28 settembre 2011

CGIL: DELIBERE ATTUATIVE DELLO STATUTO

- Le Aree programmatiche congressuali -

1.3. Nel corso della prima seduta del Comitato direttivo eletto dal Congresso nazionale, e comunque entro due mesi dalla conclusione del Congresso nazionale, la/e mozione/i congressuale/i di minoranza potranno essere eventualmente confermate specificandone le caratteristiche.

Esse assumeranno la denominazione di “Aree programmatiche congressuali”.

Con la presentazione al Direttivo nazionale, le “Aree programmatiche congressuali” si intendono costituite in tutta l’organizzazione.

Gli appartenenti alla/e minoranza/e congressuale/i che non intendono aderire alle “Aree programmatiche congressuali” presentano la loro dichiarazione di non adesione negli organismi di appartenenza.

1.3.1. Alle “Aree programmatiche congressuali” e alle minoranze di cui sopra sono consentiti:

a) la piena agibilità delle sedi sindacali o, in casi eccezionali, di sedi convegnistiche diverse;

b) l’utilizzo degli strumenti interni di informazione;

c) l’accesso agli strumenti di informazione che implichi costi aggiuntivi, nelle modalità stabilite dalle Segreterie, compatibilmente con i vincoli finanziari;

d) il diritto di proposta per le sostituzioni negli organismi dirigenti inerenti alla propria area di riferimento.

1.3.2. Le iniziative interne ed esterne delle “Aree programmatiche congressuali” dovranno preventivamente essere concordate con la Segreteria di riferimento, ai fini delle compatibilità finanziarie.

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