La disciplina ad oggi vigente in materia di benefici pensionistici per i lavoratori svolgenti mansioni usuranti, in attesa che il Governo provveda ad adottare la relativa normativa di dettaglio è la seguente.
Relativamente al Requisito Soggettivo, il beneficio in questione è riconosciuto alle categorie di lavoratori svolgenti:
1. Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; (Decreto Salvi 1999)
2. Lavori in cassoni ad aria compressa; (Decreto Salvi 1999)
3. Lavori svolti dai palombari; (Decreto Salvi 1999)
4. Lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;(Decreto Salvi 1999)
5. Lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo, eseguito a mano e a soffio;(Decreto Salvi 1999)
6. Lavori espletati in spazi ristretti: mansioni con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; (Decreto Salvi 1999)
7. Lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; (Decreto Salvi 1999)
8. I lavoratori notturni come definiti all’art. 1, co. 2, lett. e, del D.Lgs. 66/2003, cioè qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; ovvero qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; (N.B. la bozza di decreto legislativo del ministero del Lavoro prevede solo 78 notti e benefici anche per chi lavora almeno 64 notti l’anno)
9. I lavoratori addetti alla c.d. linea catena che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, (con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità); (L. 247/2007 art. 1 comma 3 lettera b)
10. I conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone (L. 247/2007 art. 1 comma 3 lettera b)
Per quanto riguarda il Requisito Oggettivo, il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività usuranti:
• Nel periodo transitorio (da definirsi nei prossimi decreti legislativi), per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
• A regime, per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.
Al ricorrere di entrambi i requisiti, il beneficio pensionistico in parola consisterebbe nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità, al raggiungimento dei 57 anni di età e con un’anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni.
Infine, per quanto riguarda le decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti in questione, dovrà in ogni caso trovare applicazione la disciplina ordinaria (c.d. finestre “a scorrimento”) di cui all’art. 12 del Dl n.78 del 31 maggio 2010.
Riassumendo, per usufruire del beneficio pensionistico, è necessario:
• Lo svolgimento di mansioni particolarmente usuranti come previsto dal combinato disposto del DM. 19/5/1999 art. 2 (Decreto Salvi), del D.Lgs. 66/2003 all’art. 1, comma 2, lett. e), e della L. 247/2007 all’art. 1 comma 3 lettera b);
• Un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni rispetto alle regole generali ma in ogni caso non inferiore a 57 anni;
• Un’anzianità contributiva minima di 35 anni;
• L’applicazione del regime delle finestre “ a scorrimento”.
ARTICOLO CORRELATO: