
Editore: Slc Cgil Catania - Direzione: Salvo Moschetto


Il 19 gennaio è stata inoltrata al Ministero del Lavoro da SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL una richiesta di verifica sui contratti di solidarietà sottoscritti con Teleperformance.
“Quando lo scorso 24 giugno firmammo con Teleperformance l’accordo che ritirava gli 847 esuberi dichiarati sulle tre sedi italiane (Roma, Fiumicino e Taranto) a fronte dell’introduzione dei contratti di solidarietà per l’intera platea dei lavoratori di TP, ponemmo come condizione irrinunciabile l’impegno dell’azienda a rafforzare i volumi di lavoro in Italia anziché continuare a portare attività nelle sedi albanesi – così recita una nota della Segreteria Nazionale della SLC-CGIL”.
“Purtroppo a distanza di sei mesi dalla firma di quell’accordo dobbiamo constatare come l’azienda non stia dando quei segnali di discontinuità richiesti. Con centinaia di lavoratrici e lavoratori quotidianamente interessati dalla solidarietà, importanti commesse (Alitalia, Sky) continuano ad essere lavorate in maggioranza nelle sedi estere – così continua la nota della SLC-CGIL”.
“Noi riteniamo che Teleperformance abbia il dovere, verso i propri dipendenti e verso la collettività, di dare risposte concrete alla crisi delle sedi italiane – conclude SLC-CGIL – Nel biennio 2008-2010, mentre le sedi italiane vedevano l’acuirsi della crisi sfociata nella dichiarazione di 847 esuberi, le sedi albanesi, nate per l’offerta off-shore per il mercato italiano, vedevano una crescita del 700% (passando da 100 postazioni di lavoro a più di 700). E’ tempo che Teleperformance smetta di essere fra le società in outsourcing che maggiormente fanno ricorso alle delocalizzazioni, alimentando così in tutto il settore la competizione basata sulla contrazione dei costi e non più sulla qualità, e torni a puntare sulla professionalità delle centinaia di lavoratrici e lavoratori di Roma e Taranto”

Giorno 19 si è svolto il Coordinamento Nazionale di Poste alla presenza del Segr Gen Emilio Miceli e della Segretaria di Settore Poste Barbara Apuzzo.
Dopo la relazione di Barbara sono intervenuti i vari territori ed è emerso quanto di seguito:
- Circa il rinnovo del C.C.N.L. nella prossima settimana dovrebbero, dopo l'incontro dei Segr. Gen. con l'A.D. Sarmi, riprendere i lavori delle due commissioni Nazionali. I lavori per una positiva chiusura potrebbero andare avanti per tutto il mese di febbraio. Come SLC tendiamo ad un contratto che chiuda le questioni normative con alcune necessarie modifiche ma che non sconvolga l'impianto base in attesa di un possibile contratto di settore.La parte economica, visto gli indici che la determinano, ha oggettive difficoltà di chiusura rispetto alla richiesta avanzata in piattaforma.
- La situazione riguardante l'avanzamento del progetto di riorganizzazione di S.P. ha evidenziato un vero fallimento su tutto il territorio nazionale. E' stata avanzata la richiesta di un passaggio al tavolo nazionale e di iniziative per far si che, attraverso l'esigibilità dell'accordo, vengano salvaguardati i livelli occupazionali del settore.
- Le questioni che riguardano M.P. non possono prescindere dal progetto che ha l'Azienda, in termini di riorganizzazione (vedi "Banca del Sud"); sarà, pertanto, oggetto centrale di un apposito incontro dopo il passaggio con Sarmi. Ha concluso i lavori Emilio Miceli.


Con la presente Vi inoltro una richiesta relativa alle informazioni al riguardo di eventuali trattamenti meno favorevoli in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottivein ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.Tale richiesta fa parte della ricerca conoscitiva avviata, nel mese di ottobre u.s. da SLC CGIL Catania e riguarda, in questa prima fase, tutte le aziende del settore TLC.
Cordialità.
Giovanni Pistorio
Spett.le
Vodafone Omnitel n.v.
c.a.dott.ssa Emanuela Sicolo
HR Manager CATANIA
Visto il CCNL di settore per cui l’azienda è previsto fornisca, con cadenza annuale, alle OO.SS. le informazioni previste dall’art. 1 lettera E del CCNL; richiamando le disposizioni previste ai sensi del D.lgs 11.04.2006 n.198 e s.m.i. sul Testo Unico delle Pari Opportunità, per cui, fra l’altro, le aziende con oltre 100 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da trasmettere alle rappresentanze sindacali e al consigliere di parità, al fine di verificare l’attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro con particolare attenzione al principio antidiscriminatorio ulteriormente affermato con D.Lgs 25.01.2010 n.5 volto a sanzionare “ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”.
Cio premesso, ed in forza delle disposizioni prima richiamate la scrivente O.S. richiede le seguenti informazioni:
a) l’andamento dell’occupazione distinto per sesso tipologia di contratto ed inquadramento professionale;
b) la situazione lavorativa delle lavoratrici/ lavoratori al rientro dalla maternità/paternità o da un periodo di aspettativa, in particolare:
1. il numero delle lavoratrici madri con figli inferiori a 30 mesi e fino alla maturazione di tale età che hanno effettuato il passaggio temporaneo a tempo parziale con indicazione delle mansioni svolte del settore di appartenenza;
2. il numero dei lavoratori/lavoratrice che hanno avuto variazioni di mansioni e/o ruolo nell’anno successivo al rientro dalla maternità/paternità;
3. il numero dei lavoratori/lavoratrice che hanno chiuso il rapporto di lavoro ed una specifica del numero dei lavoratori/lavoratrici che hanno chiuso il rapporto di lavoro nell’anno successivo al rientro della maternità;
c) andamento della progressione di carriera delle lavoratrici/lavoratori al rientro dalla maternità/paternità o da un periodo di aspettativa;
Certi di un Vs positivo riscontro, distinti saluti
Il Segretario Generale SLC CGIL Catania
Giovanni Pistorio



Roma, 19 gennaio 2011
Spett. le
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
00192 Roma
c.a.
Dott. Francesco Cipriani
Oggetto: verifica accordo Contratti di Solidarietà.
Le scriventi Segreterie Nazionali richiedono un incontro di verifica in merito all’accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro in data 24 giugno 2010 con l’Azienda In&Out Teleperformance in data.
In particolare si chiede una verifica delle ore di solidarietà alla luce del consolidamento dei volumi di commesse già in essere e l’acquisizione di nuove commesse da parte dell’azienda In&Out SpA e della sempre più consistente quantità di lavoro effettuato dall’azienda nelle sedi estere (Albania).
Distinti saluti.
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL

La CGIL, come approvato dal Comitato Direttivo Nazionale di sabato scorso (15 gennaio), scrive ai leader di CISL e UIL, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti, per proporre un percorso di riflessione sulla democrazia e la rappresentanza sindacale.
Come spiega in una nota la Segreteria, “la CGIL avanza una proposta a tutte le parti sociali, a partire da un confronto con CISL e UIL, per giungere ad un accordo tra i sindacati sulla democrazia e la rappresentanza come prima tappa per una iniziativa legislativa”.
“E’ un diritto costituzionale dei lavoratori - prosegue la nota - quello di partecipare a tutte le decisioni che li riguardano nell’iniziativa sindacale e nell’attività di impresa. L’insieme delle forze sociali deve dunque reagire, con uno scatto di responsabilità, che escluda la proliferazione degli accordi separati e porti a norme certe, omogenee ed esigibili”.
“Lo strappo, prodottosi con la vertenza FIAT - aggiunge la nota - dimostra e conferma che il tema del consenso delle decisioni democratiche non può risolversi con le esclusioni, con la ratifica delle logiche della rottura e della disparità dei lavoratori e degli iscritti a eleggere i propri rappresentanti. La proposta parte dalla necessità di consolidare le regole del protocollo del 1993 e dal concetto che la libertà sindacale non può divenire una variabile dipendente del processo negoziale e degli accordi contrattuali di nessuna azienda”.
Alcuni dei principali obiettivi, secondo la Confederazione di Corso d'Italia, sono: la certificazione della rappresentatività di tutte le associazioni e sindacati; percorsi di consultazione dei lavoratori attraverso il voto certificato o referendario; la verifica del mandato in caso di rilevanti dissensi tra le Organizzazioni Sindacali; la definizione delle materie indisponibili alla contrattazione e al voto e la generalizzazione delle RSU in tutti i posti di lavoro. Proposte che, spiega la nota "fanno riferimento alla piattaforma unitaria del 2008, ma che la sviluppano tenendo conto delle negative novità che da allora si sono prodotte e puntando perciò a risolverle".
“La democrazia sindacale - conclude il documento - è parte fondamentale e integrante della democrazia del Paese, non solo quindi occorre non ridurre gli spazi di coesione ma ampliare democrazia e partecipazione. Per questo la CGIL lancia una grande campagna di mobilitazione che, a partire dalle assemblee dei luoghi di lavoro e nel territorio e dal sostegno alla campagna per l’elezione delle RSU in tutti i settori pubblici, punterà a coinvolgere lavoratori, pensionati e tutta la società per un obiettivo che veda al centro la libertà per i lavoratori di scegliere”.

