Nei casi di assenza per malattia tutti i lavoratori,ai sensi dell’art. 41, comma V, CCNL vigente, hanno l’obbligo di comunicare l’assenza, anche nel caso in cui si tratti di prosecuzione, al proprio Responsabile immediatamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui la stessa si verifica.
A far data dal 19 giugno p.v., per effetto delle novità normative intervenute con la Legge 183/2010 (c. d. “Collegato Lavoro”) diventa operativa per tutti i datori di lavoro privati la modalità telematica di rilascio delle certificazioni mediche.
I medici pertanto, sono tenuti ad inviare l’attestato di malattia per via telematica all’INPS e al lavoratore è rilasciato un numero identificativo dell’attestato.
Tutti i lavoratori dovranno comunicare tale numero identificativo, entro due giorni dall’inizio della malattia o dalla sua prosecuzione, al focal point di riferimento, utilizzando le medesime modalità sino ad oggi impiegate per l’invio del certificato medico (1.tramite fax; 2. mediante spedizione con raccomandata a.r.; 3. con consegna materiale del certificato da parte dello stesso lavoratore o persona di sua fiducia alla struttura/ufficio di appartenenza).
Gli unici casi di assenza per malattia in cui la certificazione medica non viene inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria all’INPS sono i seguenti:
- casi in cui il medico del SSN o con esso convenzionato per problemi tecnico procedurali non riesca ad accedere al sistema di trasmissione telematica;
- eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero
- eventi certificati da strutture di pronto soccorso;
- malattie certificate da medici non convenzionati con il SSN e non abilitati all’invio telematico. In tali fattispecie, nulla cambia rispetto agli attuali adempimenti cui i lavoratori sono tenuti. Questi, oltre a comunicare l’assenza al datore di lavoro, dovranno inviare all’Azienda la certificazione cartacea entro due giorni dall’inizio della malattia o dalla sua prosecuzione.
Si segnala, inoltre, per completezza di informazione, che i lavoratori potranno richiedere al proprio medico copia cartacea della certificazione inviata telematicamente, nonché il relativo file tramite posta elettronica.
Infine, attraverso il sito internet dell’INPS (www.inps.it), gli intestatari delle certificazioni potranno in ogni momento accedere ai propri certificati visualizzando, in caso di accesso con PIN, tutti i certificati, o, in caso di accesso con codice fiscale e numero del certificato, solo la specifica certificazione ricercata.
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