Oggetto: ATTO Governo n.331:
Regolamento ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 64/2010, convertito nella l. n. 100/2010
Il 15 febbraio 2011 è stato trasmesso al Presidente del Senato, al fine dell'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, lo schema del decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico sinfoniche, di forme organizzative speciali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010. n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010.
A giudizio di questa organizzazione sindacale, lo schema di decreto in esame lede la libera ed autonoma organizzazione dell'espressione artistica e culturale. La nostra Costituzione, infatti, attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9) garantendo il libero esercizio dell’arte e della scienza (art. 33) e la piena autonomia di organizzazione alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie.
Nel provvedimento in oggetto, infatti , la produzione lirico-sinfonica viene sottoposta ad un penetrante controllo del Governo ed asservita agli interessi dei privati. Gli artisti sono mortificati nelle loro aspirazioni professionali, nelle retribuzioni, nelle libertà sindacali.
1. Il pregiudizio alla libertà di espressione artistica e culturale
Il regolamento in via di approvazione pregiudica la libertà di espressione artistica e culturale. Infatti, l'art. 3, comma 2, lett. a), dello schema di regolamento prevede “l'univoca attribuzione all'organo di gestione di adeguata autonomia decisionale”. Mentre l'art. 4 stabilisce che “La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali”. Il potere del Ministro per i beni e le attività culturali, di controllare la produzione culturale del settore, è di nuovo affermato nell'art. 3, comma 3, dello schema di regolamento. In sostanza detto regolamento condiziona la produzione culturale alla volontà del Governo, attribuendo al Ministro per i beni e le attività culturali, il potere sull'organizzazione delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, con riferimento agli statuti e alla programmazione artistica degli stessi.
2. La produzione artistica riservata a pochi
La produzione culturale e artistica è un valore essenziale, che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale e che deve essere assicurato a tutti i cittadini.
Lo schema di regolamento in esame, definendo criteri direttivi e regole per l'attribuzione di forme di autonomia speciale alle sole fondazioni liriche più virtuose, garantisce solo a queste ultime un solido finanziamento economico con conseguente capacità di programmazione e produzione. Ciò significa che si assicura l’attività solo del Teatro alla Scala di Milano e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Tutte le altre fondazioni liriche presenti sul nostro territorio, non rispondendo ai parametri richiesti, sarebbero costrette alla chiusura. Insomma, solo a pochi cittadini sarebbero riservati il godimento e l’arricchimento culturale derivante dalla frequentazione della buona musica.
Il regolamento in esame, infatti, attribuisce alle fondazioni liriche sinfoniche più virtuose la facoltà di dotarsi di forme di autonomia speciale. Tali forme riguarderanno quelle fondazioni che presentano assoluto rilievo internazionale, eccezionali capacità produttive, rilevanti ricavi propri e un significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati.
Peraltro, tali parametri di differenziazione vanno oltre il dettato legislativo. L'art. 1, comma 1, lett. f), d. l. n. 64/2010, definisce solo come “eventuale” la previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico sinfoniche. È la stessa legge, pertanto, che attribuisce priorità ad una regolamentazione organica dell'intero sistema delle fondazioni lirico sinfoniche, nel quale può trovare spazio l’eventuale costituzione di fondazioni liriche aventi carattere speciale.
L'art. 3, comma 5, attribuisce inoltre a ciascuna fondazione lirico-sinfonica, dotata di forma organizzativa speciale, la facoltà di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un contratto collettivo di lavoro autonomo dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Secondo questa organizzazione sindacale, la previsione di un autonomo contratto collettivo di lavoro crea condizioni di pesante discriminazione tra lavoratori appartenenti alla stessa categoria, peraltro, mettendo a repentaglio per alcuni la stessa possibilità di lavoro nel settore oggetto del regolamento.
3. Violazione degli obblighi di legge in materia di consultazione delle rappresentanze sindacali
L'art. 1, comma 1bis, lett. a), d. l. n. 64/2010, nel dettare i criteri direttivi a cui si devono attenere i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto, stabilisce alla lett. a) di “prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative”e alla lett. b) “di costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori”.
Tale procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali non è stata rispettata.
Nella definizione dello schema di regolamento in oggetto sono stati ascoltati i rappresentanti delle fondazioni lirico-sinfoniche interessate ma non i rappresentanti sindacali dei lavoratori e gli altri soggetti indicati nella disposizione sopra menzionata. Ugualmente inascoltati sono rimaste le richieste di incontro rivolte dalle organizzazioni sindacali al Ministro per i beni e le attività culturali, On. Bondi.
Lo stesso Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di sezione del 9 dicembre 2010, chiamato dal Ministero per i beni e le attività culturali a formulare un parere sullo schema di provvedimento, ha sottolineato la violazione della procedura di consultazione sindacale .
L’organizzazione sindacale SLC- CGIL intende rilevare che la finalità prevista dall'art. 1, d. l. n. 64/2010, convertito in l. n. 100/2010 (riordino del settore lirico sinfonico) può essere realizzata solo se il confronto con le parti sociali sia precedente alla emanazione dei regolamenti attuativi della riforma, e non successivo. Una efficace riforma del Settore, finalizzata a garantire la produzione e la fruizione della Cultura, non può infatti prescindere dalla preventiva consultazione dei rappresentati di questa categoria di lavoratori perché, nella fattispecie, il lavoratore-artista è egli stesso il primo garante del valore culturale.
Tutto ciò considerato, la organizzazione sindacale SLC- CGIL
CHIEDE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
di vigilare affinché i regolamenti attuativi della legge n.100/2010 siano adottati nel pieno rispetto della legge, dei principi costituzionali, dei diritti e dell’occupazione dei lavoratori che operano al servizio dell’ arte della musica e della danza.
Roma,16 marzo 2011
Il Segretario Generale
Emilio Miceli