Vediamo brevemente di mettere in evidenza qualcosina non di poco conto:
Giovanni Pistorio Coordinatore Regionale Slc Cgil Sicilia
Il 3 maggio 2010 abbiamo inviato, a chi ha responsabilità di goerno a tutti i livelli istituzionali e quindi regionali e nazionali, una richiesta di intervento per la insorgente vertenza Alicos/Almaviva/Alitalia, denunciando probabili episodi di decolazzazione selvaggia con pari decremento dei livelli occupazionali in Sicilia (vedi 2°allegato );
Qualche giorno dopo, in assenza di interlocuzione con i titolari della comunicazione del 3 maggio abbiamo inviato una richiesta di audizione alla V Commissione permanente all'ARS (vedi 3° allegato) ed in occasione della audizione che si è tenuta il 15 giugno 2010 abbiamo pure provveduto a stilare un riassunto delle richieste da noi avanzate in tale occasione( vedi 4°allegato)
Qualche giorno dopo, sempre per tornare sull'argomento, abbiamo inviato una richiesta di incontro a tutti i gruppi parlamentari presenti all'ARS e anche questa volta gli interlocutori hanno risposto "picche" ossia non hanno ritenuto di dover rispondere (vedi 5°allegato).
ALLEGATO 1- Ci dispiace constatare che le grida di allarme che noi abbiamo continuamente ( evito di allegare le innumerevoli altre richieste inviate ai diversi assessori di turno) erano perfettamente fondate. Le delocalizzazioni all'estero di servizi che, per gli interessi in gioco (privacy, licenze, autorizzazioni etc) dovrebbero essere gestiti in Italia sono evidenti e sotto gli occhi di tutti.
I pericoli che ne derivano per l'occupazione sono altrettanto chiari.
Invito tutti voi a dare ampia diffusione dei contenuti dell'allegato 1 e degli altri documenti di cui in allegato alla presente e ciò con lo scopo di poter procedere ad un riposizionamento rispetto alla verterza e per il sostegno alle eventuali nostre future iniziative.
Leggi tutti gli allegati:

