Con l'avvicinarsi del periodo estivo ricomincerà il solito problema riguardante le giornate di ferie ed assisteremo pure agli stessi discutibili atteggiamenti da parte di chi snocciolerà percentuali e numeri di dubbia interpretazione e di unilaterale provenienza.
E' doveroso ricordare che la giurisprudenza, ritiene illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché:
1 - non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali;
2 - non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche.
Inoltre se non vengono accettate le giornate di ferie, l'azienda deve mettere per iscritto sia il rifiuto che la motivazione del rigetto. Non si è mai capito perchè il dipendente deve lasciare la sua tracciabilità quando ne fa richiesta, mentre il rifiuto aziendale avviene sempre in maniera "VOCE..." In caso di illecito il personale deve limitarsi a ricorrere agli organi di rappresentanza interna o all’autorità di vigilanza e competente.
Da molti anni assistiamo ormai a strane magie degne del miglior Mandrake nel vedere pianificare il tutto sempre a discapito di chi lavora. Si ricorda che la Slc Cgil Catania, rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Il diritto alle ferie è regolato da diverse fonti a livello costituzionale, comunitario e nazionale.
Per quanto attiene alle fonti interne, il principio più importante viene fissato dall’art. 36, comma 3 della Costituzione, che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di congedo annuale retribuito quale diritto irrinunciabile. La ragione si chiarisce appena si collega detta previsione con l’art. 32 Cost. (diritto fondamentale alla salute), e con l’art. 35 Cost.(“la repubblica tutela il lavoro”): il riposo annuale è, infatti, preposto al recupero psico-fisico delle energie lavorative del prestatore di lavoro, allo sviluppo delle relazioni sociali, culturali e della personalità dell’individuo, così come garantito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, nell’interesse dello stesso datore di lavoro a che il proprio personale si ristori dallo stress lavorativo per una migliore resa produttiva successiva.
La previsione costituzionale incide direttamente sul rapporto di lavoro, limitando i poteri del datore di lavoro, senza peraltro fissare una durata temporale del congedo annuale garantito.
L’art. 2109 c.c. arricchisce e specifica il dettato costituzionale: la determinazione della durata delle ferie viene lasciata alla legge, alle norme corporative , agli usi ed equità, mentre lo stesso art. 2109 c.c. regola le modalità di fruizione e maturazione, disponendo che spetta unicamente al datore di lavoro definire modi e tempo di godimento delle ferie, tenuto conto delle esigenze della produzione e del singolo lavoratore, in un’ottica ribaltata, secondo una parte della dottrina, dei beni giuridici tutelati dalla Costituzione, periodo che si ammette anche frazionato, nel rispetto dell’inciso “possibilmente continuativo”.
L’art. 10 del D. lgs. 66/2003 – novellato dal D. lgs. 213/2004 - si colloca come modello rafforzato della precedente normativa nazionale: recependo la direttiva 93/104/CE, esso dà attuazione organica alla previsione comunitaria, in modo da assicurare una applicazione uniforme della disciplina relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro su tutto il territorio nazionale.
Invero, la nuova disciplina delle ferie ha portata generale: le disposizioni ivi contenute si estendono a tutti i lavoratori, a prescindere da settori e qualifiche, travolgendo le varie disposizioni speciali che ancora sopravvivevano nel nostro ordinamento.
Per quanto riguarda il diritto alle ferie si precisa che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e non sostituibile dalla relativa indennità, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.
La legge determina il periodo minimo inderogabile di ferie ma è comunque fatta salva l’autonomia negoziale dei contratti collettivi, laddove stabiliscano condizioni di miglior favore per i lavoratori.
Il periodo minimo di quattro settimane deve essere fruito per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Si sottolinea, inoltre, che le due settimane da fruire nell’anno di maturazione devono essere obbligatoriamente consecutive se lo richiede il lavoratore. Viene comunque mantenuta una continuità con la precedente disciplina, come dimostra il riferimento all’art. 2109 c.c., laddove si parla di periodo possibilmente consecutivo, tenuto conto dell’esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.
La nuova disciplina propone un modello rafforzato rispetto alla precedente, poiché fa corrispondere alla indisponibilità del diritto alle ferie la non indennizzabilità del periodo feriale non goduto. Le ferie, quindi, vanno effettivamente godute e non possono essere sostituite da un indennizzo economico, tranne il caso in cui il lavoratore rassegni le dimissioni o venga licenziato. Attraverso lo strumento della non monetizzabilità delle ferie, pertanto, si vuole garantire l’effettiva fruizione delle ferie stesse.