Care/i compagne e compagni,
vi inviamo il documento finale dell’Osservatorio Nazionale sul controllo a distanza costituito ai sensi dell’art. 1 lettera B9 del CCNL.
Come vi ricorderete di fronte alle richieste delle aziende, in fase di rinnovo, di definire un Avviso Comune in materia che avrebbe sostituito le potestà delle RSU di siglare accordi ai sensi dell’art. 4, la mediazione fu quella di istituire un Osservatorio che avrebbe al massimo raccolto le buone prassi e i principali accordi sottoscritti unitariamente nel settore. Mai mediazione fu più giusta.
Alla fine il documento conclusivo sottoscritto da tutti i rappresentanti delle parti sociali infatti fa giustizia di molte posizioni assunte dal sindacato e da SLC-CGIL in particolare. Infatti il documento:
1) ribadisce che rimane competenza esclusiva delle RSU discutere e stipulare accordi in materia di controllo a distanza;
2) individua in osservatori o commissioni paritetiche a livello aziendale il luogo ideale di sostegno alle attività delle RSU oltre che di controllo del rispetto degli accordi;
3) ribadisce che gli accordi in materia tutelano non solo a fronte di sanzioni, ma anche di eventuali valutazioni aziendali (cioè le eventuali informazioni non possono essere usate sia a fini disciplinari che valutativi);
4) si mette una parola fine definitiva su quanti (soprattutto le imprese più scorrette in outsourcing) intendono prendere a riferimento per il controllo della qualità, il singolo lavoratore. Si ribadisce cioè il livello di aggregazione collettivo come unità su cui operare estrazioni di dati per analisi che hanno finalità di tipo statistico;
5) si mette la parola fine su quanti chiedevano una conservazione dei dati oltre le indicazioni di legge in materia di privacy e sicurezza;
6) si specifica che l’unica eccezione per individuare eventuali responsabilità individuali è esclusivamente nel caso che costituiscano oggetto di specifica richiesta da parte delle magistratura o di un’autorità pubblica competente (per esempio AGCOM) e che l’eventuale segnalazione del cliente vale solo se esso abbia fatto formale segnalazione alle autorità competenti (cioè solo nel caso di denuncia alla magistratura su cui questa valuta se indagare e non);
7) si esplicita l’obbligo da parte delle aziende di mettere a conoscenza i lavoratori delle norme di comportamento e di utilizzo dei sistemi, ponendo in essere opportune iniziative di formazione, estendendole anche agli aggiornamenti del software applicativo:
8) si riconosce politicamente come buona prassi il fatto che le tutele “forti” eventualmente riconosciute nell’impresa committente possano essere estese anche agli outsourcer, previo ovviamente accordo delle RSU dell’azienda in outsourcer.
Ovviamente il testo rappresenta un’indicazione politica più che sindacale/prescrittiva, ma è evidente che fa giustizia di tutta una serie di accordi (separati o sottoscritti da sindacati di comodo) in materia, dando una direzione di marcia omogenea al settore. Le aziende che applicano il nostro CCNL ora avranno più difficoltà dal tentare forzature o interventi estemporanei.
Cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale di SLC-CGIL