Il problema dei controlli del lavoro dei tecnici sta diventando sempre più grave, anche alla luce della pericolosa eventualità di contestazioni disciplinari. Vogliamo chiarire una volta per tutte i termini della questione. I controlli vengono effettuati selezionando a campione nella lista dei lavori effettuati e risalendo, attraverso il WFM, al tecnico che ha eseguito il lavoro. La prima osservazione da fare quindi è che tale operazione, da chiunque effettuata, è illegale in quanto rappresenta un “controllo a distanza” espressamente vietato per legge dallo Statuto dei Lavoratori del 1970.
Data la necessità aziendale di avere uno strumento di gestione delle attività di rete efficace e rapido per smistare le attività di manutenzione e delivery, nel 2004 è stato siglato un accordo tra Azienda e Sindacato sull’utilizzo del WFM. Tale accordo REGOLAMENTAVA la procedura in maniera precisa e rispettosa della legge 300 (che rimane comunque sempre in vigore).
Nell’accordo sono scritte chiaramente alcune norme a garanzia dei lavoratori:
“L’Azienda precisa che la visibilità sulle Work request e sulle Work list giornaliere di ogni tecnico risponde esclusivamente a necessità organizzative interne di celerità ed efficacia nella gestione del processo lavorativo ed alle esigenze di monitoraggio e gestione delle assegnazioni dei lavori e di eventuali riassegnazioni sulla base delle scadenze, delle priorità, degli appuntamenti con ì clienti, ecc …. ”.
“Il sistema non fornisce report strutturati sulle attività del singolo tecnico”.
“il livello minimo al quale il sistema fornisce report delle attività è quello del centro di lavoro o di un gruppo definito di lavoratori”
“Il report "Prestazioni tecnici" fornisce la visibilità sulle attività di una sola giornata e non è cumulabile dal sistema su più giorni lavorativi precedenti. La visibilità retroattiva sulla singola giornata va esclusivamente finalizzata ai dati necessari per la gestione della retribuzione”.
“Le informazioni raccolte ed i dati estratti non possono comunque essere utilizzati, da soli e senza altri elementi dì riscontro diretti, per la contestazione disciplinare al singolo lavoratore”.
Ciò detto risulta evidente come l’utilizzo del WFM, così come oggi è messo in pratica, sia improprio e dettato da finalità di “controllo” espressamente vietate per legge.
Intimiamo pertanto all’Azienda di far cessare tale comportamento persecutorio e ad adoperarsi per istruire i responsabili di linea sul corretto impiego di tale procedura. In mancanza di azioni in tal senso procederemo alle opportune denunce legali.
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