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I giorni di ferie non influiscono sulla maturazione dei giorni di permesso Legge 104/92, e questo vale sia per il lavoratore che fruisce per se stesso dei permessi che per il familiare che presta assistenza.
Sono soggetti a riduzione delle ferie e della 13^ mensilità solo i permessi fruiti dai genitori di disabile grave che siano cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio. Conseguentemente, negli altri casi non dovrà farsi luogo a decurtazione o riduzione di sorta. (Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005 n. 3389)
L'INPS - Direzione Generale, con nota del 04/03/2009 n. 0119563 così risponde a richiesta chiarimenti sulla riducibilità dei permessi retribuiti art.33 legge 104/1992 qualora durante la stessa mensilità il lavoratore usufruisse di ferie o periodi di malattia: "Le giornate di ferie e malattia non incidono sul diritto ai 3 giorni di permesso".
Il Ministero del Lavoro è intervenuto più volte sulla lungamente controversa questione della decurtazione di ferie e tredicesima mensilità per i permessi di cui all'art. 33 della legge 104. stabilendo, anche a seguito di parere del Consiglio di Stato, che le ferie e la tredicesima mensilità non sono soggette a decurtazione.
La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'Interpello 21/2011 chiarisce bene che i permessi Legge 104/92 e le Ferie non sono interscambiabili perché tutelano diritti differenti, "La ratio della normativa concernente le ferie risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell'attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.
Diversamente, le disposizioni di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 - recentemente modificate dall'art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 20101) - introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni. Lo spirito della citata disposizione legislativa è, evidentemente, quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata.
Premesso quanto sopra, appare evidente che i permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non "interscambiabili".
Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese".
In particolare si segnalano i seguenti pronunciamenti:
Eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità, per effetto dell'incidenza negativa dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992, risultano inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni (Parere - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004).
A seguito di richiesta promossa dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, il Consiglio di Stato, con il parere 9 novembre 2005 ha ritenuto "non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale". (Lettera circolare - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot.15/V/0002575).
Aziende private
L'INPS ha recepito quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. A/2006 prot.15/V/0002575 del 14.01.2006 con cui ha portato a conoscenza dell'INPS il parere espresso dal Consiglio di Stato in merito all'incidenza dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 su ferie e tredicesima mensilità.
Con tale parere, detto Consesso ha ritenuto "non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale". (Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 6 marzo 2006, n. 7014).
Pubblico Impiego
Nel pubblico impiego, dopo anni di comportamenti difformi da parte delle diverse amministrazioni, molti contratti di lavoro hanno stabilito che ferie e tredicesima mensilità non possono essere decurtate.
I pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Consiglio di Stato non dovrebbero più lasciare adito a dubbi.
In ogni caso è sempre opportuno verificare quanto stabilito nel contratto collettivo di categoria.
Inoltre, per quanto riguarda il pubblico impiego si evidenziano le seguenti ulteriori disposizioni normative
Tredicesima mensilità
La fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità (Nota Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 208 del 8 marzo 2005).
Ferie
I permessi non riducono le ferie (Circolare INPDAP - Direzione Centrale Personale Ufficio IV - 10 luglio 2000, n. 34).
PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SU INCIDENZA DEI PERMESSI LEGGE 104/92 SU FERIE E TREDICESIMA
Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005 n. 3389
Con particolare riguardo ai permessi riconosciuti dalla L. 104/1992 ai lavoratori con disabilità nonché ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave, un quesito che ci si è posto di frequente è se quei permessi incidessero o meno negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
In particolare il Consiglio di Stato, a seguito di una richiesta proveniente dal Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali ha stilato un parere sulla questione de diritto alla tredicesima ed alle ferie per i lavoratori del settore privato che usufruiscono dei permessi della legge104/92.
Preliminarmente il Consiglio di Stato nel suo parere, ha ritenuto opportuno chiarire se e in che misura, si applica a lavoratori del settore privato, un regime omologo a quello determinato dal Dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 208/2005 per i lavoratori pubblici.
Partendo da una lettura sistematica del Decreto Legislativo 26/03/01 n. 151 contenente il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter individuare con certezza, un' incidenza della norma in questione, in una sola fattispecie ovvero quella prevista dal comma 4 dell'art 42 laddove sancisce espressamente "i riposi e i permessi ai sensi dell'art. 33, comma 4 della legge 5 febbraio1992 n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio".
Quindi sono soggetti a riduzione delle ferie e della 13^ mensilità solo i permessi fruiti dai genitori di disabile grave che siano cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio. Per il Consiglio di Stato, conseguentemente, negli altri casi non dovrà farsi luogo a decurtazione o riduzione di sorta.
Normativa di riferimento
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.);
Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34 - "Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000"
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21/2011 - Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 e giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.
Parere Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004 - "Influenza dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/92 sulla 13° mensilità e sulle ferie spettanti"" - Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005 n. 3389 - "Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Quesito in ordine ai permessi per i genitori di minore disabile in situazione di gravità accertata, di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sugli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità."
Nota Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 8 marzo 2005, n. 208 - "Permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992"
:Lettera circolare - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot.15/V/0002575 - "Parere n. 3389/2005 emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in merito agli effetti dei permessi di cui all'art. 33, legge n. 104/1992 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità."
Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 6 marzo 2006, n. 7014 - "Effetti dei permessi di cui all'art. 33 L. 104/92 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità."
A cura di: Giorgia Di Cristofaro