Nota congiunta CGIL-NIdiL:
L’art. 24 co. 4 d.lgs. n. 276/03 impone alle imprese utilizzatrici (e non le agenzie di somministrazione) l'obbligo di comunicare alle Rsu o alle Rsa e, in mancanza alle organizzazioni territoriali di categoria, le seguenti informazioni:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione. L’utilizzatore, qualora vi siano motivate ragioni di necessità e di urgenza per stipulare il contratto fornisce le comunicazioni entro cinque giorni successivi alla stipula dello stesso.
b) ogni dodici mesi il numero e i motivi dei contratti conclusi, la loro durata, la qualifica dei lavoratori interessati.
Il d.lgs. n. 24/2012, che ha recepito la direttiva europea sul lavoro tramite agenzia interinale, ha previsto (art. 3 co. 1 lett.a che ha previsto nel c. 3bis all’art. 18 del dlgs.n. 276 sulle sanzioni), la sanzione pecuniaria di importo variabile da euro 250 a 1250 in caso di mancata comunicazione da parte dell’azienda utilizzatrice alle rappresentanze sindacali.
Il ministero del Lavoro ha fornito con la nota del 3 luglio (che vi alleghiamo) un'interpretazione in ordine all'adempimento dell'obbligo di cui alla lett.b. Nello specifico, si precisa che:
- per l'anno in corso l'obbligo riguarderà solo i contratti conclusi tra il 6 aprile (entrata in vigore d.lgs n. 24) e il 31 dicembre 2012;
- per gli anni successivi occorrerà tener presente l'intero anno solare, cioè il periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre.
Il termine per l’adempimento dell’obbligo, a partire dal 2013, sarà il 31 gennaio di ogni anno.
La previsione di sanzioni ad hoc in caso di mancata informazione, rappresenta uno strumento importante affinché le aziende utilizzatrici non eludano, come spesso oggi avviene, tale obbligo. E' necessario, ovviamente, che RSU, RSA, strutture di categoria girino tali informazioni a NIdiL territoriale per uno stretto coordinamento dell'azione sindacale che favorisca la rappresentanza e la tutela di questi lavoratori.