08 febbraio 2011

Cassazione ''Il permesso sindacale spetta senza formalismi'' Sentenza n. 9250 del 2007 (pubblicata sul n. 18 del 2007 di Guida al Diritto)

"Giudicata troppo fiscale la condotta del datore"

Il lavoratore che chiede un permesso sindacale, con modalità diverse da quelle imposte dall'azienda, non può essere licenziato per assenza ingiustificata...in questi casi, infatti, il comportamento del datore di lavoro deve essere considerato antisindacale perché eccessivamente fiscale e diretto - anche se attuato in maniera involontaria - a comprimere la libertà sindacale dei dipendenti.

Di conseguenza, venuta meno la laicità della condotta dell'imprenditore, cade anche la sanzione espulsiva.

Sono questi i principi indicati dalla sezione lavoro della Cassazione nella sentenza n. 9250 del 2007 (pubblicata sul n. 18 del 2007 di Guida al Diritto) che ha respinto il ricorso di un datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente aderente ai Cobas. Il sindacato, in particolare, si è rivolto al Tribunale chiedendo di dichiarare antisindacale il comportamento dell'imprenditore consistente in una contestazione disciplinare e nel conseguente licenziamento di un proprio iscritto.