17 settembre 2013

Circolare SLC su assistenza fiscale e tutela maternità Lap

RIMBORSI FISCALI RAPIDI PER LAVORATORI A PROGETTO E DIPENDENTI ATTUALMENTE DISOCCUPATI.
I lavoratori che hanno lavorato nel 2012 con contratto a termine o di somministrazione a tempo determinato e che attualmente non lavorano e i Lavoratori a Progetto che hanno lavorato nel 2012, per usufruire del rimborso rapido di eventuali crediti fiscali devono recarsi presso i Caaf Cgil  entro il 30 settembre p.v..
Infatti, anche grazie all'impegno dei Caaf Cgil che da tempo propongono e sostengono iniziative legislative volte a tutelare particolari situazioni di disagio nei rapporti con il fisco, nella trasformazione in legge del D.L. 69/2013 - cosiddetto "Decreto del Fare” - si permette la presentazione del modello 730 in luogo del modello UNICO ai lavoratori  non hanno o non hanno più un sostituto d’imposta come gli ex dipendenti o i Collaboratori a Progetto.
Ciò consente al contribuente eventualmente a credito di ottenere il rimborso IRPEF sul proprio conto corrente, con una procedura accelerata, direttamente dall’Agenzia delle entrate nell'arco di qualche mese anzichè di qualche anno, a differenza del modello UNICO.
La disposizione normativa entrerà in vigore nel 2014, parificando questi contribuenti agli attuali dipendenti e pensionati, perciò già dal 2013 è stata prevista la possibilità di presentare il modello 730/2013 nel caso in cui esso evidenzi un risultato contabile a credito.
A tal fine è necessario che i soggetti interessati, anche se hanno già presentato il modello UNICO, si rivolgano ai nostri CAAF entro il 30 settembre 2013 per la predisposizione di questo nuovo modello dichiarativo definito “730 Situazioni particolari” e per l’assistenza sulle procedure che devono essere attivate per ottenere un celere rimborso relativo ai redditi del 2012.
Dal 2014 questo nuovo tipo di dichiarazione sarà normalizzato con riferimento ai redditi del 2013.

  LE LAVORATRICI A PROGETTO HANNO DIRITTO ALLA MATERNITA’.
Il D.M. 12 luglio 2007 ha esteso l’astensione obbligatoria per maternità alle Lavoratrici a Progetto, Associate in Partecipazione, libere professioniste, Collaboratrici Occasionali, Autonome Occasionali.
Le lavoratrici madri naturali, le lavoratrici e i lavoratori adottanti o affidatari,i lavoratori padri in caso di abbandono, di morte o di grave infermità della madre, che hanno il presupposto per l’Astensione Obbligatoria hanno diritto ad una proroga del rapporto di lavoro di 180 giorni, fatta salva l’eventuale previsione di maggior favore del contratto personale.
Per avere il diritto all’indennità non basta l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps, ma occorre anche il regolare versamento dello 0,72%.
Alle predette lavoratrici si riconoscono il congedo per maternità e l’interdizione anticipata e prorogata (artt. 16 e 17 del D.Lgs 151/2001).
Il requisito contributivo per la prestazione consiste in almeno tre mesi di contributi versati nei 12 mesi che precedono la data presunta del parto o di effettivo ingresso nella famiglia di adozione o di affidamento del minore o di decesso o inizio della grave infermità della coniuge.
Lo stesso periodo è preso a riferimento per la determinazione della retribuzione media soggetta a contribuzione su cui si calcola l’importo dell’Indennità.
La misura dell’Indennità è pari all’80%  della retribuzione media giornaliera  del periodo di riferimento moltiplicata per i giorni indennizzabili.
L’Indennità spetta comunque nei seguenti casi: 1) La lavoratrice smette di versare prima del periodo soggetto ad Astensione Obbligatoria, ma ha versato le tre mensilità nei 12 mesi precedenti alla maturazione del presupposto. In tal caso ha diritto all’Indennità salvo che non abbia diritto a trattamenti di importo superiore allo stesso titolo. 2) La lavoratrice versa i contributi quando inizia il periodo di Astensione Obbligatoria, ma non ha versato le tre mensilità nei 12 mesi precedenti. In tal caso può avere diritto se ha già avuto rapporto di lavoro dipendente prima di iscriversi alla Gestione Separata e: 2.a) il rapporto di lavoro si è interrotto durante il congedo per maternità; 2.b) oppure, il congedo per maternità inizia entro 60 giorni dalla cessazione della contribuzione.
L’Indennità comporta la contribuzione previdenziale figurativa valida ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione.
Anche per le tipologie contrattuali sopra richiamate l’Astensione Obbligatoria è indennizzata per 5 mesi e può iniziare non prima di 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto.
Ulteriori tutele sulla maternità saranno introdotte con l’entrata a regime dell’accordo sui Lavoratori a Progetto tra OO.SS.-Asstel-Assocontact del 1° agosto 2013.
E’ opportuno, intanto, intensificare l’informazione delle lavoratrici sulle tutele di legge esistenti e valorizzare l’attività di orientamento e tutela del patronato Inca-Cgil.

La Segreteria Nazionale Slc-Cgil