05 giugno 2011

Ammortizzatori sociali - Guida -

Gli ammortizzatori sociali consistono in misure di sostegno al reddito finalizzate ad evitare che i lavoratori, che nella normalità dei casi traggono dall'attività lavorativa il sostentamento per sé e per le proprie famiglie, rimangano privi di retribuzione quando il datore di lavoro non sia in grado, per motivi legittimi, definiti anche "cause integrabili", di ricevere la prestazione lavorativa e di conseguenza non abbia più l'obbligo di corrispondere la retribuzione.


Queste misure si differenziano a seconda che il disagio del lavoratore sia conseguenza di una difficoltà aziendale congiunturale, strutturale o strutturale irreversibile.


Se la difficoltà aziendale è congiunturale: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.).

Se la difficoltà aziendale è strutturale: Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.).

Se la difficoltà aziendale è strutturale ed irreversibile: Mobilità.

Fondamentale differenza tra i due istituti è che nel caso di Cassa integrazione Guadagni, ordinaria o straordinaria, il lavoratore che riceve sostegno al reddito rimane in forza all’azienda e rientra ancora tra i soggetti occupati.

Nel caso, invece, della Mobilità il sostegno al reddito interviene in quanto il lavoratore è stato licenziato dall’azienda e quindi è uscito dal mondo del lavoro, rientrando tra i soggetti disoccupati.


Quando non sia possibile ricorrere né alla CIG né alla Mobilità, poiché la normativa vigente non lo consente, il nostro Ordinamento prevede, in casi di comprovata difficoltà occupazionale, di poter accedere comunque ai benefici di CIG e Mobilità, derogando eccezionalmente alla normativa vigente.

In questi casi si parla di Ammortizzatori sociali in deroga.

Il ricorso a questa possibilità è condizionato dalle risorse messe a disposizione di anno in anno dalla Legge Finanziaria.


Altro importante e noto ammortizzatore sociale è l’Indennità di disoccupazione che interviene non necessariamente in caso di difficoltà aziendale ma in generale nel caso in cui il lavoratore subordinato perda l’occupazione involontariamente.


Gli istituti illustrati, è opportuno ricordarlo (si veda a tal proposito la disciplina dei singoli istituti), non sono applicabili all’universalità dei lavoratori ma solo a determinate categorie di lavoratori e solo a determinati settori produttivi.


Leggi e scarica i documenti in formato pdf:

  1. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.).

  2. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.).

  3. Ammortizzatori sociali in deroga.

  4. Indennità di disoccupazione

  5. Indennità di mobilità

  6. Contratti di Solidarietà'

- Novità in tema di Ammortizzatori Sociali e Mobilità -

MOBILITA’ IN DEROGA.A CHI SPETTA-Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa che non hanno diritto alla DS Ordinaria e all’INDENNITA’ DI MOBILITA’.


REQUISITI -Licenziamento per fine contratto,cessata attività aziendale,dimissioni per giusta causa dal 01-APRILE 2011.Possesso del requisito di 1 anno di anzianità aziendale e 6 mesi di lavoro effettivo.


DURATA DELLA PRESTAZIONE - 1 ANNO, ma non oltre per ora il 31.12.2011.


IMPORTO DELLA PRESTAZIONE -un’indennità giornaliera calcolata sul trattamento straordinario d’integrazione salariale (100% del trattamento di CIG, fermi restando i massimali stabiliti per l’anno 2011).TERMINE DI


PRESENTAZIONE DOMANDA - 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavoro o fine preavvisoI lavoratori interessati agli Ammortizzatori in deroga devono dare la disponibilità al percorso di formazione e riqualificazione

Nell’accordo è poi previsto il diritto alla MOBILITA’ IN DEROGA ai lavoratori che facciano valere i seguenti requisiti:A


CHI SPETTA - Lavoratori dipendenti, somministrati, che hanno percepito nel 2010 la C.I.G. in DEROGA, senza diritto alla Mobilità Ordinaria.REQUISITI-Licenziamento per fine contratto,cessata attività aziendale,dimissioni per giusta causa dal 01-SETTEMBRE 2010.DURATA DELLA PRESTAZIONE- 4 mesi, che si aggiungono agli 8 mesi già percepiti come DS Ordinaria.TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA-30 giorni dal termine dell’ Indennità di Disoccupazione.I lavoratori interessati agli Ammortizzatori in deroga devono dare la disponibilità al percorso di formazione e riqualificazione