19 maggio 2011

Infortunio sul lavoro: Il membro del Cda responsabile della gestione risponde dell'infortunio del dipendente

Il membro del consiglio di amministrazione di una società che riveste la qualifica di "responsabile della gestione aziendale" risponde in prima persona dell'infortunio occorso al dipendente. Se poi l'azienda non è neppure in regola con le norme antinfortunistiche, allora alla "colpa generica" si aggiunge quella "specifica". Il caso è quello di un amministratore di una azienda della provincia di Milano, attiva nel ramo della meccanica, il cui ricorso è stato respinto dalla Corte di cassazione, con la sentenza 19555 di oggi (si legga il testo integrale su l sito di Guida al diritto). I giudici di Piazza Cavour hanno bocciato tutti i motivi sollevati e in particolare quello mirante a escludere la responsabilità del datore perché l'incidente si sarebbe potuto evitare «con un minimo di attenzione» da parte del lavoratore, confermando la condanna a 15 giorni di reclusione inflitta dalla Corte di Appello meneghina.


La dinamica dell'infortunio

L'incidente aveva provocato a un operaio della fabbrica una lesione grave alle dita della mano sinistra «per aver inavvertitamente appoggiato la mano sulla lama della macchina rettificatrice» senza averla preventivamente arrestata«allorché aveva allungato la stessa mano nel tentativo di fermare la caduta a terra di uno dei pezzi che aveva allineato sulla macchina».


La condotta imprudente non solleva l'impresa

Il fatto che «alla produzione dell'evento avesse concorso la parte offesa, con condotta imprudente, per aver fatto verosimilmente eccessivo affidamento sulla pregressa esperienza», "ovviamente", secondo i giudici, «non vale ad escludere la responsabilità» dell'amministratore, in qualità di datore di lavoro, e «tantomeno potrebbe condurre ad escludere l'aggravante» dovuta alla violazione della disciplina antinfortunistica.

Infatti la «macchina rettificatrice» non solo «era già obsoleta all'epoca del fatto» ma «non era stata adeguata, per omissione dell'amministratore agli specifici congegni di sicurezza, individuati dal progredire della tecnica». Nel caso specifico, come precisato dal tecnico della Asl, con il montaggio di alcuni "scudi di sicurezza" in grado di «bloccarne il funzionamento in difetto di espresso consenso all'apertura, elettricamente azionabile dall'operatore».