I LAVORATORI SI COORDINO CON RSU E OO.SS. TERRITORIALI PER IMPUGNARLE.
SE L’AZIENDA NON FA MARCIA INDIETRO, SI DENUNCI COMPORTAMENTO ANTI SINDACALE IN TUTTE LE SEDI.
Vodafone in queste ore si sta dimostrando per quella che è (se qualcuno avesse ancora qualche dubbio): non solo esternalizza con conti in attivo; non solo si fa beffa dei lavoratori “dicendo loro” che si preoccupa delle persone. Ora addirittura fa di tutto per impedire ai lavoratori della rete di esercitare il diritto allo sciopero, garantito dalla Costituzione.
Un atteggiamento che rischia di pregiudicare il sistema stesso delle relazioni industriali, per oggi e per domani.
In particolare Vodafone si richiama ad un accordo del 97 (cioè di 14 anni fa!), facendo finta di non sapere che nel frattempo sono intervenute numerose modifiche all’organizzazione del lavoro e alla stessa struttura giuridica, e soprattutto sono intervenute successive regolamentazioni, leggi e atti della Commissione di Vigilanza che intervengono sulla materia.
Al riguardo:
• diffidiamo formalmente l’azienda da applicare norme diverse da quelle previste dalla regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione di Vigilanza,
• invitiamo i lavoratori, per tramite delle RSU e delle strutture territoriali, ad impugnare formalmente le precettazioni per quantità e modalità superiori ai massimi previsti dalle vigenti normative,
• invitiamo formalmente le strutture territoriali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL a diffidare i locali rappresentanti aziendali, a richiedere con urgenza incontri in prefettura, a predisporre con urgenza denuncia di comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge 300/70.
Noi riteniamo infatti valido quello scritto dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali settore Telecomunicazioni, nella sua regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore delle telecomunicazioni. In particolare le delibere nn. 07/643 del 15 novembre 2007 pubblicata in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008 (di revisione della precedente delibera di regolamentazione provvisoria n. 02/152 del 25 luglio 2002, pubblicata in G.U. n. 214 del 12 settembre 2002) e 08/59 del 31 gennaio 2008 pubblicata in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008.
In particolare ricordiamo che l’art. 3 (Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato) prevede che “In ogni caso non possono essere stabiliti contingenti superiori al 30% del personale normalmente presente e delle prestazioni normalmente erogate nel tempo interessato dallo sciopero” e che l’art. 12 (Altre forme di azione di sciopero) prevede che: “Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare, dalla reperibilità”.
Le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL