Con circolare n. 142 del 5 novembre 2010 sono state illustrate le innovazioni introdotte dall’articolo 12, commi da 12septies a 12undecies, della legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di ricongiunzione e di trasferimento delle contribuzioni nel FPLD, con conseguente abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione delle posizioni assicurative.
Con circolare n. 97 del 22 luglio scorso è stata estesa ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici l’applicazione della legge n. 322/1958 che in precedenza non aveva mai trovato applicazione in quanto il trasferimento delle posizioni assicurative dai predetti Fondi all’Ago era regolato dalle specifiche norme, abrogate dalla citata legge 122 a far tempo dal 1° luglio 2010.
Per effetto delle disposizioni contenute nelle circolari sopra citate i lavoratori iscritti ai Fondi Telefonici ed Elettrici che siano cessati dal servizio entro la data del 30 luglio 2010 senza diritto a pensione e che non si siano avvalsi della facoltà di versare volontariamente, possono ottenere il trasferimento d’ufficio delle posizioni assicurative nel FPLD.
I lavoratori cessati dal 31 luglio 2010 che intendano trasferire la contribuzione dai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici potranno invece esercitare tale facoltà solo a titolo oneroso, con le modalità già descritte nella predetta circolare n. 142.
In merito alla trasferibilità della posizione assicurativa dai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici sono pervenuti alla scrivente Direzione numerosi quesiti, con particolare riguardo ai soggetti in mobilità.
Per meglio individuare i criteri applicabili in tale situazione contributiva occorre innanzitutto stabilire in quale delle seguenti tipologie rientrino gli interessati:
1. lavoratori che, cessati entro il 30 luglio 2010, pur maturando ulteriore contribuzione di natura non obbligatoria, anche successivamente alla predetta data, non raggiungano comunque il diritto a pensione nel Fondo Elettrici o Telefonici (v. circ. n. 142, parte seconda, punto 1.1., lettera b);
2. lavoratori cessati prima dell’abrogazione delle norme riguardanti il trasferimento gratuito che, per effetto dell’accredito della contribuzione figurativa per mobilità, raggiungano il diritto alla pensione del Fondo;
3. lavoratori cessati dopo il 30 luglio 2010.
Sulla base di quanto già disposto nelle circolari citate in premessa, i lavoratori di cui al punto 1) hanno diritto al trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo all’AGO a titolo gratuito e d’ufficio.
Invece, i lavoratori che rientrano nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3) potranno ottenere il trasferimento della posizione assicurativa avvalendosi dell’art.12, commi 12octies e 12novies, della legge 122, ovvero, ricorrendone i requisiti, potranno esercitare la facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, come modificato dal citato art. 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010, in entrambi i casi a titolo oneroso.
In proposito va ulteriormente precisato che la posizione assicurativa dei soggetti in mobilità, iscritti ai Fondi Elettrici e Telefonici, che intendano liquidare la pensione a carico del FPLD utilizzando anche la contribuzione figurativa accreditata nel Fondo speciale in corrispondenza dei periodi di fruizione della relativa indennità, dovrà essere trasferita, sia a titolo gratuito che oneroso, solo in epoca successiva all’ultimo contributo figurativo accreditato per tale evento.
Ciò in quanto il trasferimento della contribuzione obbligatoria al FPLD farebbe venire meno il requisito contributivo necessario ad accreditare nel Fondo i periodi di mobilità successivi a tale operazione, con conseguente impossibilità per gli interessati di vedersi riconosciuta e valutata ai fini pensionistici la corrispondente anzianità contributiva.
Analogamente - qualora i medesimi lavoratori, ancora in mobilità, presentino istanza di ricongiunzione nel FPLD ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 – potranno far transitare nel FPLD solo i periodi contributivi maturati entro la fine del mese di presentazione della relativa domanda, perdendo il diritto all’accredito figurativo nel Fondo dei periodi di fruizione dell’indennità di mobilità successivi a tale momento.
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