I datori di lavoro che stabilizzano, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata (anche in modalità progetto) e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in essere oppure cessati nei sei mesi precedenti l’assunzione, possono essere ammessi ad un incentivo pari a € 12.000.
E' quanto chiarisce la Circolare 17 ottobre 2012, n. 122 con la quale l'Inps illustra alcune novità introdotte dal D.M. Lavoro 5 ottobre 2012.
Il provvedimento prevede inoltre che incentivi di importo minore possano essere riconosciuti a chi instaura, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata minima di 12 mesi.
L’incentivo riguarda uomini con meno di 30 anni o donne di qualunque età ed è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto del ministero del lavoro.
La Circolare Inps illustra anche le modalità di invio, esclusivamente telematica, della domanda di ammissione all’incentivo
Incentivi per assunzione di giovani e donne: istituito il Fondo
Decreto Ministero Lavoro 05.10.2012, G.U. 17.10.2012
Al fine di favorire l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, è istituito il Fondo previsto dall'art. 24, comma 27 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
E' quanto prevede il D.M. 5 ottobre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2012, n. 243.
Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015.
In particolare, con l'obiettivo di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, vengono attivati i seguenti interventi:
a) incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonche' all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non piu' di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purche' di durata non inferiore alla meta' dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni;
b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro di cui al surrichiamato decreto legislativo n. 66 del 2003, con incremento della base occupazionale.