30 luglio 2012

Lazio: Comunicato controlli sulle attività dei tecnici

Il problema dei controlli del lavoro dei tecnici sta diventando sempre più grave, anche alla luce della pericolosa eventualità di contestazioni disciplinari. Vogliamo chiarire una volta per tutte i termini della questione. I controlli vengono effettuati selezionando a campione nella lista dei lavori effettuati e risalendo, attraverso il WFM, al tecnico che ha eseguito il lavoro. La prima osservazione da fare quindi è che tale operazione, da chiunque effettuata, è illegale in quanto rappresenta un “controllo a distanza” espressamente vietato per legge dallo Statuto dei Lavoratori del 1970.


Data la necessità aziendale di avere uno strumento di gestione delle attività di rete efficace e rapido per smistare le attività di manutenzione e delivery, nel 2004 è stato siglato un accordo tra Azienda e Sindacato sull’utilizzo del WFM. Tale accordo REGOLAMENTAVA la procedura in maniera precisa e rispettosa della legge 300 (che rimane comunque sempre in vigore).


Nell’accordo sono scritte chiaramente alcune norme a garanzia dei lavoratori:


“L’Azienda precisa che la visibilità sulle Work request e sulle Work list giornaliere di ogni tecnico risponde esclusivamente a necessità organizzative interne di celerità ed efficacia nella gestione del processo lavorativo ed alle esigenze di monitoraggio e gestione delle assegnazioni dei lavori e di eventuali riassegnazioni sulla base delle scadenze, delle priorità, degli appuntamenti con ì clienti, ecc …. ”.


“Il sistema non fornisce report strutturati sulle attività del singolo tecnico”.


“il livello minimo al quale il sistema fornisce report delle attività è quello del centro di lavoro o di un gruppo definito di lavoratori”


“Il report "Prestazioni tecnici" fornisce la visibilità sulle attività di una sola giornata e non è cumulabile dal sistema su più giorni lavorativi precedenti. La visibilità retroattiva sulla singola giornata va esclusivamente finalizzata ai dati necessari per la gestione della retribuzione”.


“Le informazioni raccolte ed i dati estratti non possono comunque essere utilizzati, da soli e senza altri elementi dì riscontro diretti, per la contestazione disciplinare al singolo lavoratore”.


Ciò detto risulta evidente come l’utilizzo del WFM, così come oggi è messo in pratica, sia improprio e dettato da finalità di “controllo” espressamente vietate per legge.


Intimiamo pertanto all’Azienda di far cessare tale comportamento persecutorio e ad adoperarsi per istruire i responsabili di linea sul corretto impiego di tale procedura. In mancanza di azioni in tal senso procederemo alle opportune denunce legali.


Segreterie e RSU di: Slc-CGIL Fistel-CISL Uilcom-UIL