momento che l'entità economica trasferita al cessionario non risulta organizzata in modo stabile e autosufficiente, mancando dunque la prova della connessione delle professionalità del personale addetto con le attività del preteso ramo. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 10 settembre 2013, n. 20728.
La Suprema Corte ha già osservato, sia pure con riferimento a controversia relativa alla cessione di analogo ramo di azienda intentata da altri lavoratori operanti presso altro ambito territoriale della stessa società, che - nel regime normativo precedente la modifica contenuta nel decreto legislativo n. 278/2003, articolo 32 - per "ramo d'azienda", ai sensi dell'articolo 2112, codice civile (come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione d'azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerzia del rapporto ad un ramo di azienda già costituito.
Può applicarsi la disciplina dell'articolo 2112, codice civile anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire un supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività rimasta alla società cessionaria, purchè esso mantenga, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa e che, in presenza di tale presupposto, si considerano far parte del ramo d'azienda, sicchè peraltro, i rapporti trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'articolo 2112, codice civile, senza necessità di un loro consenso, riguardano i dipendenti che prestano la loro attività non solo esclusivamente ma anche prevalentemente per la produzione di beni e servizi del ramo aziendale.


Lavoro: al via incentivi assunzioni giovani

Per assumere a tempo indeterminato giovani tra i 18 e i 29 anni le aziende potranno ottenere incentivi per un terzo della retribuzione (fino a un massimo di 650 euro al mese) per una durata complessiva di 18 mesi (12 per le trasformazioni da contratta a termine in contratto a tempo indeterminato). Lo ricorda una circolare dell'Inps pubblicata oggi che chiarisce quali sono i criteri per ottenere l'incentivo.
E' necessario che l'assunzione dei lavoratori che non abbiano compito 30 anni al momento dell'assunzione porti a aumento occupazionale rispetto all'anno precedente. Gli incentivi saranno dati nei limiti delle risorse stanziate (794 milioni nel complesso a livello nazionale fino a fine 2016). L'agevolazione non vale per l'assunzione di lavoratori domestici.
Per ottenere l'agevolazione l'assunzione deve  riguardare giovani privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. Si può ottenere anche per contratti a tempo parziale e per gli apprendisti. Spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che  determinato (ma viene sospeso nei periodi nei quali il lavoratore non è somministrato).
Nel caso di trasformazioni di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato l'incentivo può essere concesso solo nel caso il contratto sia iniziato da meno di 6 mesi. L'incentivo - si legge nella circolare Inps - spetta nei limiti di risorse specificatamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è autorizzato
dall'Istituto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze; allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse - prima di effettuare l'eventuale assunzione o trasformazione''.
L'agevolazione spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013 e fino al 30 giugno 2015. Non sarà più possibile essere ammessi all'incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma.  il datore di lavoro - per accedere all'incentivo - deve stipulare il contratto  di assunzione ovvero di trasformazione entro 7 giorni dalla ricezione della prenotazione dell'agevolazione da parte dell'Istituto.

Casa: cambia l'imposta di registro sull'acquisto degli immobili

Dal 1 gennaio 2014 cambierà completamente la tassazione sull'acquisto degli immobili, per l'effetto combinato di una serie di provvedimenti entrati in vigore in questi giorni, compreso il "decreto istruzione". Ecco di seguito come cambiano gli importi e le precentuali per l'acquisto della prima casa.
Se a vendere è un privato le imposte da pagare saranno:
  • imposta di registro al 2 per cento (3 per cento fino al 31 dic 13);
  • imposta ipotecaria fissa di 50 euro (168 euro fino al 31 dic 13);
  • imposta catastale fissa di 50 euro (168 euro fino al 31 dic 13).
Se il venditore è un’impresa costruttrice che ha terminato i lavori dameno di 4 anni:
  • Iva del 4 per cento;
  • imposta di registro fissa di 200 euro (168 euro fino al 31 dic 13);
  • imposta ipotecaria fissa di 200 euro (168 euro fino al 31 dic 13);
  • imposta catastale fissa di 200 euro (168 euro fino al 31 dic 13).
Se il venditore è un’impresa costruttrice che ha terminato i lavori da più di 4 anni, oppure se si acquista da un’impresa di ibtermediazione:
  • imposta di registro al 2 per cento (3 per cento fino al 31 dic 13);
  • imposta ipotecaria fissa di 200 euro (168 euro fino al 31 dic 13);
  • imposta catastale fissa di 200 euro (168 euro fino al 31 dic 13);
  • si è esenti dal pagamento IVA.
Acquisto di una seconda casa
Le imposte da pagare cambiano se l’oggetto della compravendita è sempre un immobile per uso abitativo ma non si tratta di una prima casa. I casi sono due: si acquista da un privato, da un’impresa non costruttrice, da un’impresa costruttrice dopo 4 anni dalla fine dei lavori; oppure si compra da un’impresa costruttrice entro 4 anni. Nel primo caso si devono pagare:
  • imposta di registro al 9 per cento (7 per cento fino al 31 dic 13);
  • imposta ipotecaria fissa di 50 auro (2 per cento fino al 31 dic 13);
  • imposta catastale fissa di 50 auro (1 per cento fino al 31 dic 13).
Se invece si acquista la seconda casa da un’impresa costruttrice entro i 4 anni dalla fine dei lavori, si dovranno pagare:
  • Iva del 10 per cento (20 per cento se è un immobile di lusso),
  • imposta di registro fissa di 200 euro (168 euro fino al 31 dic 13);
  • imposta ipotecaria fissa di 200 euro (168 euro fino al 31 dic 13);
  • imposta catastale fissa di 200 euro (168 euro fino al 31 dic 13).

