03 luglio 2012

Cosa si intende per demansionamento sul posto di lavoro?


L'articolo 2103 c.c. definisce il significato del termine "demansionamento"; accezione che forse deve essere da una parte interpretata in modo elastico e dall'altra deve garantire i diritti del lavoratore. Vediamo più nel dettaglio cosa si intende con il termine demansionamento.

"Il dipendente dovrebbe sempre essere destinato alla mansioni per le quali è stato assunto o a quelle considerate pari nell’ambito della classificazione professionale. Il datore di lavoro può tuttavia assegnare al dipendente le mansioni che ritiene più adatte alle sue peculiarità.

L’amministrazione può tenere in esercizio, nei confronti del dipendente, il diritto di destinare il personale a mansioni diverse a patto che le nuove mansioni siano pari a quelle di assunzione. E’ considerato un illegale demansionamento l’assegnazione a mansioni non relazionate all’inquadramento contrattuale e la sottrazione di tutte le mansioni in precedenza esercitate.

Il lavoratore può agire in giudizio per chiedere la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nelle mansioni in precedenza svolte. Il lavoratore demansionamento può anche pretendere il risarcimento del danno che ha subito alla professionalità e all’immagine. Ci sono in questo senso tre orientamenti:

• è possibile il risarcimento del danno che viene dal pregiudizio di natura non patrimoniale,

• il comportamento del datore di lavoro viola anche il diritto al libero esercizio della professionalità nel luogo di lavoro. Il risarcimento può in questo caso essere riconosciuto anche nell’ipotesi in cui sia mancata la dimostrazione del pregiudizio professionale,

• il giudice può dedurre l’esistenza del danno in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto naturalmente al trattamento corrispondente all’attività svolta. Nel caso di svolgimento eterogeneo di mansioni, deve tenersi conto delle mansioni svolte in modo prevalente.

L’assegnazione a mansioni superiori deve durare per tutto il periodo fissato dalla contrattazione (non vanno racchiusi i periodi di ferie e malattia). Sono invece compresi i riposi settimanali ed i riposi compensativi".
Fonte: Portaldiritto.