06 settembre 2014

No alla conversione unilaterale del rapporto a tempo parziale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16089 del 14 luglio 2014, impone di raccogliere il consenso del lavoratore in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time.
La riduzione dell’orario di lavoro non può essere decisa in modo unilaterale dal datore di lavoro, seppure prevista da un contratto collettivo aziendale come strumento alternativo alla collocazione in mobilità.
Inoltre il rifiuto della trasformazione del rapporto da parte del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Non può applicarsi il principio dell’adesione degli interessati ad un contratto o accordo collettivo in maniera implicita.
Nel caso di specie l’originario orario di lavoro dei dipendenti è stato ridotto esclusivamente sulla base di un accordo aziendale. Tale condotta è stata considerata illecita in quanto in mancanza di un preciso accordo con i lavoratori, un accordo collettivo non può incidere su diritti già acquisiti dagli stessi; la modifica dell’orario di lavoro è consentita solamente con il consenso del lavoratore.

La Corte di Cassazione ha condannato il datore di lavoro a ripristinare i contratti di lavoro all’ orario pieno.