Il presente documento contiene norme procedurali ed interpretative relative all’applicazione dell’Accordo Quadro (di seguito denominato A.Q.) per la erogazione degli ammortizzatori in deroga nella Regione Siciliana .
1. I competenti Uffici del Lavoro, entro 5 gg. lavorativi dalla data di ricezione dell’istanza da parte del soggetto richiedente- azienda o OO.SS- documentata con apposizione di estremi del protocollo, provvedono a fissare la data dell’incontro fra le parti per la sottoscrizione dell’intesa prevista dell’A.Q. 2010 che dovrà avvenire entro 15 gg. dalla data di ricezione dell’istanza inviando la lettera di convocazione:
· all’impresa interessata (quando essa è ancora titolare di rapporti di lavoro per i quali si attiva la procedura);
· alle OO.SS. cui aderiscono i lavoratori dipendenti dell’azienda interessata ovvero, in assenza di adesioni ad una O.S., alle OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative.
· a Italia Lavoro S.p.A..
All’istanza dovrà essere allegata obbligatoriamente documentazione indicante:
a) dati aziendali (titolare/legale rappresentante, ragione sociale, recapito, partita iva – codice fiscale, matricola INPS, telefono, mail, ecc)
b) settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipendenti, industria oltre 15 dip.ti, commercio fino a 50 dipendenti)
c) settore merceologico (metalmeccanico, legno, tessile, confezioni, orafi )
d) data di avvio procedura della consultazione sindacale
e) motivi del ricorso alla CIG in deroga
f) dichiarazione dell’azienda in ordine all’utilizzazione o programmazione delle ferie, permessi e ferie residue nonché degli altri eventuali istituti delle flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva
g) eventuale assistenza delle parti sociali (organizzazione imprenditoriale, associazioni sindacali rappresentative dell’insieme dei lavoratori in azienda)
h) periodo richiesto della Cig deroga (dal …… al ….)
i) indicazione di massima del fabbisogno di giornate / ore di CIG .
j) indicazione di massima del numero dei lavoratori interessati alla Cig in deroga e modalità di effettuazione (rotazione - riduzione oraria);
k) relazione significativa sulla situazione aziendale, per la CIG , accompagnata dal piano di gestione della crisi .
Nel caso di documentazione carente o non idonea, entro 5 gg. lavorativi dalla data di ricezione dell’istanza, i competenti Uffici chiederanno integrazioni e/o chiarimenti, fissando un termine non superiore a 7 gg lavorativi per la presentazione della ulteriore documentazione. Ricevuta la documentazione provvederanno a convocare le parti entro i 7 gg. lavorativi successivi per la conclusione dell’intesa.
Nella stipula dell’intesa si dovrà dare atto, della data e del n. di protocollo di ricezione dell’istanza, della avvenuta convocazione delle OO.SS. di settore più rappresentative dell’insieme dei lavoratori dell’azienda, allegando copia di predetta convocazione, della documentazione prodotta dal richiedente.
Entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda, il procedimento dovrà essere concluso con stipula del verbale di intesa per la concessione, o con verbale di rigetto riportante le motivazioni.
2. il verbale di intesa dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
· indicazione del settore di appartenenza e descrizione dell’attività svolta dall’azienda;
· se trattasi o meno di azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGO, della CIGS e della “mobilità” (L. 223/91);
· nei casi in cui l’azienda sia rientrante nel campo di applicazione di ammortizzatori nazionali, precisare quali siano stati utilizzati e per quanto tempo, prima della richiesta di intervento in deroga,
· ove l’azienda sia rientrante nel campo di applicazione di ammortizzatori nazionali e non abbia utilizzato, anche solo in parte gli ammortizzatori ordinari nazionali, indicare in modo chiaro ed esaustivo i motivi di tale scelta.
· se trattasi di prima concessione in deroga o di concessione successiva.
· indicazione del fabbisogno di giornate / ore di CIG stimate.