20 settembre 2013

Precari statali, addio al 50% dei posti. Dl da rifare, la regola è il concorso

Precari statali, addio al 50% dei posti. Dl da rifare, la regola è il concorso. La corsia preferenziale che avrebbe consentito l’ingresso ai precari nella metà dei posti disponibili nel pubblico impiego è stata smantellata. Addio al posto fisso per decreto, la via maestra delle assunzioni deve essere il concorso. Il Parlamento ha smontato pezzo per pezzo il decreto salva-precari emanato il 31 agosto. La stabilizzazione dei precari della Pubblica amministrazione non può avvenire nei termini previsti dal Governo perché assomiglia troppo a una “sanatoria” rispetto agli errori del management pubblico nei criteri di assunzione degli scorsi anni. La commissione invita anche, diciamo così, a non farsi troppe illusioni sulle stabilizzazioni eventuali perché il decreto specifica chiaramente che devono essere subordinate  all’effettiva disponibilità di posti vacanti e di risorse finanziarie: questo fa “prevedere che le immissioni in ruolo effettive saranno in numero assai limitato”. La Commissione Lavoro del Senato lo ha deciso con una scelta bipartisan, con l’astensione dei 5 Stelle.
Il provvedimento verrà accolto solo se verranno riconsiderati criteri e priorità. Tre sono le “colpe” gravi attribuite al decreto:
1) Invece di diminuirli, il decreto aumenta il ricorso ai contratti a termine.
2) Il decreto affievolisce il principio costituzionale per cui nella Pubblica Amministrazione si entra per concorso, in particolare va ripensata la norma (la cosiddetta corsia preferenziale) che avrebbe assegnato il 50% dei posti ai precari stabilizzati.
3) Il decreto depotenzia le norme vigenti sulla mobilità del personale negli uffici.

19 settembre 2013

COMUNICATO RAI: LE VACANZE SONO FINITE

La stagione televisiva è ripartita, le vacanze sono alle spalle, il confronto con l’azienda si è avviato ma è necessario sottolineare quanto ci preoccupa.
Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, sino ad oggi hanno mantenuto un profilo di confronto responsabile, di grande attenzione verso i cambiamenti introdotti dal faticoso rinnovo contrattuale e dall’avvento della nuova direzione.
Va ricordato, a completamento del quadro, che è in evoluzione quanto definito nell’Accordo del 4 luglio 2013 sugli esodi e la regolazione del mercato del lavoro, temi sindacalmente delicati e rilevanti.
Riteniamo con questo comunicato, viste le ultime scelte o disattenzioni aziendali, evidenziare quanto andrebbe realizzato coerentemente con gli accordi sottoscritti.
TD - tolte alcune assunzioni a T.I., relative a casistiche specifiche e definite con chiarezza nell’accordo del 4 luglio, tutta la parte relativa agli “interventi di urgenza” (assunzioni immediate a tempo indeterminato nelle realtà produttive e nelle sedi regionali con forti carenze) non ha visto attuazione.
Inoltre, le nostre Rsu presenti nelle sedi regionali, ci informano che ancora non sono stati identificati i lavoratori T.D. da utilizzare per “buongiorno regione”. Sembrerebbe che le varie direzioni, in preda ad un delirio autonomistico di potenza o d'impotenza, a seconda delle "situazioni", stiano decidendo:
di selezionare chi assumere e chi no (tutti lavoratori già in bacino),
chi passare (a fronte di una selezione ?!?!?) ad altra figura professionale,
di assumere i TD per 6 mesi meno 1 giorno (quando la produzione ne dura 9) mentre negli anni precedenti i contratti, per le stesse persone e gli stessi programmi, duravano 9 mesi.
L’azienda, per quanto abbiamo sottoscritto il 4 luglio 2013, è impegnata da subito all’anticipo di 1 anno di tutti i TD e all’assunzione a tempo indeterminato dei TD, soprattutto di produzione o, comunque, di tutti coloro che prestano la loro opera in settori e sedi dove si riscontrano carenze strutturali di personale. Infine, col raggiungimento degli 80 esodi, lo capiremo nell'incontro di verifica del 30 settembre, l’azienda dovrà anticipare la stabilizzazione di tutti i TD di 1 ulteriore anno.
EDR – siamo venuti a sapere che per qualche alchimia misteriosa, le somme in “EDR” (relative al rinnovo del contratto 2010/2013) sono state scomputate del valore relativo alle assenze, considerando questo istituto, costituito al contratto per rallentare gli effetti di moltiplicazione degli istituti contrattuali ed aumentare il valore dei minimi salariali, come se fosse l'EDR costituito nel '93 (10,30 €).
DETASSAZIONE – su questo tema, memori di quanto avvenuto lo scorso anno anticipiamo il problema, non abbiamo avuta da parte della Rai nessuna sollecitazione a trovare una soluzione per ridurre il carico fiscale di azienda e lavoratori. Il giorno 19 settembre, inizieremo la discussione sulla nuova struttura del PDR (altro elemento economico della retribuzione detassabile) speriamo che in quella occasione, essendoci una nuova normativa sulla produttività, si possa discutere dell’insieme dei temi per giungere rapidamente, e prima del rinnovo contrattuale, ad un risultato positivo per le tasche dei lavoratori.
JOB POSTING – è interesse delle nostre organizzazioni, contrariamente ad altre, evitare ogni polemica sterile. Sappiamo che un modello di funzionalità e trasparenza è utilizzato in Poste Italiane e sappiamo anche che, alle volte, per trovare delle soluzioni tecniche funzionali basta utilizzare strumenti già sperimentati da altri positivamente, magari con qualche correttivo che volta le caratteristiche del settore di appartenenza.
In allegato un esempio di job posting.
Se tutti questi temi, come altri che stiamo provando ad affrontare, saranno rinviati, dilazionati, derubricati, sarà la dimostrazione che il vecchio sistema di potere, quello che impermeabile ad ogni cambiamento di direzione culturale e politica vuole continuare a spartirsi la torta, è ancora in salute.
Noi, sindacati degli operai, impiegati e quadri, non intendiamo subire gli effetti di una non gestione che porta la Rai nuovamente nelle sabbie mobili, ne lasciarci logorare dalle prove muscolari dei grandi potentati.
Le questioni che poniamo sono chiare, come sono chiare molte delle soluzioni che stiamo provando a realizzare e praticare, se le risposte mancheranno non ci rimarrà che ripartire, come due anni fa, con le mobilitazioni e le iniziative politiche, per marginalizzare quei soggetti che impediscono alla Rai di uscire dalle sabbie mobili e dalla crisi.
Le Segreterie Nazionali
Slc - Cgil, Fistel – Cisl,Uilcom - Uil






"Bernabè pronto a dimettersi senza aumento di capitale"

di Federica Meta
"Telecom Italia è una polveriera. Franco Bernabè potrebbe minacciare le dimissioni nel caso in cui non venisse approvato un aumento di capitale nel consiglio di amministrazione del 3 ottobre prossimo". E' quanto si legge sul sito del periodico iberico El Economista sulla base di indiscrezioni provenienti da fonti vicine alla società di telecomunicazioni italiana.

