21 marzo 2013

Congedi parentali ad ore

A partire dal 1 gennaio 2013 sarà infatti possibile da parte dei lavoratori e delle lavoratrici frazionare i giorni di congedo parentale in ore. Tuttavia le indicazioni sulle modalità di fruizione di tali permessi vengono demandate alla contrattazione collettiva che dovrà dettarne specifica regolamentazione.

Infatti, il comma 1-bis. aggiunto dalla Legge di Stabilità al richiamato art. 32 del D.Lgs. 151/2001, prevede che:“La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa…”.

Questa novità è stata introdotta dalla Legge di stabilità che ha recepito le modifiche disposte dal Dl 216/2012 attuativo della direttiva 2010/18/Ue.

La possibilità di fruire del congedo ad ore rappresenta un vantaggio notevole perché consente di armonizzare le esigenze lavorative dei genitori con quelle familiari senza incidere troppo sul livello di reddito. Bisogna infatti ricordare che la retribuzione riconosciuta nel periodo di congedo parentale è pari al 30% dello stipendio, motivo che giustifica la scarsa fruizione di questi permessi, che comportano una decurtazione notevole dello stipendio nel caso in cui si utilizzino molti giorni nell’arco del mese. Inoltre in questo modo è anche possibile distribuire in maniera più equilibrata negli anni il periodo di congedo spettante.


Tra gli interventi che hanno coinvolto i congedi parentali, vanno evidenziate anche le novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro, la legge 92/2012. In particolare i commi 24, 25 e 26 dell’articolo 4 prevedono due misure volte a sostenere la genitorialità, che avranno carattere sperimentale per gli anni 2013-2015.
La prima prevede l’obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per un giorno, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, con riconoscimento del 100% della retribuzione.

A questa giornata di permesso, nel medesimo arco temporale, lo stesso lavoratore potrà aggiungere un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. La seconda novità (articolo 4, comma 24, lettera b) ha previsto la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per fare fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Da tener presente che queste ultime due misure per diventare operative necessitano di un decreto attuativo, che però non è ancora arrivato, che fornisca indicazioni.