Alessandro Rota Porta
Il collegato lavoro ha introdotto importanti novità sulle tutele e decadenze in materia di contratti di lavoro che ricadono anche sui co.co.co. L'articolo 32 ridisegna infatti i termini di impugnativa dei recessi e il successivo iter, con l'intento di fornire regole certe e disponendo così tempistiche fisse a cui attenersi per proporre ricorso.
La situazione illustrata nel quesito a fianco rientra a pieno titolo nella nuova formulazione dell'impugnazione dei provvedimenti del datore di lavoro: il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. In occasione del Forum Lavoro 2010, i tecnici del ministero del Lavoro hanno precisato che se non c'è forma scritta i 60 giorni non decorrono; peraltro lo stesso termine può decorrere dalla comunicazione dei motivi del recesso ove questi non siano contenuti nel licenziamento.
L'impugnativa deve avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale.
Accanto a questa regola, che conferma le previgenti disposizioni ex legge n. 604/1996, il collegato introduce un nuovo termine procedurale che fa decadere l'impugnazione - rendendola inefficace - se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, o dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
La novità
Anche nel caso in esame, perciò, impugnare il recesso non è sufficiente a interrompere i termini prescrizionali: la successiva inerzia del lavoratore che non cerchi la soluzione conciliativa o arbitrale della controversia oppure non si rivolga al giudice del lavoro entro i tempi indicati preclude allo stesso ogni tutela in merito. Peraltro, nel caso si decida di intraprendere la via extragiudiziale, se la conciliazione o l'arbitrato sono rifiutati dal datore di lavoro o non viene raggiunto l'accordo necessario al loro espletamento, scatta un ulteriore termine che riduce da 270 a 60 giorni (dal rifiuto o dal mancato accordo) i tempi per depositare il ricorso al giudice, a pena di decadenza.
Va ricordato che l'ambito di impugnazione del recesso di un contratto di collaborazione è circoscritto alla risoluzione del committente avvenuta prima della scadenza del termine del rapporto di lavoro priva di giusta causa, o con indicazione di giusta causa, ritenuta però illegittima dal collaboratore. Diversamente (ad esempio in caso di interruzione alla naturale scadenza), il contratto di collaborazione può sempre essere impugnato per rivendicare la natura subordinata del rapporto.
In tema di atipici, i termini descritti si estendono anche ai licenziamenti che presuppongono controversie relative alla qualificazione del rapporto di lavoro e alla genuinità della collaborazione.
La decorrenza
La scadenza del 23 gennaio è ininfluente e per distinguere a quali rapporti si applichino i nuovi termini di decadenza, occorre valutare il giorno di ricezione della comunicazione di recesso da parte del collaboratore: come nel caso del quesito, se questo è successivo al 24 novembre 2010 (entrata in vigore del collegato) allora si rientra nelle nuove regole, sia che si tratti di un contratto in essere, sia che sia stato stipulato successivamente a quella data. La data in questione costituisce quindi una sorta di spartiacque: chi è stato destinatario di un licenziamento ricevuto prima del 24 novembre, segue le regole previgenti e non ricade nelle procedure dell'articolo 32. Diverso è il caso di impugnativa del contratto per questioni inerenti la sola qualificazione, per rivendicarne ad esempio la natura subordinata: per questo, non vige alcuna regola di decadenza (sia ante che post 24/11), fatta salva la prescrizione di legge; potendo così il lettore rivalersi per i contratti scaduti. In merito ai nuovi termini, il collegato - salvo diversi chiarimenti che dovessero intervenire - fa infatti esclusivo riferimento alle ipotesi di recesso (prima del termine o connesso a questioni inerenti la qualificazione) senza toccare quella della mera scadenza del contratto.

Manca una settimana al termine dei 60 giorni, stabiliti dal collegato lavoro, entro i quali i lavoratori, con un contratto a termine scaduto, possono fare ricorso al proprio datore di lavoro prima di perderne definitivamente il diritto. Il 23 gennaio, infatti, è la ‘dead line’ individuata dal collegato lavoro, dopo l’entrata in vigore della legge avvenuta lo scorso 24 novembre, per quei lavoratori con un contratto a termine scaduto, oltre la quale sarà impossibile impugnare l'eventuale licenziamento irregolare, con effetto retroattivo.
Una norma “tagliola”, così ha bollato la CGIL il provvedimento che colpisce i precari che attendono un eventuale rinnovo, e contenuta in un legge che la confederazione ha più volte definito “una vera e propria controriforma del diritto e del processo del lavoro”.
Secondo le stime del sindacato di Corso d’Italia, la platea dei lavoratori interessati oscilla tra le 100mila e le 150mila persone coinvolte in quella che è, come osserva il Segretario Confederale Fulvio Fammoni, “una norma sbagliata, ingiusta e con vizi di costituzionalità”, a cui si aggiunge la “gravità” della retroattività. Con l’approvazione del collegato lavoro, spiega il dirigente sindacale, “un lavoratore precario con contratto a termine scaduto viene messo nella condizione di dover decidere se impugnare il contratto irregolare o perdere per sempre quel diritto”. Un fatto, rileva Fammoni, “che crea una disparità fortissima anche perché, in questa maniera, si equipara la conclusione di un contratto temporaneo ad un licenziamento”.
Tempi strettissimi, quindi, che per Fammoni determineranno “una sanatoria al rovescio, perché tanti precari non verranno a sapere in tempo che i termini sono cambiati”, ma anche un'impennata del contenzioso, “cioè l'esatto contrario di quanto il governo dichiara di voler perseguire” con l'allargamento del ricorso all'arbitrato. La CGIL è impegnata, con le sue strutture su tutto il territorio nazionale, in un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori potenzialmente coinvolti e rinnova l’appello agli organi di informazione perché, alla luce dei sette giorni che ci dividono dalla scadenza, si accenda un faro sul tema.
“Il governo avrebbe dovuto sentire l’obbligo di informare i lavoratori, anche attraverso l’uso della pubblicità istituzionale, eppure non ha fatto nulla”, denuncia Fammoni, ed è anche per questo che tutte le sedi della confederazione stanno lavorando per dare consulenza e tutela a chi è interessato dalla scadenza, registrando al momento “già migliaia di richieste di informazione e di soccorso giunte”. Alla fine di questa settimana, al termine della scadenza per decidere l’impugnativa, “forniremo i primi dati - annuncia il Segretario Confederale CGIL - sapendo che anche altri sindacati e associazioni stanno predisponendo i ricorsi”.
Ma non solo, la Confederazione di Corso d'Italia, su questo punto così come sull'intero collegato lavoro, sta predisponendo una memoria su principali vizi di incostituzionalità della legge. La CGIL ricorda infine, che i contratti di lavoro precari, già conclusi da tempo, se si ritiene siano viziati da irregolarità, devono essere contestati per scritto entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore della Legge. Questo lo si può fare anche con una lettera che interrompa i termini di legge. Successivamente si avranno 270 giorni a disposizione per andare ad un giudice per riaffermare il diritto.

