25 maggio 2011

Cassazione: Lavoro a turni e diritto del turnista alla programmazione del tempo libero

E' noto che la legge prevede un limite alla variazione unilaterale della collocazione del tempo di lavoro per il dipendente assunto con contratto part time, giustificato in ragione della necessità per il lavoratore di poter programmare il proprio tempo al fine di poter integrare la retribuzione in maniera tale da renderla adeguata ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.

Tale limite si è per lungo tempo ritenuto insussistente con riferimento al rapporto di lavoro full time.

Con una recente pronuncia (Cass. n. 12962), tuttavia, la Corte di Cassazione ha elaborato un limite analogo a carico del datore di lavoro anche con riferimento ai lavoratori full time turnisti. In particolare, la Corte ha ritenuto che, in applicazione delle clausole generali di buona fede e correttezza nell'ambito del contratto di lavoro, sussista un impedimento alla libera modificabilità ovvero alla unilaterale determinazione dei turni da parte del datore di lavoro. In sostanza, a parere della Corte, in capo al datore di lavoro ricadrebbe l'onere di rendere conoscibili con congruo anticipo tali turni, al fine di consentire al dipendente la libera organizzazione del proprio tempo di non lavoro.

Il fondamento di tale limite è stato rinvenuto dalla Cassazione nell'esigenza ineludibile di tutelare la dignità del lavoratore, il quale deve essere posto nelle condizioni di poter gestire il proprio tempo libero al quale è stata riconosciuta una “specifica importanza stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento, anche per il lavoratore a tempo pieno, di attività sportive, ricreative o culturali, sociali,politiche, scolastiche ecc., o anche di un secondo lavoro, nel caso in cui non sia prevista una clausola di esclusiva”.

Cassazione e lavoro a turni:

Il lavoro a turni è disciplinato dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e dalla contrattazione collettiva cui la legge fa rinvio. Il decreto definisce come lavoro a turni “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane” e come lavoratore a turni “qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”