La Cassazione, con sentenza nr. 21967/2010 ha stabilito che il carattere ritorsivo di un licenziamento, fa scattare l’immediato obbligo di reintegra nel posto di lavoro.
Il caso ha riguardato una lavoratrice che si è vista licenziare, per essersi rifiutata di trasferirsi in altra sede perchè necessitato ad accudire un famigliare malato.
La signora in questione infatti ha il marito gravemente malato tanto da, beneficiare dei benefici previsti dalla L. 104 sulla disabilità.
La lavoratrice, dopo aver comunicato l’accettazione dei benefici previsti dalla L.104, veniva dapprima trasferita in altra città e, in seguito licenziata, con la motivazione di una riorganizzazione aziendale. Il Tribunale di primo grado, riconosceva l’illegittimità del licenziamento, condannando la società alla riassunzione e al risarcimento del danno.