Bernabè, si legge sul sito, è "riluttante" a vendere la partecipata brasiliana Tim Brasile e "vincola il futuro dell'operatore telefonico ad un aumento di capitale superiore ai 3 miliardi di euro. Nel caso, molto probabile, di fallimento della proposta, Bernabè potrebbe uscire dal gruppo, forse incoraggiato anche dai soci attuali". El Economista parla di situazione "critica" e sostiene che il gruppo iberico Telefonica potrebbe valutare "una quadratura del cerchio" per salvare Telecom Italia con un piano "realisticamente fattibile". In tale contesto, l'aumento di capitale auspicato da Bernabè non figura tra le priorità del gruppo spagnolo, attualmente impegnato a ridurre il proprio indebitamento.

Al termine della riunione informale che si è tenuta oggi, nella quale si sarebbe dovuto presentare il piano industriale, il consiglie - ha detto ai giornalisti - Tarak Ben Ammar ha detto che si è trattato di un "pranzo" tra amici tra amici. A chi gli chiedeva poi se durante il vertice si fosse parlato di un aumento di capitale, Ben Ammar ha risposto: "Occorre aspettare il 3 ottobre (quando è in programma un nuovo Cda Telecom, ndr). Pazienza, ci vuole pazienza". Secondo quanto si apprende, all'incontro odierno sono presenti tutti i principali componenti del Cda, tra cui i due rappresentati di Telefonica, Cesar Alierta e Julio Linares.

Secondo il Sole 24 Ore il piano industriale dovrebbe insistere su un'accelerazione consistente degli investimenti per la fibra ottica e in parallelo una riorganizzazione con l'ipotesi di societarizzare, oltre alla rete di accesso, anche l'attività di customer care, i servizi per la clientela business e quelli per la clientela retail. Il piano dovrà quantificare anche le risorse necessarie a sostenerlo, ma su questo fronte bisognerà aspettare il consiglio del 3 ottobre, quando si saprà se Telco è ancora in vita o se è destinata a sciogliersi.

Proprio sul fronte dell'assetto dell'azionariato, lo scenario più probabile è lo scioglimento di Telco, con Telefonica che diventerebbe primo azionista con una quota del 10,3%. Ma, continua il quotidiano, si potrebbe anche andare nella direzione di far uscire dal riassetto una nuova maggioranza, pur nella versione più contendibile di una sostanziale public company. Se la quota del 12% che fa capo ai soci italiani di Telco fosse ceduta a un partner sinergico con i progetti industriali di Telecom, non sarebbe infatti difficile ottenere l'appoggio della Findim di Marco Fossati che detiene il 5% e che è da sempre scettico sulla formula Telco, ma è più che mai interessato a valorizzare il suo investimento.

Sempre sul fronte del riassetto è intervenuto il Presidente del Consiglio di gestione Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. "Noi siamo aperti a qualunque soluzione sia utile al futuro di Telecom nonché alla tutela dei nostri interessi". "Comunque - ha spiegato Gros-Pietro - su questo argomento non dimentichiamo mai il rispetto che si deve a una grande società che svolge un servizio essenziale nel Paese: è un grande investitore, quindi rispettiamo quelle che saranno le decisioni prima di tutto della società". No comment invece sullo scorporo: "Su questo non vorrei fare nessun commento, perché, oltretutto, chiama in causa anche altri protagonisti", ha detto.

Dal canto suo l'amministratore delegato di 3 Italia, Vincenzo Novari, ha detto di "escludere" qualsiasi interesse di H3G per Telecom in questo specifico momento. "Se ci sarà consolidamento - ha detto Novari parafrasando il magnate cinese Li-Ka Shing - non saremo consolidati, ma consolidatori. La strada di Telecom la stanno definendo e prescinde totalmente da noi". Novari ha quindi reso noto che il matrimonio tra Telecom e 3 Italia è sfumato per questioni di riservatezza: "Avevamo spiegato ai cinesi che in Italia è difficile mantenere certi livelli di riservatezza, ma per loro forma e sostanza sono la stessa cosa. Per questo ci hanno detto di lasciarli nel loro brodo".

"Il problema di Telecom è un ebitda in forte calo - ha poi detto Novari, durante la presentazione della nuova stagione di La3, media channel di 3 Italia - Quando Bernabè ha preso la dirigenza dell'azienda Telecom aveva un debito di 37 miliardi di euro, ora e' di 28 quindi comunque e' riuscito a farlo scendere. Quello che rimane è uno zoccolo duro".

Secondo Intermonte "l'ipotesi di riorganizzazione societaria è interessante per il gruppo, in quanto favorirebbe alleanze strategiche su vari fronti - Cdp per la rete, Hutchison per il mobile o fornitori di servizi - con minori implicazioni politiche". "Tuttavia la riorganizzazione da sola non risolve il problema debito e potenziale downgrade - puntualizzano gli analisti - Analoga considerazione sull'ipotesi di un allargamento di Telco a Fossati o altri soci finanziari: avrebbe senso per Telefonica in quanto riduce le implicazioni antitrust in Brasile, ma, se non seguita da un aumento di capitale o cessione, da sola non apporta nuove risorse al gruppo Telecom Italia".

Berenberg ha ridotto il target price su Telecom (-0,25% a 0,5905 euro) da 0,68 a 0,66 euro sulle ordinarie e da 0,56 a 0,54 sulle risparmio, confermando la raccomandazione hold. "Le incertezze abbondano su Telecom e il tempo sta finendo perché la società affronti il problema del bilancio e tranquillizzi le agenzie di rating", affermano gli esperti in un report dal titolo "Il tempo sta finendo", in cui ricordano la scadenza del patto di Telco e notano come "nessuno" dei soci "sembri propenso a un aumento di capitale, mentre Telefonica, secondo la stampa, vuole che Telecom ceda il Brasile. Crediamo che un downgrade a junk potrebbe far salire il costo del funding di Telecom di 100 punti base nel medio termine, pesando sugli utili e il free cash flow per circa il 7-8%".

