18 ottobre 2012

Cassazione: Condannato l’ente a chi contrae un tumore per uso lavorativo da telefono e cellulare

Ulteriore importantissima sentenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012. Nel caso in questione, gli ermellini hanno rigettato il ricorso proposto dall’Inail avverso la sentenza della Corte d’Appello che, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva condannato l’Istituto a corrispondere ad un lavoratore la rendita per malattia professionale. In particolare, il lavoratore, aveva collegato l’insorgenza del cosiddetto neurinoma del Ganglio di Gasser, un tumore che colpisce i nervi cranici, ad un uso lavorativo del cellulare e di telefoni cordless per dodici anni e per un periodo di 5-6 ore al giorno, con conseguenze piuttosto gravi nonostante le diverse terapie, anche chirurgiche, a cui si era sottoposto.
Purtroppo, pur essendosi sottoposto a terapie anche di natura chirurgica, gli esiti erano stati avversi.
I giudici di piazza Cavour, contestando che non erano state svolte obiezioni in sede di appello, incentrandosi la questione devoluta al Giudice del gravame sul nesso causale tra l’uso dei telefoni e l’insorgenza della patologia, hanno sottolineato che “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità ed all’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia”.
Inoltre nella sentenza impugnata gli ermellini hanno ravvisato, in base alle considerazioni diffusamente esposte, la sussistenza del requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale.
Nel caso all’esame, prosegue la Corte, “la sentenza impugnata, seguendo le osservazioni del CTU, ha ritenuto di dover ritenere di particolare rilievo quegli studi che avevano preso in considerazione anche altri elementi, quali l’età dell’esposizione, l’ipsilateralità e il tempo di esposizione, atteso che, nella specie, doveva valutarsi la sussistenza del nesso causale in relazione ad una situazione fattuale dei tutto particolare, caratterizzata da un’esposizione alle radiofrequenze per un lasso temporale continuativo molto lungo (circa 12 anni), per una media giornaliera di 5 – 6 ore e concentrata principalmente sull’orecchio sinistro dell’assicurato (che, com’è di piana evidenza, concretizza una situazione affatto diversa da un normale uso non professionale del telefono cellulare).”.
In altre parole, sottolinea Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, la natura professionale della malattia può essere desunta con un elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi che possano costituire causa della malattia.
Nel caso oggetto della sentenza, in particolare, la sussistenza del nesso causale è data da una situazione del tutto particolare, caratterizzata da un’esposizione alle radiofrequenze concentrata principalmente sull’orecchio sinistro per un lasso temporale continuativo molto lungo e per una media giornaliera di 5-6 ore.

Telecom Italia, Sindacati: Esposto organi di controllo sanitario,Ispettorato del Lavoro


- Palermo 15 Ottobre 2012 -
Ispettorato del Lavoro di Palermo
Direzione Provinciale
Via Maggiore Toselli 30/34
Palermo

Assessorato Sanità
Dipartimento per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio Ispettivo
Piazza Ottavio Ziino 24
90145 Palermo

Inail-Dipartimento  Ispesl Palermo
Via Francesco Crispi 108
90139 Palermo

Oggetto: Richiesta verifica applicazione dell’art. 18 (comma 1 lett. C ) e art. 41 del D.lgs n.ro 81/2008, riguardanti rispettivamente il Datore di Lavoro (Telecom Italia) e il Medico Competente.

In riferimento all’oggetto, queste OO.SS intendono segnalare alle Autorità in elenco, quanto segue:

Dalla scorsa primavera in Sicilia, a fronte di una nuova riorganizzazione, Telecom Italia in modo coatto, ha iniziato a operare numerose mobilità professionali di lavoratori provenienti da settori amministrativi/commerciali e riallocati in altri settori definiti di “prima linea” quali i Call Center (187-119) senza alcun accordo sindacale sui criteri di scelta.
E’ bene ricordare, che i lavoratori interessati alla riconversione professionale, sono dipendenti con età anagrafica “over cinquanta” e la maggior parte di essi è affetta da patologie. Alcuni di loro, infatti, indotti dall’omessa visita per cambio mansione da parte del Datore di Lavoro, hanno chiesto visita straordinaria urgente al gestore H.R per far verificare l’idoneità/inidoneità alla nuova attività.
Le suddette omissioni riguardanti la sorveglianza sanitaria non sono nuove, infatti, sono state denunciate ripetutamente dai RLS .
Riteniamo utile evidenziare che tali lavoratori, sottoposti a visita, a fronte di patologie equivalenti o comparabili, hanno subito giudizi opposti da parte dei due Medici Competenti. Cosicché, oggi, alcuni di loro giudicati idonei, sono stati destinati al Customer Care mentre altri con analoghe patologie, giudicati inidonei dall’altro medico, sono stati riallocati in un settore di back office. Questi ultimi, sono stati giustamente considerati non più in grado di garantire ritmi e performance professionali tipiche dei Call Center, che come noto, è attività usurante e incompatibile con l’età e la loro salute.
Prevediamo che la drammatica situazione in atto, a tutela del diritto, possa far crescere esponenzialmente il numero degli esposti agli Organi di controllo/vigilanza con inevitabili ricadute.
Chiediamo pertanto, proprio per l’ambiguità di alcuni comportamenti denunciati dai lavoratori, che gli Organi in indirizzo, sviluppino un’attenta verifica sulle valutazioni di idoneità/inidoneità espresse dai due Medici, che, pur rispettando lo stesso protocollo esprimono “stranamente” giudizi diversi. Tutto ciò, anche alla luce del pronunciamento dello SPRESAL su ricorsi già esperiti che in alcuni casi, ha già ribaltato il giudizio del Medico Competente da: idoneo a inidoneo.
Auspichiamo da subito che il Datore di Lavoro, unitamente al Responsabile HR e il Medico Competente, in occasione di nuove mobilità professionali già in itinere, specie per gli over 50, svolga una preventiva e disciplinata analisi, per accertare l’effettivo impatto della nuova mansione sull’uomo, in vantaggio di una valutazione non soltanto in riferimento ai meri parametri di protocollo, ma più complessivamente, sugli effettivi rischi cui i lavoratori saranno esposti nella nuova attività. (concretizzazione biologica).
Pertanto,tutto ciò premesso,considerato che le azioni intraprese da Telecom Italia relative alle suddette mobilità professionali con cambio mansione stanno avvenendo in assenza di un confronto con le OO.SS. in un clima di forte vessazione e velate minacce, si chiede agli organi in indirizzo un autorevole intervento nel verificare e garantire le condizioni di legittimità delle visite mediche effettuate.

Le Segreterie Regionali
 SLC-CGIL   Fistel-Cisl      Uicom-UIL
 M.Cardella - G.Tomasello -  G.Tumminia