L'Inps con il messaggio n. 6873/14 ha fornito chiarimenti in merito al rientro anticipato dalla malattia del lavoratore. Chiarimenti che si sono resi necessari, secondo l'Inps, per i numerosi quesiti formulati in materia di assenza per malattia e casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro.
La prima cosa esaminata dall'Istituto è quella relativa all'invio dei certificati via telematica che consente in tempi brevissimi, al medico di base, di formulare un decorso più favorevole della malattia, tale da poterne ridurre la prognosi.
La seconda è che il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte quelle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei suoi lavoratori e aggiunge che l'art. 20 del T.U. sicurezza obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
La terza cosa affrontata dall'Inps è quella che il datore di lavoro dispone solo dell'attestato di malattia e quindi non conoscendo la diagnosi, né la malattia, non può essere in grado di valutare adeguatamente se e in che misura il lavoratore possa rientrare prima in servizio.
In conclusione ogni dipendente assente per malattia e che voglia riprendere il lavoro prima di quanto prevede il certificato medico, potrà farlo solo esibendo un altro documento del medico di base a rettifica della prognosi originaria.
Trattamento di malattia
Dal punto di vista del diritto del lavoro, la malattia viene definita come uno stato di alterazione della salute che provoca un’assoluta o parziale incapacità di svolgere l’attività lavorativa.
In caso di malattia, la legge tutela il lavoratore sia sotto il profilo della conservazione del rapporto lavorativo, attribuendogli il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo; sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione o un’indennità, nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme contrattuali o dal giudice secondo equità. In taluni casi l’onere della retribuzione è sostenuto totalmente dal datore di lavoro (malattia non indennizzata dall’INPS), mentre in altri l’INPS eroga l’indennità di malattia, che può essere integrata o meno dal datore di lavoro.
La legge prevede una serie di adempimenti a carico del lavoratore ammalato.
In primo luogo, il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia. Sono poi i singoli contratti collettivi nazionali a stabilire con maggior precisione i tempi entro cui debba avvenire detta comunicazione.
In secondo luogo, il lavoratore deve sottoporsi, in genere già dal primo giorno di malattia, a un accertamento sanitario da parte del medico curante, che rilascia un’apposita certificazione. In caso di malattia che comporti un’assenza dal lavoro superiore a 10 giorni, la certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato). Il medico trasmette il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica all’INPS, che a sua volta provvede a inoltrarlo al datore di lavoro. È fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.
Allo scopo di rendere possibile il controllo dello stato di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi, nell’ambito delle fasce di reperibilità stabilite dalla legge. Lo stato di malattia può essere verificato, su richiesta del datore di lavoro o dell’INPS, solo da apposite strutture sanitarie pubbliche (in particolare, dell’ASL ovvero della stessa INPS).
In caso di assenza ingiustificata alla prima visita di controllo, il lavoratore perde il diritto al trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia. L’assenza ingiustificata alla seconda visita di controllo comporta, invece, oltre alla sanzione precedente, anche la riduzione del 50% del trattamento economico spettante per il periodo successivo ai primi 10 giorni e sino alla conclusione del periodo di malattia. Da ultimo, se il lavoratore risulta ingiustificatamente assente anche a una terza visita di controllo, la corresponsione dell’indennità di malattia a carico dell’INPS viene interrotta.
A seguito della Riforma Fornero, che ha profondamente modificato la disciplina applicabile ai licenziamenti di lavoratori in aziende con più di 15 dipendenti, la legge oggi prevede che qualora il datore di lavoro licenzi il lavoratore ammalato, in violazione dell’obbligo di conservazione del posto di lavoro durante il periodo di comporto, il giudice lo condannerà alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento, a favore del dipendente, di un’indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità.
Quanto alle aziende con meno di 15 dipendenti, invece, nulla è mutato a seguito della Riforma Fornero: l’eventuale licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto continuerà, pertanto, a considerarsi nullo per violazione della norma imperativa prevista dall’art. 2110 c.c.