22 marzo 2011

Certificato di malattia: diritto del lavoratore ad avere copia cartacea. Quesito posto alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito.

Diverse nostre sedi ci segnalano che sempre più di frequente, medici di base, operatori numero verde e operatori Inps sostengono il venir meno dell'obbligo della presentazione del certificato medico al datore di lavoro (settore privato) allorquando vi sia stato l'invio telematico da parte del medico certificatore.

Tale procedura, a loro avviso, esime il medico dal dare copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia al lavoratore.

Nelle nostre precedenti circolari abbiamo sempre ribadito il diritto del lavoratore ad avere copia cartacea della certificazione inviata telematicamente dal medico.

Abbiamo voluto confrontarci anche con la Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito (Dottor Golino) che al nostro quesito ha così risposto:

L'art. 3 del D.M. 26 febbraio 2010 prevede che il medico che trasmette il certificato di malattia telematico all'Inps rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia. Il successivo art. 4 stabilisce che il lavoratore del settore privato è tenuto, entro due giorni, a trasmettere l'attestazione di malattia al proprio datore di lavoro "salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'Inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione”.

L'Istituto con le circolari n. 60/2010, n. 119/2010, n. 164/2010 ha dato attuazione al suddetto decreto fornendo specifiche indicazioni agli utenti. Inoltre, con la circolare n. 21/2011, cui si rinvia, ha fornito chiarimenti circa l'art. 25 della legge n. 183/2010. Pertanto, fatti salvi i casi in cui il medico sia oggettivamente impossibilitato a stampare copia del certificato e dell'attestato di malattia (nel qual caso comunicherà al lavoratore solo il numero di protocollo del documento), il medico è tenuto a fornire al lavoratore la suddetta copia (art. 3, n. 2 D.M. 26.02.2010). Si precisa, altresì, che tale adempimento ha anche lo scopo di ricordare al lavoratore la sua responsabilità in merito alla corretta indicazione dei dati anagrafici e soprattutto dell'indirizzo di reperibilità. Infatti, è onere del lavoratore verificare l'esistenza di eventuali errori od omissioni circa il suddetto indirizzo dai quali poi potrebbe scaturire l'impossibilità ad eseguire la visita medica di controllo domiciliare e la conseguente applicazione delle sanzioni.

Si precisa, infine, che anche nel caso in cui il datore di lavoro venga obbligato per legge a richiedere l'abilitazione alla visualizzazione o alla ricezione tramite PEC degli attestati di malattia dei propri dipendenti, liberando in tal modo il lavoratore dall'onere di trasmettere l'attestato stesso alla propria azienda, possono presentarsi particolari situazioni (ad esempio di tipo tecnico) in cui lo stesso datore di lavoro, eventualmente impossibilitato temporaneamente a visualizzare l'attestato, chieda legittimamente al lavoratore di trasmettergliene copia cartacea.

Pertanto confermiamo che il medico oltre all'obbligo dell'invio telematico del certificato e dell'attestato di malattia ha, anche, l'obbligo di rilasciarne relativa copia al lavoratore.

Cari saluti

p./Il settore p./il Collegio di Presidenza

(Roberto Scipioni) (Franca Gasparri)

All.1

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto 26 febbraio 2010

art. 3

Modalita' di trasmissione telematica Medico - INPS

1. Il certificato di malattia e' inviato per via telematica direttamente dal medico all'INPS, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il medico curante rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1.

Art. 4

Modalita' di trasmissione INPS - Datore di lavoro

1. L'INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, secondo le modalita' stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il lavoratore del settore privato e' tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalita' stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.

circolare n. 60/2010

….1. Effetti della nuova disciplina.

A partire dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’Inps, per il tramite del SAC, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all’interessato. A tal fine, ricevono dal Ministero dell’economia e delle finanze apposite credenziali di accesso.

Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto previa identificazione con PIN. L’attestato di malattia è reso invece disponibile per il datore di lavoro pubblico o privato, secondo le modalità di seguito specificate.

Inoltre, i certificati dei lavoratori del settore privato aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps, vengono anche trattati per le finalità istituzionali.

2. Descrizione del processo.

Il processo in questione prevede competenze specifiche così ripartite:

- i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con SSN) acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps; inoltre, possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC;

- dopo l’invio all’Inps, il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;

- l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;

- l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;

- l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato);

- l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

2.1 Medico curante

La trasmissione del certificato di malattia telematico comprende obbligatoriamente l’inserimento da parte del medico curante dei seguenti dati: codice fiscale del lavoratore; residenza o domicilio abituale;

eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia; codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi; data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia; modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea:

A) dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;

B) del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

Circolare n. 21/2011

…L’art. 25 (Legge 183/2010) in esame non intende invece apportare alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell’indennità di malattia erogata dall’Inps ai lavoratori del settore privato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni.

Pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa.