11 luglio 2012

Call Center: Circolare SLC CGIL ed emendamento


Care\i compagne\i,
vi inoltriamo il testo dell’emendamento al “Decreto Sviluppo” presentato in data odierna dagli On.li Vico e Lulli riguardante “misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale e della concorrenza nelle attività svolte da call center”.
Come potrete vedere il testo, se approvato definitivamente, rappresenterebbe una autentica svolta per il settore dei call center ed un efficace strumento di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni.
Partendo dal diritto dei cittadini ad essere informati preventivamente sul dislocamento fisico del call center che sta per trattare i loro dati personali e, conseguentemente, di poter scegliere che la chiamata venga gestita in Italia, obbliga le aziende a predisporre un idoneo servizio gestito su territorio nazionale non potendo prevedere con esattezza quanti cittadini sceglierebbero di “delocalizzare” la chiamata e quanti non.
L’obbligo di dichiarazione al Ministero del Lavoro ed al Garante della Privacy, da parte di aziende che de localizzano, rispettivamente di quante persone sono coinvolte e di quali misure si applicano a tutela della garanzia dei dati sensibili porterebbe finalmente all’emersione del fenomeno delocalizzazioni in tutta la sua reale portata sia in termini di impatto occupazionale che sulla sicurezza degli individui e del Paese.
L’esclusione dalle misure di sgravio di quelle aziende che delocalizzano rappresenta poi un primo, interessante, tentativo di mettere ordine alle agevolazioni provando a finalizzarle il più possibile alla creazione ed al mantenimento dei posti di lavoro.
E’ ora importante costruire in tempi molto brevi una rete di consenso a questo emendamento.
Per prima cosa è opportuno chiedere ad ogni Parlamentare dei vostri territori, indipendentemente dal partito di appartenenza, di appoggiare l’emendamento ed impegnarsi affinché abbia un iter favorevole, evidenziando come queste misure potrebbero scongiurare un ulteriore aggravamento della crisi di un settore, quello dei call center, che negli ultimi due anni ha visto la perdita di migliaia di posti di lavoro.
Sebbene siamo ormai in pieno periodo estivo vi chiediamo di organizzare delle iniziative pubbliche a sostegno dell’emendamento, iniziando da una raccolta di firme che potremmo poi consegnare, magari con una iniziativa pubblica, alla Camera dei Deputati. Nelle prossime ore vi aggiorneremo sulle tempistiche di approvazione così da poter meglio calibrare le nostre iniziative di supporto.
Fraterni saluti.

La Segreteria Nazionale SLC-CGIL


Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:
«Art. 52-bis
(Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale e della concorrenza nelle attività svolte da call center)
1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti, inclusi quelli a tempo parziale.
2. Qualora un’azienda decida di spostare attività di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno 120 giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all’Autorità garante per la protezione dei dati personali indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Registro delle Opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano su paesi esteri.
3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all’occupazione nel settore dei call center, i benefici previsti dalla 29 dicembre 1990, n. 407, non potranno essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in paesi esteri.
4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul paese estero in cui l’operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto la protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato sul territorio nazionale.
5. Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da call center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l’operatore è fisicamente collocato.
6. Il mancato rispetto delle di cui al presente articolo comporta la sanzione di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.

Vico, Lulli