Berenberg spiega che "se potessimo essere sicuri di un aumento di capitale adeguato sostenuto da Telco, potremmo essere piu' entusiasti sul titolo. Una ricapitalizzazione da 5-6 mld euro potrebbe convincere le agenzie di rating" a non ridurre il merito di credito di TI "e dovrebbe consentire al multiplo Ev/Ebitda di riprendersi fino a forse 4,5 volte e al titolo di registrare un re-rating di circa il 30% rispetto ai livelli attuali. Ma la nostra fiducia su questo esito non è elevata". Se un aumento a queste condizioni sarebbe la soluzione migliore per gli azionisti, secondo Berenberg, la vendita del Brasile è "sub-ottimale, a meno che non venga fatta a premio consistente. Ma Telecom non è ben posizionata per negoziare un prezzo ottimale per Tim Brasil", mentre per ottenere gli stessi benefici di un aumento di capitale dovrebbe vendere il suo 67% a un premio del 77% rispetto all'attuale equity value, "un po' irrealistico secondo noi". Berenberg non crede poi che TI possa decidere in generale di vendere il suo asset "a maggior crescita. Improvvisare potrebbe essere l'opzione di default, ma sarebbe una notizia negativa per gli investitori". Gli esperti hanno intanto ridotto le stime di Ebitda del 3% circa e degli utili del 10%, alzando invece la valutazione di Tim Brasil.

Intanto Telecom Italia ha collocato oggi un bond a 7 anni dell'importo di un miliardo di euro. L'obbligazione - con scadenza 25 settembre 2020 e cedola al 4,875% - è stato prezzato nel pomeriggio a reoffer 98,966, per un rendimento effettivo del 5,054%, riferiscono i lead manager dell'operazione. Il rendimento del titolo era stato fissato in tarda mattinata a 330 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione in un range compreso tra 340 e 350 punti base.

Secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters, gli  ordini si sono attestati a circa 5 miliardi di euro. Le banche che guidano il collocamento sono Unicredit, Deutsche Bank e Rbs, cui si affiancano come 'joint bookrunner' Bbva, Mitsubishi, Santander e Smbc.

17 settembre 2013

Circolare SLC su assistenza fiscale e tutela maternità Lap

RIMBORSI FISCALI RAPIDI PER LAVORATORI A PROGETTO E DIPENDENTI ATTUALMENTE DISOCCUPATI.
I lavoratori che hanno lavorato nel 2012 con contratto a termine o di somministrazione a tempo determinato e che attualmente non lavorano e i Lavoratori a Progetto che hanno lavorato nel 2012, per usufruire del rimborso rapido di eventuali crediti fiscali devono recarsi presso i Caaf Cgil  entro il 30 settembre p.v..
Infatti, anche grazie all'impegno dei Caaf Cgil che da tempo propongono e sostengono iniziative legislative volte a tutelare particolari situazioni di disagio nei rapporti con il fisco, nella trasformazione in legge del D.L. 69/2013 - cosiddetto "Decreto del Fare” - si permette la presentazione del modello 730 in luogo del modello UNICO ai lavoratori  non hanno o non hanno più un sostituto d’imposta come gli ex dipendenti o i Collaboratori a Progetto.
Ciò consente al contribuente eventualmente a credito di ottenere il rimborso IRPEF sul proprio conto corrente, con una procedura accelerata, direttamente dall’Agenzia delle entrate nell'arco di qualche mese anzichè di qualche anno, a differenza del modello UNICO.
La disposizione normativa entrerà in vigore nel 2014, parificando questi contribuenti agli attuali dipendenti e pensionati, perciò già dal 2013 è stata prevista la possibilità di presentare il modello 730/2013 nel caso in cui esso evidenzi un risultato contabile a credito.
A tal fine è necessario che i soggetti interessati, anche se hanno già presentato il modello UNICO, si rivolgano ai nostri CAAF entro il 30 settembre 2013 per la predisposizione di questo nuovo modello dichiarativo definito “730 Situazioni particolari” e per l’assistenza sulle procedure che devono essere attivate per ottenere un celere rimborso relativo ai redditi del 2012.
Dal 2014 questo nuovo tipo di dichiarazione sarà normalizzato con riferimento ai redditi del 2013.

  LE LAVORATRICI A PROGETTO HANNO DIRITTO ALLA MATERNITA’.
Il D.M. 12 luglio 2007 ha esteso l’astensione obbligatoria per maternità alle Lavoratrici a Progetto, Associate in Partecipazione, libere professioniste, Collaboratrici Occasionali, Autonome Occasionali.
Le lavoratrici madri naturali, le lavoratrici e i lavoratori adottanti o affidatari,i lavoratori padri in caso di abbandono, di morte o di grave infermità della madre, che hanno il presupposto per l’Astensione Obbligatoria hanno diritto ad una proroga del rapporto di lavoro di 180 giorni, fatta salva l’eventuale previsione di maggior favore del contratto personale.
Per avere il diritto all’indennità non basta l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps, ma occorre anche il regolare versamento dello 0,72%.
Alle predette lavoratrici si riconoscono il congedo per maternità e l’interdizione anticipata e prorogata (artt. 16 e 17 del D.Lgs 151/2001).
Il requisito contributivo per la prestazione consiste in almeno tre mesi di contributi versati nei 12 mesi che precedono la data presunta del parto o di effettivo ingresso nella famiglia di adozione o di affidamento del minore o di decesso o inizio della grave infermità della coniuge.
Lo stesso periodo è preso a riferimento per la determinazione della retribuzione media soggetta a contribuzione su cui si calcola l’importo dell’Indennità.
La misura dell’Indennità è pari all’80%  della retribuzione media giornaliera  del periodo di riferimento moltiplicata per i giorni indennizzabili.
L’Indennità spetta comunque nei seguenti casi: 1) La lavoratrice smette di versare prima del periodo soggetto ad Astensione Obbligatoria, ma ha versato le tre mensilità nei 12 mesi precedenti alla maturazione del presupposto. In tal caso ha diritto all’Indennità salvo che non abbia diritto a trattamenti di importo superiore allo stesso titolo. 2) La lavoratrice versa i contributi quando inizia il periodo di Astensione Obbligatoria, ma non ha versato le tre mensilità nei 12 mesi precedenti. In tal caso può avere diritto se ha già avuto rapporto di lavoro dipendente prima di iscriversi alla Gestione Separata e: 2.a) il rapporto di lavoro si è interrotto durante il congedo per maternità; 2.b) oppure, il congedo per maternità inizia entro 60 giorni dalla cessazione della contribuzione.
L’Indennità comporta la contribuzione previdenziale figurativa valida ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione.
Anche per le tipologie contrattuali sopra richiamate l’Astensione Obbligatoria è indennizzata per 5 mesi e può iniziare non prima di 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto.
Ulteriori tutele sulla maternità saranno introdotte con l’entrata a regime dell’accordo sui Lavoratori a Progetto tra OO.SS.-Asstel-Assocontact del 1° agosto 2013.
E’ opportuno, intanto, intensificare l’informazione delle lavoratrici sulle tutele di legge esistenti e valorizzare l’attività di orientamento e tutela del patronato Inca-Cgil.

