Oggetto: Art. 1, comma 67, Legge n. 247/2007; Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 - Sgravio contributivo sulle erogazioni correlate ad incrementi di produttività previste dalla contrattazione di secondo livello - Premio di Risultato
L’art. 1, comma 67, della Legge n. 247/2007 ha introdotto l’istituto dello sgravio contributivo sulle erogazioni legate all’incremento di produttività aziendale corrisposte in applicazione di accordi collettivi aziendali o territoriali.
In virtù delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro 17 dicembre 2009, Telecom Italia è stata ammessa dall’INPS allo sgravio contributivo sulle somme erogate a titolo di Premio di Risultato nel corso del 2009; lo sgravio spetta - entro il limite del 2,25% della retribuzione annua individuale imponibile ai fini previdenziali - nella misura massima del 25% per i contributi a carico del datore di lavoro e integralmente per i contributi a carico del lavoratore.
Con il foglio paga di settembre 2010 Telecom Italia ha restituito ai dipendenti (voce “/3G2 SGRAVIO C/TO DIP”) la quota di contributi a loro carico sul Premio di Risultato erogato nel 2009 ammessa allo sgravio contributivo.
I contributi restituiti ai dipendenti hanno incrementato il relativo imponibile fiscale determinato ai fini IRPEF del mese di settembre 2010. A seguito della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 27 settembre 2010, gli stessi abbatteranno l’imponibile fiscale annuo e saranno assoggettati all’imposta sostitutiva del 10% prevista per le somme correlate agli incrementi di produttività, laddove ne ricorrano i presupposti, o a tassazione separata, negli altri casi; le relative operazioni di conguaglio saranno effettuate da Telecom Italia entro il mese di dicembre 2010.