24 febbraio 2012

Poste: Sentenza Tribunale di Roma art. 28


1. Le associazioni sindacali in epigrafe agiscono, ex art. 28 Stato lav., denunziando l'antisindacalità, ed invocando la repressione giudiziale, della condotta tenuta da Poste Italiane s.p.a., nell'ambito della fase di confronto ex art. 2 letto A) CCNL di settore (avviata il 9.11.2011) riguardante il processo di riorganizzazione dei Mercati Privati, consistita nel rifiuto datoriale di istituire con le suddette associazioni un "tavolo separato" di confronto rispetto a SLC CGIL.
Le associazioni ricorrenti avevano motivato la loro richiesta di "tavolo separato" adducendo l'esistenza di pregressi recenti contrasti insorti tra le medesime ed il sindacato CGIL, di gravità tale, a causa dei comportamenti scorretti imputabili a quest'ultimo, da impedire alle prime di condividere con esso la medesima sede di confronto.