La Segreteria Nazionale Slc-Cgil

Femminicidio - Le scarpe rosse dell'Auser

Il prossimo 21 settembre alle ore 18,45 migliaia di scarpe rosse, simbolo della lotta contro il femminicidio, raccolte in questi mesi dalle  strutture Auser di tutta Italia invaderanno simbolicamente il  sagrato del duomo di San Gimignano (SI) dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità   e verrà realizzato gratuitamente uno scatto fotografico d’autore dal fotografo Duccio Nacci che diventerà il manifesto simbolo di questa campagna e verrà diffuso su scala nazionale.
L’evento prosegue alle ore 21 sempre in piazza Duomo con una serie di interventi sul tema “violenza alle donne una sconfitta per tutti” a cui parteciperanno  il Sindaco di San Gimignano; il Presidente Auser Toscana; la Segretaria Generale Spi-Cgil Toscana; la  Presidenza Auser Nazionale. Alle ore 21,45 sotto la loggia del Teatro dei Leggieri, si svolgerà lo spettacolo teatrale “Cosa mia” dedicato a tutte le donne vittime di violenza.
La campagna di mobilitazione “Scarpe Rosse contro il femminicidio” era partita nei mesi scorsi e si è ispirata all’idea “Zapatos Rojos, il  progetto d’arte pubblica dell’artista messicana Elina Chauvet “a cura di Francesca  Guerisoli – è stata promossa dall’Auser di San Gimignano, dall’Auser di Siena, dallo Spi Cgil  ed ha rapidamente coinvolto numerose sedi Auser di tutta Italia che hanno raccolto scarpe rosse e le hanno spedite all’Auser di San Gimignano.  Ne sono arrivate migliaia.

Lavoro: gli immigrati potranno partecipare ai concorsi pubblici

A partire dal 4 settembre, gli immigrati extracomunitari potranno partecipare ai concorsi della pubblica amministratore, per accedere ad impieghi con contratto a tempo indeterminato in ospedali, enti locali, ministeri, scuole e aziende pubbliche. Fino all'approvazione, a fine agosto, della Legge europea 2013 (che repepisce le normative europee), per essere assunti negli enti pubblici era necessaria la cittadinanza in un paese Ue. I molti stranieri che già lavorano come medici ed infermieri, ma con contratti precari, in ospedali e centri per l’assistenza agli anziani, potranno finalmente aspirare al posto fisso.
Ci saranno alcune limitazioni. I candidati, ad esempio, dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana. Inoltre, potranno aspirare soltanto a ruoli che "non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale". Pertanto niente da fare per chi volesse entrare nella magistratura, nella polizia o nell'esercito.
Potranno partecipare ai concorsi coloro che hanno un permesso di soggiorno CE di lungo periodo, quello che può essere richiesto da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, e coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato oppure la protezione sussidiaria, associata a un permesso di soggiorno di tre anni.

Stop al trasferimento se in sede non c'è esubero: il lavoratore si salva dalla cessione di ramo d'azienda

illegittima perché priva di ragioni organizzative la destinazione a un'altra unità, che pure si ritiene a corto di personale, poi trasferita a terzi

Quando la sede di appartenenza non ha personale in esubero, come sostiene il datore, il trasferimento del lavoratore è illegittimo perché il provvedimento dell'azienda risulta privo di ragioni organizzative. E ciò anche se per l'impresa la sede di destinazione è a corto di personale. È così che il dipendente, facendo annullare il trasferimento, non resta invischiato nel trasferimento del ramo d'azienda che ha interessato la sede dove era stato destinato e non quella di partenza. È quanto emerge dalla sentenza 20913/13, pubblicata il 12 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione.

Risultato utile
Stavolta è la lavoratrice a uscire vincitrice del risiko bancario: la dipendente dell'agenzia fiuta la trappola e si oppone al trasferimento in un'altra agenzia, che infatti dopo poco risulta dismessa nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda. Il datore, insomma, non riesce a liberarsi della dipendente scomoda: il provvedimento di trasferimento notificato all'impiegata risulta infondato perché emerge che non è vero che nella sede di partenza c'è troppo personale. Ha un bel dire, l'azienda: le prove testimoniali confermerebbero che invece manca manodopera nell'unità produttiva di destinazione, ma il datore non riesce a dimostrare che anche quest'ultimo aspetto, relativo alla situazione della sede di destinazione, rientri davvero nelle ragioni organizzative addotte per giustificare il trasferimento. Inutile poi eccepire la sopravvenuta carenza di interesse: impugnando il provvedimento illegittimo la lavoratrice può infatti ottenere un risultato giuridicamente molto utile, vale a dire l'inoperatività dell'articolo 2012 Cc, rimanendo così in carico al grande gruppo creditizio e non al cessionario che ha rilevato la piccola agenzia dismessa. Il datore paga le spese di giudizio.

Dario Ferrara

Telecom Italia prende tempo, slitta il Cda

"Non era mai stato convocato un Cda per il 19 settembre, c'è un consiglio già previsto per il 3 ottobre e abbiamo deciso di farne uno solo". Lo ha detto il presidente esecutivo di Telecom Italia Franco Bernabè, a margine del convegno "Potrà il capitalismo sopravvivere?", commentando la notizia circolata oggi sullo slittamento del board. "Non c'è alcuna ragione particolare", ha aggiunto Bernabè, annunciando che sulla sostituzione di Elio Catania (dimessosi dopo essere stato indagato per insider trading) "deciderà il Cda" e sottolinenado che le dimissioni non creano "nessun problema".

Serve tempo e il cda di Telecom chiamato ad esaminare il piano industriale, previsto per giovedì 19 settembre, silitta. Il board, come aveva sottolineato dieci giorni fa, il presidente Franco Bernabè era solamente previsto, ma ancora non erano state inviate le lettere di convocazione. Da calendario, la prossima riunione del Cda della compagnia telefonica è fissata per il prossimo 3 ottobre.

Il Cda di Telecom, nella prima riunione utile, tornerà a esaminare le principali linee guida del Piano industriale predisposto dal presidente esecutivo Franco Bernabè e dall'Ad Marco Patuano. Sul tavolo ci sarà l'esame di possibili alleanze strategiche per l'azienda, anche alla luce dei cambiamenti che a breve potrebbero avvenire nella holding di controllo Telco. Negli ultimi mesi, sia Generali sia Mediobanca hanno fatto trapelare a più riprese l'intenzione di voler lasciare il Patto. Entrambe non considerano più strategica la quota detenuta in Telecom e vogliono pertanto avere le mani libere in vista di una futura valorizzazione dell'investimento, non appena i corsi del titolo riprenderanno quota. Il termine ultimo per dare disdetta agli altri soci Telco è fissato per il 28 settembre.

Condividiamo le decisione dei Vertici esecutivi per l’annullamento del cda del 19 settembre. Tenere un Consiglio di Amministrazione prima del 28 ottobre (scadenza per l’eventuale disdetta del patto tra i soci Telco) sarebbe stato inutile e fuorviante. Infatti sarebbe stato non credibile presentare al mercato un piano industriale che non preveda prima lo scioglimento del patto tra i soci dell’azionista di controllo  e la decisione di mantenere singolarmente le prorie azioni", commenta Franco Lombardi, presidente di Asati, l'associazione che rappresenta i piccoli azionisti di Telecom Italia. "Ci auguriamo che il prossimo Cda del 3 ottobre rappresenti una definitiva svolta con un piano industriale efficace libero dai vincoli fino ad oggi palesi posti dal principale azionista di Telco stessa. Tra l’altro tutte le ipotesi presentate sull’ingresso di nuovi soci con un aumento di capitale riservato, come proposto più volte da Asati sono state bloccate. Non vorremo infatti che Telefonica, interessata principalmente al mantenimento dello sattus quo, con il prossimo giudizio delle Agenzie di rating, vicino ad una valutazione “junker”aspetti un momento piu’ propizio solo per lei, per prendere il controllo di TI a prezzi di saldo.

Intanto Citigroup abbassa il rating di Telecom Italia da "neutral" a "sell" con target di prezzo a 0,5 euro contro gli 0,607 di venerdì. Gli analisti sottolineano come il titolo continui ad essere sostenuto dalla potenziale uscita dei soci italiani da Telco, ma ritengono che delle due opzioni alternative a un aumento di capitale (un accordo con Hutchison e la vendita di Tim Brasil) l'unica per evitare una ricapitalizzazione o un downgrade del rating sia la seconda.

"La nostra analisti mostra che se Telecom Italia non interviene presto", potrebbe perdere il suo stato di investment grade prima della fine dell'anno", spiegano gli analisti, credendo che "un downgrade potrebbe essere gestibile nel breve termine, ma Telecom potrebbe far fatica a rifinanziarsi a tassi interessanti" e dunque una bocciatura potrebbe avere impatti significativi nel lungo termine.

In particolare, per Citigroup la cessione di Tim Brasil dovrebbe avvenire a "un premio significativo" e dunque sopra i 14 reais o 6 volte Ev/Ebitda; "vediamo possibile una valutazione fino a 18 reais per azione" in caso di consolidamento. Ma se la vendita dell'asset brasiliano non dovesse concretizzarsi, per gli esperti Telecom sarebbe obbligata a un aumento di capitale "significativo", nell'ordine di 5-7 miliardi euro, "e vediamo rischi importanti al ribasso per le azioni, dopo il recente rally".

La casa d'affari sottolinea che "i problemi di bilancio di Telecom sono dovuti ad una significativa riduzione dei flussi di cassa della società, che limita la sua capacità di abbassare il debito". Gli analisti continuano a vedere infatti ostacoli sia sul fronte dei cambi che sul downgrade e credono che questi persisteranno comunque nel medio termine e vedono quindi "una riduzione molto modesta della leva finanziaria, anche se non prevediamo dividendi per i prossimi 3 anni".

Secondo le stime della casa d'affari il debito netto di Telecom dovrebbe essere di circa 27 miliardi euro a fine 2013, con un Ebitda di 10,6 miliardi euro, il che implica un debito netto consolidato rispetto all'Ebitda di 2,6 volte nel 2013, restando stabile nel 2014 dal momento che l'Ebitda continua a diminuire. "Pensiamo che la società non pagherà dividendi e che i flussi di cassa saranno usati per ridurre il debito a 25,6 miliardi euro nel 2014", spiegano gli esperti.

"Tagliamo a sell la raccomandazione sulle ordinarie e le risparmio. Crediamo che gli investitori globali dovrebbero favorire Tim Participacoes visto che l'upside da un'operazione sarebbe di circa 3 volte superiore e il downside più limitato. Riteniamo che in qualsiasi scenario Tim probabilmente sovraperformerà Telecom. Gli investitori europei potrebbero cercare visibilità attraverso Portugal Telecom, che si distingue per essere il più grande beneficiario dell'eventuale consolidamento del mercato brasiliano", concludono gli esperti.

Intanto Tim Brasil ha annunciato che investirà 1,5 miliardi di reais (circa 500 miliardi di euro) nella telefonia mobile 4G tra quest’anno e il 2015. Lo ha rivelato il quotidiano brasiliano O Globo, aggiungendo che questo importo rappresenta circa il 14% dell’investimento dell’operatore previsto per quel periodo e sarà incentrato essenzialmente sulle infrastrutture.

11 settembre 2013

EDITORIA: MODIFICA LEGGE 416 PENALIZZA LAVORATORI DEL SETTORE

E’ ormai consuetudine apprendere dai "Media" le modifiche delle norme che regolamentano la vita dei settori produttivi nel nostro Paese; è anche consuetudine proclamare (sempre sui "Media") interventi di indirizzo normativo per quei settori sottoposti ad una trasformazione radicale del proprio tessuto produttivo. Il Governo, dopo aver dichiarato la volontà d’intervenire attraverso norme e una politica industriale di settore sul mondo dell’editoria, riconoscendone la grave crisi e la relativa trasformazione, si accinge infatti a modificare "il regolamento per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anticipato di categorie di personale iscritto presso l’Inps, l’ex-Enpals e l’ex-Inpdap". Si tratta di un intervento diretto che colpisce i lavoratori grafici e poligrafici e più in generale la riforma del sistema dell’Editoria a livello nazionale.

Di fatto è un intervento retroattivo, perché applicato nel periodo che va dal 1 luglio 2013 al 31/12/2013, durante il quale sono stati effettuati accordi per la riduzione di personale, tutti sulla base della legislazione vigente. Ciò determinerà una nuova forma di "esodati".

Siamo convinti dunque che sia assolutamente necessario aprire un confronto con il Ministro del Lavoro e con il Dipartimento dell’Editoria per regolamentare le norme del pensionamento e la trasformazione radicale che coinvolge il mondo dell’editoria, eliminando la norma retroattiva che rischia di creare ulteriori discriminazioni.

E tutto questo, occorre ricordarlo, avviene dopo l’audizione delle Commissioni competenti di Camera e Senato, durante le quali le OO.SS. e le Associazioni Imprenditoriali avevano espresso in maniera chiara l’assoluta contrarietà a ogni forma di retroattività, chiedendo al tempo stesso la massima gradualità per i nuovi requisiti previdenziali in ragione della grave crisi del settore.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
SLC CGIL   FISTEL CISL   UILCOM UIL

09 settembre 2013

Cassazione: legittimo il licenziamento disciplinare anche senza audizione preliminare

La Cassazione, con sentenza 3058 dello scorso 8 febbraio, ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore, fatto senza la preventiva audizione del lavoratore, prevista prima del licenziamento disciplinare, il quale per motivi “depressivi” aveva più volte procrastinato l’incontro.
Il caso ha riguardato un dipendente bancario (direttore di filiale) che si è visto licenziare poichè, a seguito di accertamenti aziendali, veniva accertato che lo stesso, aveva messo in atto una gestione bancaria spregiudicata e superficiale.
Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato illegittimo il licenziamento; non della stessa idea la Corte d’Appello, secondo la quale, il licenziamento era avvenuto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, sia sotto il profilo dell’immediatezza della contestazione disciplinare che, sotto il profilo della tutela del diritto di difesa. Il lavoratore ricorreva in Cassazione.
Secondo gli Ermellini, l’indisponibilità ripetuta per motivi di salute del lavoratore (attestato con certificati medici),  non deve essere usata dal lavoratore come mezzo dilatorio per rimandare sistematicamente il provvedimento disciplinare e paralizzare, così, il potere disciplinare del datore di lavoro.
“Nulla si poteva obiettare alla Società appellante che si era mostrata sempre disponibile (per ben quattro volte) affinché l’appellato potesse esercitare il diritto di difesa”; inoltre, la malattia denunciata dal lavoratore (stato depressivo) “non appariva, in concreto, aver impedito fisicamente al lavoratore di effettuare il colloquio, né di ragguagliare adeguatamente il rappresentante sindacale sulle giustificazioni da fornire rispetto ai fatti contestati”.

Cassazione: il lavoratore dipendente condannato per spaccio è licenziabile

La Cassazione, con sentenza nr. 20158 dello scorso  3 settembre ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore, condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, seppur tale reato si era consumato fuori dagli ambienti di lavoro.
Sia il Tribunale di primo grado che, la Corte di appello, rigettavano la domanda di un  lavoratore, dipendente di una Casa di Cura privata, licenziato dopo aver subito un a condanna per spaccio di sostanze stupefacenti che, proponeva ricorso in Cassazione. Gli Ermellini, confermando quanto dichiarato nella sentenza d’appello.
Per gli Ermellini, l’elencazione fatta dall’art. 41 del CCNL  delle condotte legittimanti l’irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa (tra cui, lo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della struttura) “ha valore puramente indicativo e certamente non tassativo laddove il fondamento del recesso possa essere individuato nella nozione legale di giusta causa e cioè in un comportamento di gravità tale da comportare la lesione del vincolo fiduciario tra le parti”.
Per la Cassazione, gli elementi ravvisabili in giudizio, “connotano più gravemente il fatto contestato rispetto all’ipotesi contemplata nel ccnl e cioè il fatto che la prestazione di lavoro si svolgeva in una casa di cura per degenti che opera come assistenza a pazienti di lungodegenza.
Pertanto, prosegue la Corte, “il sapere che un dipendente addetto a mansioni che si svolgono in un ambiente così particolare e delicato (riguardino o meno l’assistenza diretta agli anziani) è stato condannato per spaccio di cocaina non può che rompere il vincolo fiduciario tra le parti, apparendo connotato da un particolare disvalore ambientale … ed espone la Casa di Cura ad eventuali danni e ripercussioni potenzialmente molto negative, ove la circostanza venisse a conoscenza dei parenti di persone non in condizioni di autosufficienza che quindi contano sull’assoluta affidabilità del personale complessivamente addetto alla salvaguardia della loro salute e del loro benessere”.
Il fatto addebitato al lavoratore, conclude la Suprema Corte, “anche se commesso al di fuori dell’ambiente di lavoro, necessariamente è elemento idoneo ad incrinare il rapporto di fiducia tra l’azienda ed il dipendente, posto che la prima avrebbe dovuto continuare ad attribuire compiti implicanti rapporti stretti con anziani non autosufficienti a soggetto condannato per spaccio di cocaina”.

