Per monitorare l'allontanamento di qualsiasi addetto alla catena di montaggio una società aveva imposto ai propri dipendenti di compilare appositi tagliandi di carta dove indicare il proprio nominativo, il reparto di appartenenza, l'orario e motivazione per cui ci si assentava. I permessi, pur restando nella disponibilità degli operai, dovevano essere controfirmati e autorizzati dal capo reparto. Ora il Garante della privacy ha giudicato illegittima tale pratica in quanto lesiva della dignità e della riservatezza delle persone. All'Authority, che aveva avviato accertamenti sul caso segnalato dalla stampa, la società aveva precisato che le informazioni raccolte con i tagliandi non erano registrate né conservate e che, pertanto, non veniva effettuato alcun trattamento di dati. L'utilizzo di questi permessi era comunque stato conseguenza di una non corretta interpretazione delle disposizioni impartite dalla direzione dello stabilimento e l'azienda aveva già provveduto a eliminarlo e a richiamare i capi delle singole unità. L'Autorità ha invece stabilito che quello realizzato dalla società era a tutti gli effetti un trattamento di dati perché, anche se non trattenute o archiviate, le informazioni annotate sui tagliandi, comprese quelle relative alle esigenze fisiologiche degli operai, venivano conosciute dai responsabili che dovevano autorizzare gli allontanamenti. La modalità di trattamento, oltre che sproporzionata rispetto alle finalità per le quali veniva svolta, risultava peraltro lesiva della dignità dei lavoratori.
14 giugno 2011
Cassazione: Al bagno col permesso dell'azienda? Violata la dignità e la privacy del lavoratore
martedì, giugno 14, 2011
Salvo Moschetto