· numero ed elenco anagrafico dei lavoratori interessati alla Cig deroga;
· nei casi in cui l’azienda non sia in grado di fornire argomentazioni idonee a giustificare il mancato ricorso, parziale o totale, agli ammortizzatori ordinari, l’Ufficio dovrà precisare nello stesso verbale che l’istanza potrebbe non essere accolta dai successivi organi competenti ai sensi del punto 7 dell’A.Q.2010;
3. Nel caso di richiesta di concessione della CIG in deroga, nel verbale di intesa, affinché la stessa sia procedibile , devono essere contestualmente dichiarate dall’azienda:
· la possibilità di ripresa dell’attività lavorativa fondata su concrete ipotesi aziendali sulle quali l’Ufficio del Lavoro esprimerà le proprie valutazioni nel caso di richiesta di CIG a zero ore ;
· la condizione di avvenuta fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti contrattualmente previsti;
· la acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità presso l’azienda, di cui al c. 10 dell’art. 19 della L. 2/2009, senza la quale perderanno il diritto a percepire il trattamento economico e normativo (indennità, contribuzione figurativa ed eventuale ANF), nonché i benefici derivanti dalle politiche attive del lavoro di cui sono destinatari.
· l’assunzione di impegno e responsabilità dell’azienda e delle OO.SS. ad informare con immediatezza i lavoratori interessati dalla sospensione indennizzata, che dovranno recarsi presso il competente Centro per l’Impiego, entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, per l’attivazione delle politiche ( DID, Patto di servizio etc.), pena la decadenza dei benefici ;
· l’elenco nominativo corredato dei dati identificativi dei lavoratori, il periodo di CIG in deroga, l’eventuale rotazione/ riduzione oraria e l’indicazione del fabbisogno di giornate/ore CIG complessive stimate.
· l’assunzione di impegno e responsabilità dell’azienda a comunicare mensilmente, non oltre i gg.30 del mese successivo, per via telematica, agli Uffici Provinciali del Lavoro, avvalendosi di apposita modulistica dagli stessi fornita, ad ItaliaLavoro (e.mail: dmessina@italialavoro.it ) nonché dell’INPS, i dati di effettivo utilizzo della CIG in deroga, ivi compreso il reintegro del lavoratore in azienda.
Le condizioni su elencate risultano essenziali per l'efficacia delle concessioni.
4. I lavoratori licenziati da aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’istituto della mobilità di cui alla L.223/91, se in possesso dei requisiti di anzianità contributiva per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria, devono fruire di tale istituto, prima di chiedere di poter beneficiare del trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità in deroga cui, invece, potranno ricorrere, se ancora privi di occupazione, allo scadere del periodo di godimento della disoccupazione ordinaria.
5. In tutti i casi in cui i lavoratori dipendenti o provenienti dalla stessa azienda, nell’ambito della medesima situazione di crisi, abbiano diverse date di cessazione del rapporto di lavoro o della fruizione dell’ammortizzatore ordinario (per es. nel caso di licenziamenti collettivi scaglionati ai sensi dell’art. 4 della L. 223/91) in occasione della stipula dell’intesa per il primo gruppo di lavoratori, si provvederà a precisare i tempi ed i soggetti che successivamente si troveranno nella medesima situazione in modo da evitare, per quanto possibile, inutili duplicazioni della medesima procedura.
6. Il punto 6 dell’A.Q. 2010 va interpretato nel senso che:
· i soci lavoratori delle società cooperative rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori in deroga.
· con l’indicazione
· In ogni caso, la fruizione degli ammortizzatori in deroga presuppone il possesso degli stessi requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’accesso ai corrispondenti istituti ordinari (anzianità aziendale di almeno 90 giorni per la CIG in deroga e 12 mesi di rapporto di lavoro di cui 6 mesi effettivamente prestati per la mobilità in deroga e per il trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità).
7. I lavoratori interessati verranno resi edotti dall’azienda e dalle OO.SS. con apposita informativa che verrà inviata per conoscenza anche all’ufficio del lavoro competente, della stipula del verbale di intesa e delle condizioni di decadenza per effetto del regime sanzionatorio;
8. Gli Uffici Provinciali del Lavoro comunicheranno alle sedi provinciali dell’INPS gli elenchi dei lavoratori che non si presenteranno ai CPI per le politiche attive del lavoro.
9. Nel caso di richiesta di anticipazione della CIG in deroga, le aziende dovranno produrre all’INPS, copia della ricevuta di protocollo, dell’istanza di concessione inoltrata alla Regione Siciliana presso gli Uffici del Lavoro.
10. Il conguaglio della CIG in deroga potrà essere autorizzato solo fino alla data di emissione del decreto autorizzativo da parte della Regione. Da quella data saranno autorizzari solo pagamenti diretti e l’azienda è onerata di consegnare all’INPS, i modelli SR49 sottoscritti dai lavoratori.