Congedi e permessi per gravi motivi familiari

La legge tutela i genitori che lavorano anche in presenza di eventi e cause particolari. Nello specifico sono previsti permessi retribuiti e congedi per gravi motivi. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giornicomplessivi di permesso retribuito all'anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità:
  • del coniuge (anche legalmente separato);
  • di un parente entro il secondo grado, anche non convivente;
  • di un soggetto che fa parte della famiglia anagrafica del lavoratore/trice.
In alternativa ai tre giorni di congedo, i lavoratori possono concordare, in forma scritta, modi diversi per portare a termine l'attività lavorativa,anche per periodi superiori a tre giorni. A tal fine, va stipulato un accordo scritto. Le diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. Nell'accordo stesso sono inoltre indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, che possono essere richieste dal datore di lavoro. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
Al venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere la normale attività lavorativa. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
Tali permessi sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza alle persone con handicap, in base alla legge numero 104 del 1992.
Congedo per gravi motivi familiari
I lavoratori possono usufruire pure di congedi non retribuiti per gravi motivi familiari, per una durata totale fino a due anni, nell'arco della vita lavorativa, utilizzabili anche in modo frazionato. Per gravi motivi si intendono:
  • le necessità familiari derivanti dal decesso di un famigliare;
  • le situazioni che comportano un impegno particolare nella cura o nell'assistenza di un familiare;
  • le situazioni di grave disagio personale (ad esclusione della malattia) nelle quali incorra il dipendente stesso;
  • le situazioni derivanti da: patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell'autonomia personale; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi; patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva.
I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione dei permessi, o il diniego. È previsto il contraddittorio fra il datore di lavoro e il dipendente e l’armonizzazione delle rispettive esigenze. Gli interessati devono presentare la documentazione del medico specialista entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa; la certificazione delle patologie deve essere presentata insieme alla domanda di congedo.

Permessi per lutto

La persona con contratto di lavoro dipendente, in caso di decesso di un familiare, ha diritto ad un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel corso di un anno, anche se si verifica il decesso di altri familiari, il numero massimo di giorni a disposizione è comunque di 3.
Quando si verifica il decesso, la persona interessata è tenuta a comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro, indicando i giorni nei quali intende avvalersi del permesso. Poi, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare al datore la documentazione relativa al decesso, corredata da autocertificazione o da certificazione rilasciata dal Comune.
Il permesso per lutto è cumulabile con i congedi e permessi per familiari con handicap, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
A quali familiari si applica
Il permesso retribuito è applicabile in caso di decesso:
  • del coniuge;
  • del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • di parenti entro il secondo grado; (per 1° grado si intendono: padre/madre, figlio; per 2° grado: nonno. nipote);
  • di affini entro il primo grado (genero e suocera).
Caso di infermità
Lo stesso tipo di permesso si applica pure in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente lafamiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Per maggiori dettagli, si veda la pagina sui permessi e congedi per gravi motivi familiari.
Lavoratori parasubordinati
Per le lavoratrici e i lavoratori di tipo "parasubordinato" (a progetto,co.co.co.partita Iva), la legge non prevede permessi retribuiti, per i casi come quelli del lutto.
In caso di decesso di un familiare, la possibilità di concedere eventualmente tali permessi, e di farlo in forma retribuita, è pertanto a totale discrezione del datore di lavoro.

Gradi di parentela e affinità

La parentela
La parentela è il vincolo che lega le persone che discendono dallo stesso soggetto, detto "capostipite". Da tale legame scaturiscono diritti e doveri. Per determinare l'intensità del vincolo si considerano le linee ed i gradi.
È in linea retta il rapporto che lega un parente direttamente ad un altro, ad esempio padre e figlio, nonno e nipote; è invece in linea collaterale il rapporto che intercorre tra coloro i quali hanno il capostipite in comune ma non discendono l'uno dall'altro, ad esempio i fratelli o zio e nipote.
gradi di parentela, importanti per stabilire i diritti all'eredità e individuare i soggetti obbligati a fornire gli alimenti, si contano calcolando le persone e togliendo il capostipite. Ad esempio, padre e figlio sono parenti in linea retta di primo grado; nonno e nipote di secondo grado; tra fratelli esiste una parentela in linea collaterale di secondo grado, tra cugini di quarto grado, ecc. La parentela ha rilevanza giuridica fino al sesto grado (articolo numero 77 del Codice Civile).
La parentela legale, che nasce dal rapporto di adozione, è equiparata alla parentela naturale: con l'adozione infatti l'adottato entra a far parte della famiglia dell'adottante a pieno titolo, assumendo il normale rapporto di parentela con i parenti dei nuovi genitori.
L'affinità
L'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro (articolo numero 78 del Codice Civile): cognati, suoceri, nuora, ecc.
Per calcolare il grado di affinità, si deve tenere conto del grado di parentela che lega il coniuge ai suoi congiunti. Per esempio genero e suocera sono affini di 1° grado: infatti fra la moglie e la madre della moglie c'è una parentela di primo grado.
L'affinità è un vincolo che nasce con il matrimonio, ma che non cessa con la morte dell'altro coniuge, ma solo con la dichiarazione di nullità del matrimonio. È controverso se tale vincolo cessi a seguito del divorzio, visto che permane il divieto di contrarre matrimonio con un affine in linea retta (es. suocero, genero, ecc). Come per la parentela, anche l'affinità è giuridicamente rilevante fino al sesto grado: indifferenti per la legge sono gli affini tra di loro (per esempio i consuoceri).
Gradi di parentela
Discendenti
I gradoFigli
II gradoNipoti
III gradoPronipoti
IV gradoFigli di pronipoti
Ascendenti
I gradoGenitori
II gradoNonni
III gradoBisnonni
IV gradoTrisavi
Collaterali
II gradoFratelli, sorelle
III gradoZii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
IV gradoPozii, pronipoti, primi cugini
V gradoFigli di prozii, secondi nipoti, secondi cugini
VI gradoAltri cugini