02 settembre 2013

CASSAZIONE: LAVORARE SEMPRE IN SEDI DIVERSE E’ “TRASFERTISMO”.

In materia di trasfertismo, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il lavoratore svolga la sua prestazione in luoghi sempre diversi, le somme che gli vengono corrisposte, anche con carattere di continuità, non potranno considerarsi automaticamente come somme che concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento. Nello specifico la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 18237 del 29 luglio 2013, ha precisato che in tutti i casi in cui lo spostamento del lavoratore è “funzionale” all’attività lavorativa che lo stesso deve svolgere, il tempo impiegato andrà considerato all’interno dell’orario di lavoro e conseguentemente rientrerà all’interno della retribuzione.