COMUNICATO
A distanza di diversi giorni dalla richiesta di SLC-CGIL di avere rassicurazioni da Teleperformance circa il rafforzamento delle sedi italiane, l’unica risposta che dobbiamo registrare è una generica rassicurazione circa una presunta centralità delle sedi italiane.
Purtroppo i fatti dicono cose diverse. A fronte di una sede, quella albanese, che in due anni passa da 100 a 750 postazioni di lavoro, le sedi italiane di Teleperformance sono dal giugno scorso interessate dai contratti di solidarietà a fronte della dichiarazione, fatta ad aprile, di quasi 900 esuberi. Nonostante a giugno l’azienda avesse preso impegni precisi circa il consolidamento delle campagne lavorate in Italia, ad oggi dobbiamo constatare come importanti commesse (Alitalia, Sky) sia ancora in maggioranza lavorate in Albania.
La SLC-CGIL ritiene che anziché evocare fantomatici complotti, molto meglio farebbe Teleperformance a rispondere una volta per tutte alla domanda, in verità molto semplice, sull’effettiva volontà di fare delle sedi italiane delle sedi strategiche. Del resto basta leggere dal sito www.teleperformance.com la descrizione delle filiali albanesi per apprendere come esse siano nate per “…offrire una soluzione CRM off-shore per il mercato italiano…” con la finalità di dare “…da fuori un servizio per l’Italia migliore di quello italiano…”.
Noi continuiamo a pensare, molto semplicemente, che questa non sia la strada per consolidare lavoro in Italia. Anziché guardare il dito che indica la luna, bene farebbe il management di Teleperformance a dare segnali reali della volontà di superare la crisi delle sedi italiane, magari riportando a Roma piuttosto che a Taranto, una parte del lavoro portato fuori!
Segreteria Nazionale SLC-CGIL

Ingegner Massimo Sarmi
Amministrato Delegato
Dottor Claudio Picucci
Resp. Risorse Umane Centrale
Poste Italiane S.p.A.
00144 Roma
L’avvicinarsi del 23 gennaio, termine ultimo per impugnare i contratti a termine e precari cessati entro l’entrata in vigore della legge 183/10 (cosiddetto “collegato lavoro”), comporterà l’impugnazione di contratti anche da parte di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che hanno prestato a vario titolo il loro servizio presso Poste Italiane.
In un momento storico tra i peggiori per chi è nella condizione di dover trovare una nuova occupazione è del tutto evidente che tali azioni scaturiscono dalla sofferenza per la propria condizione lavorativa e si pongono, al contempo, il solo scopo di non incorrere nelle decadenze previste dalla normativa sopra citata. Di fronte a questo scenario, un’importante azienda come la Rai, ha già dato la propria disponibilità ad avviare un confronto in merito alle problematiche derivanti dalla legge n.183/2010 e, cosa più importante, si è impegnata, in attesa di perfezionare un nuovo accordo in materia di lavoro a tempo determinato, a non tener conto, ai fini di future utilizzazioni, di eventuali comunicazioni di impugnazione dei contratti.
Vi chiediamo, pertanto, di formalizzare l’intenzione dell’azienda di non procedere ad atti che possano ledere il diritto e la dignità di tante lavoratrici e tanti lavoratori.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
Emilio Miceli

