22 maggio 2011

Telecom - Accordo sulla detassazione 10%

l'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, in attuazione dell'art. 53, 10 comma, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, ha dettato, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";

con le circolari nO 3/E del 14 febbraio 2011 e nO 19/E dellO maggio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito indicazioni sul nuovo quadro normativo, precisando tra l'altro che le somme corrisposte a titolo di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettabili al beneficio fiscale "solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia";


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