L'agenzia delle entrate ha riconosciuto che il lavoro notturno deve essere tassato al 10% e non con la tassazione “normale” IRPEF (al 27°o 38%).
Questo significa che chiunque abbia svolto qualunque attività lavorativa in un orario compreso dalle 22,00 alle 7,00 del mattino, dal 1 luglio 2008 ad oggi, può richiedere al fisco che gli venga restituita la differenza tra il 10% dovuto e la maggiore aliquota pagata.
Con questa dicitura l'agenzia delle entrate si riferisce ad ogni attività svolta, sia essa all'interno di un orario stabilito (ad esempio al 119, dove l'orario arriva alle ore 23,00; oppure nei reparti in cui si copre lo 0-24), ma anche ogni attività, anche sporadica, come l'intervento in reperibilità in orario notturno.
Tale tassazione ridotta può essere richiesta fino ad un massimale di 3.000 euro per il 2008 e di 6.000 per il 2009 (per cui è importante verificare al rigo 90 del CUD, dell'anno considerato, che non sia stata superata tale cifra). La richiesta di rimborso deve essere fatta all'agenzia delle entrate e può essere fatta in diversi modi (UNICO integrativo, 730 integrativo o istanza di rimborso) a seconda dell’anno in cui si è svolto il lavoro notturno e della data in cui si presenta la domanda.
Fin da subito invitiamo tutti i colleghi interessati alla detassazione a richiedere il conteggio dei vari anni con il modello che riportiamo di seguito in copia.
Tale modello dovrà essere recapitato prima possibile al rappresentante sindacale che provvederà ad inoltrarlo all’azienda.
Ovviamente la RSU/RSA di SLC/CGIL sono a disposizione per ogni info
Scarica modulo che dovrebbe essere inoltrato all'azienda..
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TLC Circ SLC su tassazione lavoro notturno.doc