Lo stress lavoro-correlato è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale, e deriva essenzialmente dal fatto che talune persone non si sentono in grado di corrispondere, sul lavoro, alle richieste o aspettative riposte in loro.
Da gennaio tale stato deve essere oggetto di rilevazione.
Più esattamente, deve essere avviata la valutazione preliminare, volta a identificare sia gli "eventi sentinella", che possono far ritenere sia in atto una situazione di stress lavoro-correlato, sia i fattori nel contesto lavorativo che possono determinare lo stress.
Un primo intervento può consistere nella consegna a ciascun lavoratore di un opuscolo informativo, che avvii il confronto ed aiuti ciascun lavoratore a identificare i fattori ed i sintomi dello stress collegato, non a fattori personali o familiari, bensì al lavoro.
La definizione dei ruoli, degli obiettivi e delle responsabilità di ognuno spesso aiuta ad alleggerire la tensione, così come rileva l'identificazione di ritmi di lavoro adeguati alle capacità dei singoli lavoratori.
Nello stesso senso va la pianificazione di adeguati interventi formativi, che coinvolgano e valorizzino i dipendenti. Non solo formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, come impone il testo unico recepito con il Dlgs 81/2008, ma aggiornamento professionale volto ad assicurare il mantenimento delle competenze, le motivazioni personali e la crescita professionale, fattori inequivocabilmente anti-stress.
È obbligo del datore di lavoro provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza connessi alla sua attività.
Nelle imprese che occupano fino a cinque lavoratori, qualora emergano elementi positivi di rischio, la procedura per una valutazione più approfondita può essere più semplice che in altri contesti, e concretizzarsi, per esempio, in riunioni con i dipendenti, intesi a trovare soluzioni migliorative dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, nel documento di valutazione dei rischi deve emergere l'avvio della procedura di valutazione e i tempi previsti per la sua conclusione.

Leggi pure: Lavori usuranti, si va prima in pensione - 18 aprile 2011 -
Dopo 20 anni di discussioni, passi avanti, ripensamenti, veti incrociati, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sugli sconti i requisiti di età e contributi per la pensione, una compensazione per i lavoratori che hanno svolto «attività usuranti». In ogni caso sono sempre richiesti almeno 35 anni di contributi. A regime, dal 2013, sull'età per il pensionamento e sulla quota tra anzianità...continua...

Passa sul filo di lana il referendum sull'accordo per il rilancio dello stabilimento di Mirafiori firmato il 23 dicembre scorso, da Fim, Fismic, Uilm, Ugl e Associazione quadri. Dopo quasi 10 ore di scrutinio, nei 9 seggi, oltre a quello del turno di notte, il risultato ha assegnato la vittoria al si' con 2.735 voti, pari al 54,05%. Il no si e' fermato a 2.325 voti, pari al 45,95%. Per la prima meta' dello scrutinio, riguardante i seggi dove hanno votato gli operai addetti al montaggio, si era avuta una predominanza del no, poi con lo scrutinio del quinto seggio, quello degli impiegati, il risultato si e' ribaltato. In totale i voti validi sono stati 5.060, mentre le schede bianche o nulle sono state 59. I votanti, quindi, sono stati 5.119, su 5.431 aventi diritto.
Fino alla fine non e' mancata suspance: durante lo scrutinio dell'ultimo seggio, si sono verificati momenti di tensione con il malore di un rappresentante della Fiom e la conseguente sospensione dello spoglio terminato oltre le 7 di questa mattina. La prevalenza dei "no" si e' avuta nei primi quattro seggi scrutinati relativi al montaggio con 1.576 voti contrari e 1.386 a favore e nel seggio 2, uno dei due relativi alla lastratura, con 218 no e 202 si'. In totale, i "si'" degli operai delle carrozzerie di Mirafiori, senza il seggio relativo al voto degli impiegati, superano i "no" di 9 voti.