29 giugno 2011

Cassazione: L'azienda è tenuta all'adozione di tutte le misure che si rivelino idonee a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori

Corte di Cassazione

L'attività di collaborazione cui l'imprenditore è tenuto nei confronti dei lavoratori a norma dell'art.2087 cod. civ. si estende all'adozione di tutte le misure che si rivelino idonee a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore. Ne consegue che anche il mancato adeguamento dell'organico aziendale, se determinante un eccessivo carico di lavoro, e il mancato impedimento di un superlavoro eccedente la normale tollerabilità, con conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione degli artt.41, 2° comma, Cost. e 2087 cod. civ. e ciò anche quando l'eccessivo impegno sia frutto di una scelta del lavoratore (manifestata attraverso l'accettazione di straordinario continuativo o la rinuncia a periodi di ferie), atteso che il comportamento del lavoratore non esime il datore dall'adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'integrità psicofisica dei dipendenti, comprese quelle intese ad evitare l'eccessività di impegno di soggetti in condizioni di subordinazione socio-economica.


Sentenza Corte di Cassazione 1 settembre 1997, n.8267