La tassazione sulla casa è caratterizzata dalla nuova imposta unica comunale, la Iuc che a sua volta è divisa in tre parti. Abbiamo l'Imu sulla parte patrimoniale, la Tasi sui servizi indivisibili e la Tari sulla raccolta dei rifiuti.
Per pagare questa tassa riceveremo direttamente a casa un bollettino predisposto dai comuni e suddiviso in quattro rate: entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, aprile, agosto e dicembre.
All'interno del bollettino troveremo tre importi, uno per ogni componente del prelievo.
IMU
Saranno esenti le abitazioni principali con eccezione delle categorie A/1, A//, A/9. Esenti anche terreni agricoli e (probabilmente) i fabbricati rurali.
TASI
La tassa si paga sia sulla prima che sulla seconda casa da parte del proprietario dell’immobile ma anche dall’inquilino (che usa i servizi comunali) che dovrà versare una quota fra il 10 e il 30% della Tasi.
L'aliquota è pari all'1 per mille con tetto massimo, solo per il 2014 del 2,5 sulla prima casa. La somma dell'imposta municipale e il tributo sui servizi non potrà superare il tetto massimo previsto per l'Imu, il 10,6 per mille sugli immobili diversi dall'abitazione principale.
I vari comuni potranno prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: abitazioni con un unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo; locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo o ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
TARI
Il tributo commisurato ai metri quadrati è dovuto da chiunque produca rifiuti urbani nella misura dei quantitativi e delle tipologie dei prodotti misurabile anche in relazione al possesso e alla detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
A non pagare la Tari sono le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio). Inoltre la Tari non è dovuta sui terreni agricoli, ma solo sui fabbricati strumentali.
Anche per la Tari spetta ai singoli Comuni decidere su eventuali ipotesi di riduzioni tariffarie ad esempio, abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso limitato, fabbricati rurali a uso abitativo.
Attenzione: la componente sui rifiuti per il 2014 non potrà superare quella del 2013 e sarà ridotta di un 10% nel 2015 e di un ulteriore 10% nel 2016.