Confermato il "no" al beneficio per i dipendenti pubblici. Sì ai permessi anche durante l'indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi
Sì al congedo obbligatorio e facoltativo per il papà lavoratore, che potrà usufruirne entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. La riforma Fornero (legge 92/2012) ha introdotto alcune importanti novità sul diritto del padre al congedo, riprese dalla circolare 40/2013 dell'Inps. Confermata l'esclusione dai benefici per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Analogamente al congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.
Congedo obbligatorio e facoltativo
Il congedo obbligatorio dà la possibilità al padre lavoratore di usufruire di un giorno per stare con il figlio e si configura come un diritto autonomo, aggiuntivo al diritto della madre. Il congedo facoltativo, invece, permette al lavoratore dipendente di disporre di uno o due giorni, anche continuativi. In quest'ultimo caso, però, la fruizione è condizionata dalla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
Trattamento economico e normativo
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico dell'Inps, pari al 100 per cento della retribuzione. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro.
Come beneficiarne
Per poter usufruire dei giorni di congedo, il padre deve comunicare al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e sulla base della data presunta del parto. Sarà compito del datore di lavoro comunicare all'Inps le giornate di congedo fruite. Nel caso di domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La dichiarazione di non fruizione va presentata anche al datore di lavoro della madre. I congedi possono essere richiesti anche durante l'indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi, nel periodo transitorio durante la percezione dell'indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni.
di Emiliana Sabia