25 aprile 2013

TELECAMERE NEI LUOGHI DI LAVORO E DIRITTI DEI LAVORATORI

Nella newsletter n. 370 del 1° marzo 2013,  il Garante Privacy, circa l’uso di telecamere sui luoghi di lavoro, precisa che la televigilanza, con scopo di anti-taccheggio e anti-rapina, protezione del patrimonio in genere, non deve consentire forme di controllo a distanza dei lavoratori. Esempio: non si possono riprendere i lavoratori che passano il badge, poiché così si verifica l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa, concretizzando un controllo occulto del lavoratore.

Controllo della navigazione del dipendente
Il Garante privacy ha ribadito che è illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori. Nel caso specifico un’azienda ha controllato per nove mesi la navigazione on line di un dipendente attraverso un software in grado di memorizzare “in chiaro”, tra l’altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.
Il controllo sistematico della navigazione viola infatti lo Statuto dei lavoratori, che vieta l’impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da “esigenze organizzative e produttive” (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).
Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante.