E’ la forma di rappresentanza sindacale in azienda introdotta dall’art. 19 della Legge 300 del 1970. Nella sua formulazione originaria, tale norma prevedeva che, nell’ambito di ciascuno dei sindacati aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale oppure dei sindacati firmatari di contratti collettivi applicati nella unità produttiva, potessero essere costituite Rappresentanze Sindacali Aziendali (r.s.a.).
A seguito della consultazione referendaria del giugno 1995, oggi l’unico vincolo per una associazione sindacale al fine della costituzione di una r.s.a. è quello di essere firmatari di contratti collettivi applicati nella unità produttiva.
La Legge 300/1970 non dice nulla sulle modalità di costituzione, sulla struttura organizzativa e sulle regole di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali rimettendosi alla completa libertà di organizzazione sindacale.
Compiti delle R.S.A.
La legge non determina in via generale funzioni e compiti delle rappresentanze sindacali aziendali, ma attribuisce il ruolo di interlocutore dell'azienda
Dirigenti delle R.S.A.
Con riferimento al contesto legale la giurisprudenza afferma che per "dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali" devono intendersi tutti i delegati che compongono la rappresentanza sindacale, cosicché le prerogative e tutele di cui sopra spettano necessariamente a ciascun componente di detta rappresentanza (Cass. 5 febbraio 2003, n. 1684).
La legge prevede espressamente l'attribuzione ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di permessi retribuiti e non retribuiti.
Permessi retribuiti
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, cioè per lo svolgimento di attività di tutela sindacale nell'interesse diretto dei lavoratori occupati nell'impresa.
I permessi retribuiti non possono avere durata inferiore a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c); nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non possono essere inferiore ad un'ora l'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende fruire di un permesso retribuito deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di norma non inferiore a 24 ore tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Il titolare del permesso non ha l'onere di indicare lo specifico motivo per cui il permesso è chiesto, né il datore di lavoro ha il diritto di accertare preventivamente la specifica natura dall'attività da svolgere; non è tuttavia ammissibile l'uso del permesso per fini personali o diversi da quelli connessi alla sua funzione (Cass. 14 gennaio 2003, n. 454); circa le modalità di fruizione dei permessi, cfr. anche Cass. 15 dicembre 1999, n. 14128).
È discusso se, in caso di presenza di una pluralità di rappresentanze sindacali aziendali, a ciascuna di esse spetti il prescritto monte ore, ovvero se detto monte ore debba essere ripartito tra le diverse rappresentanze.
Permessi non retribuiti
Oltre ai permessi retribuiti di cui si è detto, i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni l'anno. I lavoratori che intendono usufruire di tali permessi debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di norma non inferiore a tre giorni tramite la propria rappresentanza sindacale.
Le ipotesi elencate nell'art. 24, L. n. 300/1970, non hanno carattere tassativo: la formula impiegata individua, a titolo esemplificativo, varie attività di natura sindacale da svolgere tipicamente all'esterno dell'azienda per interessi di carattere più generale, come ad esempio i corsi di formazione sindacale (Cass. 8 novembre 1996, n. 9765).
Limiti al trasferimento
L'art. 22, L. n. 300/1970, stabilisce che il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali non può essere disposto senza il previo nulla osta della associazione sindacale di appartenenza.
La garanzia riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione della loro posizione nell'organismo sindacale, svolgono per le specifiche funzioni espletate un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale aziendale come ad esempio può oggettivamente risultare dalla titolarità dei permessi sindacali (Cass. 29 ottobre 1990, n. 10438).
La giurisprudenza ha peraltro osservato che la trasferta può egualmente rivelarsi illegittima in quanto configuri una condotta antisindacale ex art. 28, L. n. 300/1970, se oggettivamente idonea - per le specifiche modalità, la relativa durata, le motivazioni addotte, la frequenza con cui si verifica nonché la concreta possibilità per il lavoratore di godere di permessi - a ledere la libertà e l'attività sindacale per comportare un lungo allontanamento del rappresentante sindacale dai compagni di lavoro o per limitare in altro modo la possibilità di svolgimento dell'attività sindacale (Cass. 9 agosto 2002, n. 12121).
La disposizione in esame si applica fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui il dirigente è cessato dall'incarico.
Tutela in caso di licenziamento
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ad una specifica tutela in caso di licenziamento.
Nel corso del giudizio instaurato sulla legittimità del licenziamento, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, qualora ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza che dispone la reintegrazione del lavoratore è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
La tutela di cui sopra si applica per tutta la durata dell'incarico e per i 12 mesi successivi alla sua cessazione.