18 febbraio 2011

La Corte Costituzionale ha affermato l’equiparabilità del lavoro effettuato all’interno della famiglia alle altre forme di lavoro

Nel sistema italiano esiste una legge che rappresenta un po’ un fiore all’occhiello, una legge cui molti all’estero guardano con attenzione e che riconosce la pericolosità del lavoro domestico notorio essendo che proprio le mura domestiche rappresentano una fonte di pericolo di non secondario rilievo. L‘assicurazione per le/i casalinghe/i è entrata in vigore dal 1° marzo 2001.

Le fonti normative sono: la legge 493/99, recante “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni ed istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici “ i DD.MM. 15/9/2000 e 31/1/2006, la Legge 296/2006

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28 del 1995, ha affermato l’equiparabilità del lavoro effettuato all’interno della famiglia – per il suo valore sociale ed economico – alle altre forme di lavoro, riconoscendo allo stesso il diritto alla tutela previsto dall’art. 35 della Costituzione. In conseguenza di ciò ed anche per la spinta delle Associazioni delle casalinghe, il nostro Parlamento, primo in Europa, ha emanato nel 1999 la legge n. 493, che tutela la salute nelle abitazioni ed istituisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Detta Legge all’articolo 6 comma 1 richiama letteralmente il principio posto dalla Corte Costituzionale prevedendo: “Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l’intera collettività”.Le persone soggette all’obbligo assicurativo perché svolgono in via esclusiva l’attività di cure domestiche sono, secondo le stime dell‘ INAIL, poco piu’ di 8 milioni; ad oggi le persone assicurate sono meno della metà ( 2.119.255), anche se il loro numero è cresciuto del 20% rispetto al 2001, quando é entrata in vigore la legge che ha reso obbligatoria l’assicurazione. Attualmente sono allo studio forme di evoluzione e di estensione della tutela che dovrebbero consentire un ampliamento del novero degli assicurati.

l premio assicurativo pro capite è stato fissato in euro 12,91 per anno solare ed è posto a carico della persona assicurata. Sono esonerati dal versamento, ed in questo caso la spesa dell’assicurazione è sostenuta dallo Stato i soggetti titolari di: un reddito proprio non superiore a € 4.648,11 annui e un reddito familiare non superiore a € 9.296,22

www.laprevidenza.it